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Ticino Camera di diritto tributario 09.02.2004 80.2003.141

February 9, 2004·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,982 words·~10 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2003.141

Lugano 9 febbraio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 5 luglio 2002

in materia di:                 IC 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________ __________ rappr. da: __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1

                                         Il 20 novembre 2000 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________, domiciliato a __________ e quindi contribuente limitatamente imponibile nel Canton Ticino, la tassazione IC 1999-2000 relativa alla sostanza e al relativo reddito.

                                         Il reclamo presentato dal contribuente il 12 dicembre 2000 veniva parzialmente accolto con decisione del 10 giugno 2002: la quota degli interessi passivi deducibili veniva aumentata da        fr. 54'271.- a fr. 61'404.-.

                                         1.2.

                                         Il 5 luglio 2002 il contribuente, assistito da __________ __________ di __________, presentava (nuovamente) reclamo all'Ufficio di tassazione di Locarno, menzionando tra gli allegati il riparto d'imposta intercantonale del Canton __________ -Campagna.

                                         Il 19 settembre 2003 l'Ufficio di tassazione di __________ si rivolgeva alla __________ __________, spiegandole d'aver ricevuto via fax lo scritto del 5 luglio 2002 dall'Ufficio esazione e condoni di __________. Con il medesimo scritto l'Ufficio di tassazione invitava il patrocinatore della ricorrente a precisare se la lettera del 5 luglio 2002 era da intendere quale ricorso contro la decisione su reclamo del 10 giugno 2002, attirando nel contempo la sua attenzione sul fatto che la lingua ufficiale del cantone è l'italiano.

                                         Con lettera del 26 settembre 2003 la __________ __________ inviava all'Ufficio di tassazione di __________ copia della ricevuta postale relativa all'invio del 5 luglio 2002, confermando che esso era chiaramente da intendere quale contestazione della decisione su reclamo e precisando nel contempo di non poter accettare le osservazioni relative alla lingua ufficiale del cantone. Il 2 ottobre 2003 l'Ufficio di tassazione di __________ trasmetteva per competenza l'intero incarto a questa Camera, senza alcun commento.

                                   2.   In ordine

                                         2.1.

                                         Secondo l’art. 227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti alla Camera di diritto tributario.

                                         Secondo l'art. 192 cpv. 2 LT, un atto presentato a un ufficio incompetente deve essere trasmesso senza indugio all'autorità fiscale competente. Il termine di presentazione dell'atto è reputato osservato se quest'ultimo è giunto all'ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza (cfr. per es. CDT n. __________.__________.__________ del 6 giugno 2000 in re L.).

                                         2.2.

                                         Su richiesta di questa Camera, il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, ha provato che la lettera del 5 luglio 2002 era stata inviata all'Ufficio di tassazione di __________, definito sulla ricevuta postale ("__________"), ma che per un disguido interno non sembra averla ricevuta, avendone avuto conoscenza soltanto per fax dall'Ufficio esazione e condoni. L'invio della lettera raccomandata è stato ulteriormente confermato dalla ricerca postale che questa Camera ha chiesto al ricorrente di voler effettuare: dalla stessa è chiaramente emerso che la raccomandata è stata regolarmente recapitata all'Ufficio di tassazione di __________.

                                         Il reclamo del 5 luglio 2002 è pertanto da considerare alla stregua di un tempestivo ricorso presentato a un'autorità incompetente, vale a dire l’UT, il quale avrebbe dovuto trasmetterlo d'ufficio a questa Camera, ma non lo ha fatto avendolo verosimilmente smarrito.

                                   3.   Nel merito

                                         3.1.

                                         Nelle relazioni intercantonali e internazionali, sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5 cpv. 3 LT). Il Tribunale federale, in materia di ripartizione delle deduzioni fra i diversi Cantoni, considera determinante la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e riferimenti). In particolare, i costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261): tipico in questo ambito il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile, che sono da attribuire al cantone di situazione dell'immobile.

                                         3.2.

                                         Gli interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della sostanza, poiché la prassi considera prevalente il rapporto tra sostanza e credito (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 2 p. 351,119 Ia 46 cons. 4a p. 49, 111 Ia 120 cons. 2a p. 123, 104 Ia 256 cons. 4 b, 63 I 72): essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 4 p. 353 ss., 119 Ia 46 cons. 4a p. 49, 104 Ia 256, cons. 4b e riferimenti).

                                         La quota parte di un cantone al reddito della sostanza non corrisponde necessariamente alla quota parte dello stesso cantone agli attivi (si vedano i casi di attivi con alto valore da cui risultano bassi redditi e viceversa): può quindi verificarsi il caso che la percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe assumere, secondo la chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al reddito netto della sostanza imponibile in quel cantone. In un caso simile gli interessi passivi debbono essere sopportati in primo luogo dal reddito della sostanza, con la conseguenza che tali interessi passivi debbono essere attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della sostanza (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9, II, n. 5, 7, 16, 27; Höhn, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 248 s. e p. 276 ss.). Quando poi il totale degli interessi passivi oltrepassa il reddito netto della sostanza, l'eccedenza è da attribuire al "reddito restante" (cfr. Locher, op. cit., §. 9, II, n. 5, 7, 16, 27): l’eccedenza di interessi passivi è sopportata in ultima analisi dal cantone di domicilio del soggetto fiscale ed è posta a carico degli altri redditi (reddito da attività dipendente o indipendente, ecc.) (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 5 p. 356, 97 I 36 cons. 2 p. 40 s., 66 I 43, cons. 4, p. 45 s.; v. anche Paschoud, De quelques arrêts récents du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction constitutionnelle de la double imposition intercantonale (art. 46, al. 2 Cst. féd.), in RDAF 53/1997 p. 240).

                                         3.3.

                                         Nel caso in esame i diversi riparti intercantonali riportano valutazioni dissonanti, per altro difficilmente spiegabili, della sostanza posta nei diversi cantoni, che non potranno essere appianate in questa sede, ma soltanto facendo uso della possibilità di ricorso concessa dall’art. 127 cpv. 3 Cost. fed., di cui si dirà in seguito al consid. 4.

                                         3.3.1.   Una prima divergenza riguarda il valore ufficiale di stima dell’immobile di __________. L’importo di fr. 1'780’’029.-, poi rivalutato secondo i coefficienti federali del 120% (cfr. Regole per la valutazione degli immobili ai fini dell'imposta federale diretta, gennaio 1999, allegate alla Circolare n. 14 del 16 maggio 1997 della Divisione delle contribuzioni concernente il riparto intercantonale delle persone fisiche), appare corretto. Vero è che il valore di stima ufficiale cantonale era all’inizio del periodo fiscale di fr. 2'542'899.-, ma esso andava ridotto del 30% conformemente a quanto stabilito dall’art. 47 cpv. 1 LStima, per il quale, allo scopo di rendere omogenee le stime più recenti con quelle meno recenti, dispone che quelle entrate in vigore il 1° gennaio 1991, il 1° gennaio 1993, il 1° gennaio 1995 e il 1° gennaio 1997, in occasione di una revisione generale delle stime del comune, siano appunto ridotte del 30%.

                                         L’importo di fr. 2'136'035.-, pari al 120% del valore di stima cantonale concretamente applicabile, sfugge quindi a critiche fondate.

                                         3.3.2.   Una seconda divergenza concerne il valore dell’immobile di __________ -Città: quello inserito nel riparto intercantonale del Canton __________ -Campagna non può essere condiviso, poiché l’importo di fr. 7'408'760.- corrisponde invero al costo di costruzione indicato dal ricorrente medesimo nella dichiarazione. Deve invece essere inserito nel riparto il valore di stima del cantone di situazione dell’immobile, rivalutato secondo il coefficiente valido in materia di imposta federale diretta, vale a dire il 150% (cfr. Regole cit.).

                                         Se il valore di stima immobiliare del Canton __________ -Città è di    fr. 2'743'985.-, come indicato anche nel riparto intercantonale del Canton __________ -Campagna, cantone di domicilio, non si vede perché il valore di riparto non debba essere quello considerato dal Canton Ticino e, meglio, fr. 4'115'978.- e non il valore dell’investimento (conto di costruzione).

                                         3.3.3.   Una terza divergenza riguarda il valore degli immobili nel cantone di domicilio. Se i valori di stima di __________ e di __________ (Canton __________ -Campagna) sono risp. fr. 1'441'400.- e             fr. 1'023'900.-, per un importo complessivo di fr. 2‘465 ‘300.- che va rivalutato secondo il coefficiente federale del 270% (cfr. Regole cit.) si ha un importo di fr. 6'656'310.-. Mal si comprende quindi come il Canton __________ -Campagna possa giungere a un importo complessivo di poco inferiore ai cinque milioni di franchi, per l’esattezza fr. 4'915'680.-.

                                         3.3.4.   Analogo discorso vale per il valore di stima immobiliare argoviese (Comune di __________). L’importo di fr. 525'667.-, concordemente ammesso sia dal Canton Ticino sia dal Canton __________ -Città, deve essere rivalutato del 120% (cfr. Regole cit.), per un valore di riparto intercantonale di fr. 630'800.- e non per quello superiore indicato nel riparto del Cantone di domicilio.

                                         3.3.5.   E analogo discorso vale infine per il valore di stima immobiliare grigionese. L’importo dell’immobile di __________. __________ di      fr. 224’481.-, concordemente ammesso sia dal Canton Ticino sia dal Canton __________ -Città, deve essere rivalutato del 110% (cfr. Regole cit.), per un valore di riparto intercantonale di                 fr. 246'929.- e non per quello superiore indicato nel riparto del Cantone di domicilio.

                                         3.3.6.   Né v’è ragione di discostarsi dal valore immobiliare all’estero, accettato dal Cantone Ticino nella misura indicata nel riparto del Canton __________ -Campagna senza tuttavia alcuna rivalutazione, che mal si comprende su che base sia stata effettuata.

                                         3.4.

                                         Partendo da questi dati, che questa Camera considera corretti, anche le ulteriori conclusioni, che sono state tratte nel riparto intercantonale del Canton Ticino e che sono invero mere applicazioni percentuali di questi valori, non prestano il fianco a critiche.

                                         3.5.

                                         Questa Camera non ha quindi motivo di non confermare nel merito la decisione del Canton Ticino in materia di riparto intercantonale, rinviando comunque, per quanto concerne l’appianamento definitivo delle divergenze, a quanto indicato nel considerando che segue.

                                   4.   Va infine rilevato che la norma dell'art. 127 cpv. 3 Cost. fed. (di tenore analogo all’art. 46 cpv. 2 v. Cost. fed.), volta a impedire i casi di doppia imposizione non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.). Al ricorrente rimane pure sempre riservata la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 127 cpv. 3 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).

                                         Sarà quindi verosimilmente solo in questa sede che le divergenze in materia di riparto intercantonale potranno venire definitivamente appianate.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario:

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