Incarto n. 80.2003.114
Lugano 22 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2003
in materia di: IC 2000
presentato da:
__________ _RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Presentando la dichiarazione d'imposta IC/IFD 2003 A, __________ __________ produceva l'attestato relativo alla notifica di prestazioni in capitale che gli aveva rilasciato la __________ __________ __________ __________ __________ (Suisse) __________, in cui si faceva stato di un versamento in capitale di complessivi fr. 957'714.-, erogato in due fette, la prima di fr. 457'714.- il 20 dicembre 2000 e la seconda a saldo di fr. 500'000.- il 25 gennaio 2001, a seguito della supposta cessazione dell'attività lavorativa del contribuente.
Pertanto il 13 giugno 2003 l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava al contribuente l'imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, secondo gli articoli 38 LT e 38 LIFD), per un imposta cantonale di fr. 24'439.50 e un'imposta federale diretta di fr. 10'250.70.
Il reclamo presentato dal contribuente veniva respinto con decisione del 14 luglio 2003, rilevando che ai fini dell'imposta annua intera sono indifferenti le modalità di versamento.
Va inoltre rilevato che in precedenza in data 12 luglio 2002 l'Ufficio di tassazione aveva tassato con l'imposta annua intera, sia per l'IC che l'IFD, un importo di fr. 457'714.- e che la decisione, per quanto risulta dagli atti, è passata incontestata in giudicato. Il contribuente aveva infatti notificato nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-02 la prima rata della liquidazione in capitale di fr. 457'714.-, che aveva ricevuto il 20 dicembre 2000.
2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento delle decisioni su reclamo del 14 luglio 2003 in materia di IC e di IFD e la tassazione separata delle due rate.
3. 3.1.
In occasione dell'udienza del 16 settembre __________ __________ ha spiegato di aver lavorato presso la Banca __________ per quasi vent'anni fino al 1994 e di essere passato in seguito alle dipendenze della Banca __________ fino al momento del pensionamento, avvenuto alla fine di febbraio del 2002 e non, come erroneamente indicato nel certificato dalla __________ __________ __________ __________ __________, già alla fine del 2000. Ha inoltre spiegato di aver lasciato al momento del cambiamento di posto di lavoro nel 1994 il suo avere pensionistico presso la cassa pensione della Banca __________ e di averle chiesto nel corso del 2000 il versamento di un anticipo per rimborsare l'ipoteca sulla casa, ritenuto che la rimanenza gli sarebbe stata corrisposta o sotto forma di rendita parziale o di rimborso del capitale residuo al momento dell'effettivo pensionamento al compimento dei sessant'anni, all'inizio del 2002. Rileva infine che il versamento dell'importo di fr. 500'000.- del 25 gennaio 2001 gli è stato effettuato motu proprio dalla __________ __________ __________ __________ __________ prima che ne avesse diritto.
3.2.
Preso atto di queste spiegazioni l'Ufficio di tassazione ha ritenuto di dover riesaminare la propria posizione.
Si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione per nuova decisione su reclamo, alla luce di quanto manifestato all'udienza.
3.3.
Così stando le cose, il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decide nella composizione di un Giudice unico le causa, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 14 luglio 2003 è annullata e gli atrti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Non si assegnano ripetibili
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: