Incarto n. 80.2003.111
Lugano 8 agosto 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2003
in materia di: IC 01/02
presentato da:
__________. __________ __________ __________ c/o __________ __________ __________ __________ __________ rappr. da: __________ __________ - __________ __________ __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________. __________ __________ __________, domiciliata a __________ (ZH) è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietaria di sostanza immobiliare ad __________ e __________;
- che, con decisione del 10 marzo 2003, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava alla contribuente la tassazione IC 2001/2002, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 312'474 (corrispondente ad un'imposta annua di fr. 47'762.85) e la sostanza imponibile in fr. 2'931'957 (imposta annua di fr. 10'129.55);
- che la contribuente interponeva reclamo in lingua tedesca contro tale decisione, in data 11 aprile 2003;
- che, con scritto del 15 aprile 2003, l'Ufficio di tassazione attribuiva alla reclamante un termine di quindici giorni per tradurre il gravame in lingua italiana, avvertendola che in caso contrario lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- che la contribuente rispondeva con lettera del 17 aprile 2003, in lingua tedesca, contestando la pretesa dell'autorità di tassazione ed affermando di non voler intraprendere la traduzione richiesta;
- che, con ulteriore scritto del 14 maggio 2003, sempre in tedesco, la contribuente chiedeva all'Ufficio di tassazione di entrare nel merito del reclamo e di prendere posizione per iscritto in merito alla lettera precedente;
- che, con decisione del 9 giugno 2003, l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, per mancata traduzione in lingua italiana;
- che, in data 24 giugno 2003, la contribuente si rivolgeva nuovamente all'autorità di tassazione, con uno scritto redatto in lingua italiana, dichiarando di presentare "ricorso" contro la decisione del 9 giugno 2003;
- che l'Ufficio di tassazione ha trasmesso tale scritto alla Camera di diritto tributario, dopo avere chiesto alla ricorrente se lo stesso dovesse essere considerato ricorso contro la decisione su reclamo;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- che essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- che, nella fattispecie, la decisione impugnata ha respinto (in ordine) il reclamo della contribuente, per il fatto che quest'ultima, cui era stato attribuito un termine di quindici giorni per tradurre il gravame in lingua italiana, si è rifiutata di farlo, sostenendo di avere il diritto di interporre ricorso in tedesco, lingua ufficiale della Confederazione;
- che questa Camera non può pertanto entrare nel merito delle censure contenute nel ricorso, ma deve limitarsi a verificare se la decisione con cui l'autorità di tassazione ha dichiarato il reclamo inammissibile sia corretta;
- che la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà garantite dalla Costituzione federale (art. Cost. fed. 1999);
- che, nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue ufficiali, il suo uso è tutelato anche dall'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999, secondo cui le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano, mentre il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia;
- che, secondo la giurisprudenza emanata vigente la Costituzione del 1874, la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientrava fra le libertà non scritte della Costituzione federale;
- che, nei rapporti con le autorità tuttavia, la libertà linguistica è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
- che tali principi sono stati codificati nella Constituzione del 1999, soprattutto agli articoli 18 e 70 (DTF 127 V 219 consid. 2 b aa, con riferimento a Borghi, La liberté de la langue et ses limites, in: Thürer/Aubert/Müller [a cura di], Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, § 38);
- che in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999 garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
- che, sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua: simili misure devono però rispettare la proporzionalità;
- che, pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- che la lettera con cui l'Ufficio di tassazione ha attirato l'attenzione della contribuente sul fatto che l'italiano è lingua ufficiale del Canton Ticino, con la conseguenza che il reclamo non poteva essere redatto in tedesco, deve pertanto essere considerata conforme alla legislazione vigente;
- che la decisione dell'Ufficio di tassazione sarebbe senz'altro censurabile, se l'autorità stessa si fosse limitata a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza invece segnalare prima tale vizio alla reclamante ed attribuendole contestualmente un termine per la traduzione, nel qual caso la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
- che l'Ufficio di tassazione ha invece inviato alla contribuente, in data 15 aprile 2003, una lettera nella quale la avvertiva del difetto del suo reclamo e le attribuiva un termine fino al 30 aprile 2003 per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;
- che, in simili circostanze, non può assolutamente essere censurata la decisione impugnata, con la quale l'autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: