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Ticino Camera di diritto tributario 05.09.2002 80.2002.98

September 5, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·599 words·~3 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00098

Lugano 5 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 7 giugno 2002

in materia di:                 IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 20 novembre 2000 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui le esponeva in via valutativa un reddito netto di fr. 50'000.-, poiché nonostante un richiamo, una diffida per lettera raccomandata e una multa disciplinare non aveva ossequiato il proprio obbligo di presentare la dichiarazione d'imposta;

                                     -   che il 2 dicembre 2000 la contribuente impugnava la suddetta notifica di tassazione, argomentando di non aver alcun reddito da attività lucrativa e lamentando che asserite informazioni fornite telefonicamente non avrebbero ottenuto alcun riscontro;

                                     -   che il 13 marzo 2002 l'Ufficio di tassazione si rivolgeva alla contribuente spiegandole che il reclamo contro la tassazione d'ufficio deve dimostrare la manifesta inesattezza della stessa e sollecitandola a produrre i documenti comprovanti la provenienza e l'ammontare dei mezzi finanziari utilizzati per far fronte alle spese necessarie per l'esistenza;

                                     -   che, trascorso infruttuoso questo termine, l'Ufficio di tassazione con decisione del 17 maggio 2002 respingeva il reclamo, dichiarandolo irricevibile;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso la contribuente chiede un sostanziale ridimensionamento del reddito espostole d'ufficio dall'Ufficio di tassazione, spiegando d'essere stata impossibilitata a rispondere alla lettera del 13 marzo 2002 dell'Ufficio di tassazione a causa di un intervento chirurgico subito in patria;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che all'udienza del 3 settembre 2002 la ricorrente ha prodotto i certificati medici relativi all'intervento ginecologico subito in patria e per il quale è stata ospedalizzata per poco più di una settimana all'inizio di aprile;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione, presa visione di questa documentazione, chiede che gli atti del procedimento gli vengano ritornati per nuova decisione;

                                     -   che in effetti dalla documentazione prodotta in questa sede risulta l'impossibilità, per altro imprevedibile, della ricorrente a rispondere all'invito dell'Ufficio di tassazione del 13 marzo 2002, a causa della sua assenza all'estero per malattia e conseguente intervento chirurgico;

                                     -   che appaiono pertanto dati gli estremi della restituzione del termine (artt. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD);

                                     -   che all'udienza del 3 settembre 2002 la ricorrente ha altresì confermato di convivere con l'ex marito, come d'altronde già fatto rilevare in uno scritto del 14 settembre 1998 dal contabile di quest'ultimo signor H. M.;

                                     -   che pertanto la decisione su reclamo del 17 maggio 2002 deve essere annullata e gli atti vanno retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 17 maggio 2002, gli atti del procedimento vengono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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