Incarto n. 80.2003.145
Lugano 21 gennaio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2003
in materia di: imposta preventiva
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________ rappr. da: __________ __________ __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
I coniugi __________ e __________ __________, cittadini polacchi, sono stati assoggettati all'imposta alla fonte nel Canton Ticino fino al 6 marzo 2001, quando hanno ottenuto il permesso di domicilio.
Il 28 aprile 1999 __________ __________ conseguiva una vincita di fr. 541'386.– al Lotto Svizzero. L'importo le veniva versato previa ritenuta del'imposta preventiva del 35%, pari a fr. 187'743.–.
1.2.
In data 27 settembre 2001, i contribuenti inoltravano all'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna la dichiarazione fiscale per nuovi contribuenti, ai fini della tassazione del periodo fiscale 2001/2002. Avendo rilevato dalla dichiarazione in questione che i contribuenti avevano acquistato un immobile e delle automobili, l'autorità di tassazione si rivolgeva loro per iscritto, chiedendo informazioni in merito alle modalità di finanziamento.
Informato in merito alla vincita al lotto, l'Ufficio di tassazione convocava i contribuenti ad un'udienza.
1.3.
In data 6 maggio 2003, nel corso dell'audizione dinanzi all'autorità fiscale, __________ __________ negava di aver voluto sottrarre la vincita all'imposizione e spiegava di essersi rivolta al Lotto Svizzero, che le avrebbe detto che, in quanto contribuenti senza domicilio in Svizzera, non avrebbero avuto diritto al recupero dell'imposta preventiva. Al momento dell'inoltro della dichiarazione fiscale 2001/2002, avrebbero poi appreso che l'imponibilità concerneva solo i redditi successivi all'acquisto del domicilio.
L'Ufficio di tassazione, riconosciuta la buona fede della contribuente, decideva allora di rinunciare all'apertura di una procedura per tentativo di sottrazione e avvertiva che avrebbe emanato le decisioni di tassazione della vincita e di rifiuto del rimborso dell'imposta preventiva.
2. 2.1.
Con decisione del 6 maggio 2003, l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione dell'imposta annua intera sui proventi da concorsi, pronostici e simili, secondo l'art. 36 LT, e poneva a suo carico un'imposta cantonale di fr. 81'363.–. Negava inoltre il rimborso dell'imposta preventiva, per sopravvenuta prescrizione secondo l'art. 32 cpv. 1 LIP.
2.2.
La contribuente impugnava la decisione, con reclamo del 5 giugno 2003, sostenendo di avere chiesto il rimborso dell'imposta preventiva tempestivamente e cioè con l'inoltro della dichiarazione fiscale 2001/2002, ove era stata indicata la proprietà immobiliare finanziata con la vincita in discussione. L'informazione in merito alla vincita sarebbe poi seguita telefonicamente, comunque prima della fine del 2002.
2.3.
Il reclamo veniva respinto dall'Ufficio, con decisione del 16 settembre 2003, fondata sull'art. 29 cpv. 1 LIP, secondo cui il diritto al rimborso va fatto valere con istanza scritta, e sull'art. 68 OIP, che esige un'istanza su modulo ufficiale.
3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ rinnova la richiesta di rimborso dell'imposta preventiva. Ribadisce la propria buona fede, fondata su un'informazione ricevuta dallo stesso organizzatore del Lotto Svizzero ed anche su una lettera dell'Ufficio regionale degli stranieri, secondo cui non avrebbe potuto chiedere il permesso di domicilio prima del 18 maggio 2000. Insiste inoltre sul fatto di avere dichiarato le proprietà immobiliari e mobiliari acquistate con i proventi della vincita.
4. 4.1.
Secondo l'art. 29 cpv. 1 LIP, il diritto al rimborso dell'imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all'autorità competente. L'art. 68 cpv. 1 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale su l'imposta preventiva, del 19 dicembre 1966 (OIP; RS 642.211), stabilisce che l'istanza di rimborso dev'essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale.
Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere né prorogato né interrotto (ASA 49 pag. 136 consid. 2; Pfund/Zwahlen, Die eidgenossische Verrechnungssteuer, 2a parte, Basilea 1985, n. 2.1 all'art. 31, p. 217 ss.).
4.2.
L’avente diritto può chiedere il rimborso dell’imposta preventiva sulle vincite alle lotterie, se al momento della estrazione era proprietario del biglietto della lotteria (art. 21 cpv. 1 lett. b LIP).
4.3.
Quanto al diritto al rimborso, le persone fisiche lo hanno se alla scadenza della prestazione imponibile avevano il domicilio in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LIP). La legge rinvia poi ad una ordinanza d’esecuzione, per la disciplina del diritto al rimborso delle persone fisiche che, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, sono tenute a pagare imposte federali, cantonali e comunali sul reddito o sulla sostanza; l'ordinanza in questione può prevedere il rimborso anche in altri casi, se circostanze speciali lo giustificano (art. 22 cpv. 2 LIP).
L'art. 51 cpv. 1 dell'Ordinanza d’esecuzione della legge federale sull’imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211) del 19 dicembre 1966, prevede infatti che chiunque, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, è assoggettato illimitatamente alle imposte secondo la legislazione fiscale cantonale, ha diritto al rimborso dell’imposta preventiva, se la prestazione imponibile è maturata nel periodo del suo assoggettamento.
5. Nella fattispecie, come detto in narrativa, la ricorrente ha vinto un importante premio al Lotto Svizzero il 28 aprile 1999, ma ha chiesto il rimborso dell'imposta preventiva trattenuta sulla vincita solo nel corso del 2003, dopo che l'autorità di tassazione, alla luce degli acquisti di sostanza intervenuti, le aveva domandato informazioni in merito alla provenienza dei capitali impiegati.
5.1.
Come visto, l'art. 22 cpv. 1 LIP presuppone, perché un contribuente possa chiedere il rimborso dell'imposta preventiva, che egli abbia il domicilio in Svizzera. L'art. 22 cpv. 2 LIP delega poi all'autorità esecutiva la disciplina del diritto al rimborso per le persone fisiche che, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, sono tenute a pagare imposte federali, cantonali e comunali sul reddito o sulla sostanza, ed anche in altri casi. Tale delega è stata eseguita dal Consiglio federale con l'art. 51 OIPrev, in particolare con il capoverso 1, che si riferisce proprio ai contribuenti che, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, sono assoggettati illimitatamente alle imposte secondo la legislazione fiscale cantonale. Tale disposizione si riferisce chiaramente alla fattispecie del contribuente che è illimitatamente imponibile in Svizzera in virtù della dimora fiscale, cioè che vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili per almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa o almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa (articoli 2 cpv. 3 LT e 3 cpv. 3 LIFD; cfr. anche Pfund/Zwahlen, n. 3.1 all'art. 22 cpv. 2 LIP, p. 66).
5.2.
Dagli atti dell'Ufficio di tassazione risulta che la ricorrente e il marito hanno effettivamente acquistato il domicilio solo nel marzo del 2001, ma soggiornavano già nel Canton Ticino in precedenza, in virtù di un permesso di dimora. Come tali, sottostavano all'imposizione alla fonte secondo gli articoli 104 ss. LT e 83 ss. LIFD, essendo comunque illimitatamente imponibili in Svizzera in virtù se non del domicilio fiscale almeno della dimora fiscale.
È dunque chiaro che, alla luce degli articoli 22 cpv. 2 LIP e 51 cpv. 1 OIPrev, la ricorrente aveva il diritto di chiedere il rimborso dell'imposta preventiva trattenuta sulla vincita al Lotto Svizzero del 28 aprile 1999.
5.3.
Contrariamente a quanto argomenta la ricorrente, non può certo essere considerata una valida istanza di rimborso la dichiarazione fiscale per nuovi contribuenti, inoltrata il 27 settembre 2001 ed indicante la proprietà immobiliare e le automobili acquistate con i proventi della vincita. Si è già ricordato infatti che la legge pone rigorosi requisiti formali in merito all'istanza di rimborso.
A tale riguardo, in un caso deciso nel 1994 (CDT n. 308 del 30 dicembre 1994 in re G. e M. Po., pubblicata in RDAT I-1995, p. 427 ss.) questa Camera aveva stabilito che contribuenti che allegano al reclamo una richiesta di invio del modulo per il rimborso dell'imposta preventiva hanno presentato nondimeno una vera e propria istanza di rimborso, per cui l'autorità fiscale non può dichiarare tardiva la richiesta, se non infrangendo il principio della tutela dell'affidamento.
Con sentenza dell'11 novembre 1996 la Suprema Corte federale ha annullato il giudizio cantonale, negando che violi il principio della buona fede l'autorità di tassazione che non risponda alla richiesta del contribuente di inviargli il modulo ufficiale per chiedere il rimborso. In assenza di una risposta dell'autorità fiscale, i contribuenti dovrebbero infatti sollecitarla, mentre non potrebbero in alcun modo dedurre dall'inattività dell'autorità una proroga implicita del termine perentorio di cui all'art. 32 cpv. 1 LIP, precisando tra l'altro che non spetta all'amministrazione attirare l'attenzione dei contribuenti sull'esistenza e sulla durata del termine di perenzione del diritto al rimborso dell'imposta preventiva (Tribunale federale, 11 novembre 1996, in RDAT I-1997 n. 36t; inoltre ASA 49 136 consid. 3; sentenza non pubblicata del 15 giugno 1990 nella causa H., riassunta in: Stockar/Hochreutener, Die Praxis der Bundessteuern, 2a parte, vol. 2, n. 28 all'art. 32 LIP). Sempre in quel giudizio, il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire anche che la mera volontà, manifestata per iscritto, di domandare il rimborso dell'imposta preventiva disattende tuttavia doppiamente le esigenze formali previste dalle norme concernenti l'imposta preventiva, poiché, da un lato, non è redatta sul modulo ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP e art. 7 cpv. 1 nonché art. 8 cpv. 2 del regolamento cantonale) e, dall'altro, non contiene le informazioni necessarie per il computo dell'importo di cui è chiesto il rimborso (art. 48 LIP) (RDAT I-1997 n. 36t).
5.4.
La ricorrente fa quindi riferimento ad un documento trasmessole dall'organizzatore del concorso, intitolato "Informazione sulla tassazione delle vincite TOTO-LOTTO", nel quale a proposito delle condizioni per domandare il rimborso dell'imposta preventiva si afferma testualmente che "questa norma non è valida per i vincitori domiciliati all'estero", i quali "non godono del diritto di richiesta di rimborso", con la conseguenza che "l'imposta preventiva ha il valore di un'imposta federale svizzera".
Secondo la contribuente, tale informazione, letta alla luce di uno scritto dell'Ufficio regionale degli stranieri, secondo cui ella avrebbe potuto presentare la domanda di rilascio del permesso di domicilio "unicamente il 18 maggio 2000" (lettera 20 aprile 1998), l'avrebbe indotta a concludere in assoluta buona fede di avere già assolto correttamente tutti gli obblighi fiscali relativi alla vincita. Lo dimostrerebbe anche il fatto che abbia deciso di impiegare i proventi per l'acquisto di un immobile e di automobili.
L'argomentazione della ricorrente è plausibile: essendo assoggettata all'imposta in Svizzera nella forma della ritenuta alla fonte sui redditi del lavoro e sapendo di dover attendere ancora oltre un anno per poter chiedere il domicilio, è possibile che ella si sia convinta di non avere il diritto di chiedere il rimborso dell'imposta preventiva.
È altresì verosimile che il foglio informativo del Lotto Svizzero abbia potuto trarre in inganno la ricorrente, che ha un po' semplicisticamente concluso di rientrare nella categoria dei "vincitori domiciliati all'estero" per il solo fatto di non avere ancora il permesso di domicilio. Tuttavia, si deve rilevare che il principio della buona fede comporta sì che, a determinate condizioni, il cittadino possa esigere dall'autorità che essa si conformi alle promesse o alle assicurazioni precise fattegli come anche di non essere tradito nella fiducia riposta a giusto titolo nelle assicurazioni e nelle promesse ricevute (RDAT I-1997 n. 36t, consid. 3 b aa, con riferimento a DTF 118 Ib 367 consid. 9a p. 379, 580 consid. 5a p. 583); ma ciò presuppone che l'informazione sia stata fornita dall'autorità di tassazione e non, come nel presente caso, da una terza persona. È vero che si trattava del debitore della prestazione imponibile, che aveva trattenuto in tale veste l'imposta preventiva; ma ciò non esclude che la contribuente potesse agevolmente farsi confermare quanto indicato dal Lotto Svizzero, rivolgendosi direttamente all'Ufficio di tassazione.
5.5.
La ricorrente invoca infine una circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella quale si affermerebbe che quando l'autorità di tassazione è in grado di individuare i redditi mediante dichiarazioni precedenti o altri mezzi, non si può parlare di dissimulazione e pertanto non si giusitificherebbe la perenzione del diritto al rimborso dell'imposta preventiva.
In effetti, la circolare n. 14 del 29 dicembre 1988 (ASA 57 p. 455) ha modificato la prassi precedente dell'AFC, in seguito ad una sentenza del Tribunale federale, nella quale era stato deciso che chi, tassato d'ufficio per non aver presentato la sua dichiarazione fiscale, chiede il rimborso dell'imposta preventiva dopo che la tassazione sia divenuta definitiva, non perde il proprio diritto nella misura in cui lo faccia valere entro il termine stabilito dall'art. 32 LIP e in cui nella tassazione d'ufficio siano stati considerati il capitale mobile e il reddito derivatone. Il rimborso è tuttavia escluso se il contribuente aveva l'intenzione di dissimulare al fisco un elemento imponibile (TF, 10 luglio 1987, in DTF 113 Ib 128 = ASA 56 p. 498).
È immediatamente evidente che tale prassi non è applicabile alla fattispecie in discussione. In primo luogo, non siamo in presenza di una tassazione d'ufficio; inoltre, a differenza del caso al centro della sentenza citata, qui è già sopravvenuta la perenzione secondo l'art. 32 LIP.
6. Dalle considerazioni che precedono discende la conclusione che la decisione impugnata è conforme al diritto applicabile.
È vero che il risultato appare difficilmente conciliabile con il senso della giustizia, poiché comporta un cumulo di oneri fiscali manifestamente eccessivo. Ma, nonostante i dubbi che solleva in particolar modo l'incompleta informazione contenuta nella nota informativa del Lotto Svizzero, non si può ignorare la portata dell'art. 32 cpv. 1 LIP, che intende introdurre nel meccanismo dell'imposta preventiva un elemento di certezza che non si può ignorare. Né si può muovere un rimprovero all'autorità fiscale, per avere fornito un'informazione incompleta o inesatta, per la semplice ragione che mai la ricorrente si è rivolta all'Ufficio di tassazione per chiarimenti in merito alle modalità di assoggettamento della vincita alle imposte.
Per questi motivi,
visti per le spese gli articoli 1 Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare d’ imposta USA (del 18 ottobre 1994) e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Contro il presente giudizio è ammesso il ricorso di diritto amministrativo entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 56 LIP).
terzi implicati
1. Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: