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Ticino Camera di diritto tributario 06.05.2003 80.2003.17

May 6, 2003·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,381 words·~7 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2003.17

Lugano 6 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2003

in materia di:                 imposta cantonale di bollo

presentato da:

Fondazione __________ __________, __________ __________ rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________ __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1

                                         Mediante contratto di compravendita del 16 marzo 2001 la Fondazione __________ __________ aveva acquistato dalla società cooperativa __________ __________ __________ -__________ __________ __________ le particelle n. __________ e n. __________ di __________, stante l'impegno della venditrice a intervenire presso la __________ __________ affinché avesse a consegnare fiduciariamente tutte le cartelle ipotecarie gravanti gli immobili in vista di un loro più razionale riassetto.

                                         Nell'eseguire questa operazione venivano cancellate, asseritamente per un errore, due cartelle ipotecarie, l'una in III rango di fr. 4'295'000.- sulla part. n. __________, l'altra, pure in III rango, di           fr. 1'959'000.- sulla part. n. __________.

                                         1.2.

                                         Il 23 settembre 2002 la Fondazione __________ __________ presentava all'Ufficio dei registri due distinte istanze di emissione di cartelle ipotecarie, l'una in IV rango di fr. 4'295'000.- sulla part. n. __________, l'altra, pure in IV rango, di fr. 1'959'000.- sulla part. n. __________.

                                         Per queste operazioni l'UR richiedeva con decisione del 22 ottobre 2002 il pagamento di un'imposta di bollo di complessivi       fr. 6'254.-.

                                         1.3.

                                         Nel frattempo la Fondazione __________ __________ aveva chiesto l'esenzione fiscale siccome ente di pubblica utilità, senza però ottenerla (cfr. CDT n. __________.__________.__________ del 2 aprile 2002, confermata da STF del 10 dicembre 2002).

                                         1.4.

                                         Il reclamo presentato il 6 novembre 2002 dalla Fondazione istante veniva respinto con decisione del 15 gennaio 2003.

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso la Fondazione __________ __________ chiede l'annullamento dell'imposta di bollo, avvertendo che la cancellazione delle due cartelle ipotecarie, di cui è nuovamente stata chiesta l'emissione, è avvenuta per un semplice errore umano. Richiedere ora nuovamente l'imposta di bollo urterebbe il principio della buona fede, il principio che consente la possibilità di correggere un errore (art. 247 LT; 340 CPC) e il principio dell'equità, poiché esigere una seconda volta l'imposta di bollo urterebbe il comune senso di giustizia.

                                         2.2.

                                         Nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2003 l'Ufficio dei registri propone di respingere il ricorso.

                                   3.   Nel caso in esame la fattispecie non è controversa. Né è controverso il calcolo dell'imposta di bollo per la (ri-)emissione delle due cartelle ipotecarie erroneamente cancellate, ma il principio stesso dell'imposizione, poiché, a detta della ricorrente, l'imposta non potrebbe essere pretesa vuoi in virtù della facoltà di correggere errori, vuoi per motivi di buona fede e di equità.

                                         3.1.

                                         3.1.1.

                                         Il contribuente può chiedere la restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore (art. 247 cpv. 1 LT). Gli importi restituiti più di trenta giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla data di versamento, un interesse al tasso stabilito dal Consiglio di Stato (art. 247 cpv. 2 LT). La domanda di restituzione deve essere presentata all’ autorità competente entro cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato eseguito il versamento. Se la domanda è respinta, l’interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione (art. 206). Il diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell’anno del versamento (art. 247 cpv. 3 LT). Imposte non dovute, ma già riscosse, sono in ogni caso restituite d’ufficio (art. 247 cpv. 4 LT).

                                         La citata norma è identica, fatta eccezione dell'ultimo capoverso, all'art. 168 LIFD.

                                         3.1.2.

                                         La norma in questione è inserita sistematicamente nel Titolo X della LT, che tratta della riscossione e della garanzia dell'imposta e ne costituisce il Capitolo V. Si tratta quindi di una norma che riguarda la riscossione delle imposte e non la procedura di tassazione (Fessler, in Zweifel/Athanas, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I/2b, ad art. 168 LIFD, p. 499): quanto basta per escludere che la norma menzionata dalla ricorrente possa trovare applicazione nel caso concreto, in cui il problema non è tanto quello del pagamento per errore di un'imposta non dovuta, quanto piuttosto il principio stesso dell'imponibilità dell'emissione di due nuove cartelle ipotecarie in sostituzione di due altre cartelle di pari importo, che erano precedentemente state cancellate per errore.

                                         3.1.3.

                                         Né si intravede il motivo per il quale potrebbe trovare applicazione l'art. 340 lett. d CPC, per il quale può essere chiesta la revisione di una sentenza, se essa è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, dal momento che i fatti in quanto tali non sono contestati.

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         La ricorrente invoca poi il principio della buona fede, che stabilirebbe un rapporto ragionevole tra gli interessi individuali e gli interessi collettivi. Anche questa censura appare manifestamente infondata non appena si consideri che il principio della buona fede vieta alle autorità un comportamento contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata fiducia e che da questo principio deriva inoltre che le informazioni ed assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un organo dell'amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni, l'autorità. La realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione di sapere se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere l'inesattezza dell'informazione nonché l'incompetenza dell'autorità (ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia p. 297).

                                         3.2.2.

                                         Orbene, nel caso in esame, non si vede quale possa essere l'atteggiamento dell'autorità che potrebbe aver indotto la ricorrente a compiere o non compiere un determinato atto, dal momento che ammette pacificamente di essere essa stessa vittima di un proprio errore.

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Va subito rammentato che l'imposta sul bollo è considerata una vera e propria imposta sul documento che colpisce la confezione dell'atto. L'applicazione del bollo non dipende dal rapporto giuridico sostanziale su cui si fonda l'atto, ma dalla forma che il rapporto giuridico assume. Si tratta pertanto di un tributo prettamente formale, svincolato dalle cause e dai motivi che hanno indotto le parti a redigere il documento, dallo scopo che intendono conseguire o dagli effetti che ne scaturiscono (cfr. CDT n. 80.2002.00099 del 24 settembre 2002 in re R. SA; DTF 109 Ia 308 s.; STF II Corte di diritto pubblico, del 17 settembre 1985 in re H. SA; DTF 117 Ia 517 ss.; Messaggio del Consiglio di Stato concernente la revisione totale della legge sul bollo del 16 giugno 1966, del 15 gennaio 1986, n. 3009M, cifra 111 segg., in particolare 111.6).

                                         Così, recentemente questa Camera ha stabilito per esempio che l'estensione di una cartella ipotecaria ad un altro oggetto del pegno, accompagnata dal contestuale svincolo del primo oggetto, si deve considerare non come un mero aggiornamento della cartella preesistente - come tale esente dall'imposta di bollo - bensì come il presupposto per l'emissione di una nuova cartella. Infatti, dopo tale operazione, la cartella grava un immobile diverso (CDT n. __________.__________.__________ del 1° marzo 2002 in re V.SA).

                                         3.3.2.

                                         Non si vede, considerata la natura giuridica dell'imposta sul bollo, in che cosa possa ledere il principio dell'equità il fatto di prelevare nuovamente l'imposta su nuove cartelle ipotecarie sostitutive di cartelle precedentemente cancellate.

                                         Certo, è innegabile che in concreto la ricorrente medesima abbia commesso un errore, ma per quanto spiacevole esso ha comportato l'ulteriore emissione di due nuove cartelle ipotecarie.

                                         Pretendere che l'autorità fiscale abbia ad esaminare il motivo per cui venga (nuovamente) chiesta l'emissione di cartelle ipotecarie su un immobile già precedentemente gravato offenderebbe, oltre che la natura giuridica dell'imposta sul bollo, anche il principio della certezza del diritto, aprendo le porte a una sorta di processo alle motivazioni di precedenti cancellazioni.

                                   4.   Ne consegue che la decisione impugnata deve essere confermata. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 44 cpv. 4 e 45 LB e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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