Incarto n. 80.2003.11
Lugano 18 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2003
in materia di: revisione IC/IFD 97/98, 99/00
presentato da:
__________.__________. __________ __________, __________ __________ __________. __________ rappr. da: __________ __________, __________ __________ __________. __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, con istanza del 24 dicembre 2002, __________ __________ chiedeva la revisione delle tassazioni IC/IFD 1997/98 e 1999/2000, lamentando la mancata deduzione di un debito ipotecario, omissione riconducibile ad inadempienze della Fiduciaria __________ __________ di __________;
- che l'Ufficio di tassazione di __________ respingeva l'istanza, con decisione dell'11 gennaio 2003, negando l'esistenza di uno dei motivi di revisione previsti dalla legge ed argomentando inoltre che le eventuali inadempienze del suo rappresentante non sarebbero comunque opponibili all'autorità di tassazione;
- che la contribuente riconfermava la propria posizione nel reclamo del 14 gennaio 2003 contro la suddetta decisione;
- che anche il reclamo veniva respinto dall'Ufficio di tassazione, con decisione del 20 gennaio 2003, nella quale si ribadiva l'irrilevanza dell'eventuale inadempienza della fiduciaria e si attirava l'attenzione sul fatto che l'immobile che sarebbe gravato da ipoteca non figurava neppure fra gli elementi imponibili;
- che, con ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede ora la revisione delle tassazioni, per gli stessi periodi fiscali, della defunta madre __________ __________;
- che, in data 4 febbraio 2003, il presidente della Camera ha avvertito la ricorrente di non poter entrare nel merito del ricorso, non essendo quest'ultimo riferito alla decisione su reclamo del 20 gennaio 2003, relativa alle tassazioni personali della ricorrente, e l'ha invitata pertanto a ritirare il gravame;
- che la ricorrente ha risposto con scritto dell'8 febbraio 2003, limitandosi a spiegare di avere chiesto con ricorso la revisione delle tassazioni della madre solo perché la sostanza immobiliare ora di sua proprietà era ancora a lei intestata nei periodi fiscali contestati;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
- che, per l'art. 227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;
- che, nella fattispecie, la decisione impugnata si riferisce alle tassazioni, passate in giudicato, di __________ __________, mentre il ricorso alla Camera di diritto tributario fa riferimento alla tassazione della defunta madre della ricorrente, __________ __________;
- che, come già anticipato alla ricorrente nello scritto del 4 febbraio 2003, è dunque evidente che questa Camera non può entrare nel merito del ricorso contro la decisione dell'Ufficio di tassazione;
- che, dall'altra parte, la Camera non può neppure considerare il ricorso come istanza di revisione delle tassazioni di __________ __________, per il fatto che gli articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza decisionale all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda;
- che è infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al judex a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione;
- che, in altre parole, se la ricorrente volesse chiedere la revisione delle proprie tassazioni, dovrebbe indirizzare la relativa istanza all'Ufficio di tassazione, quale autorità "che ha preso la decisione oggetto della domanda";
- che il ricorso è pertanto irricevibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: