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Ticino Camera di diritto tributario 02.07.2002 80.2002.81

July 2, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,727 words·~9 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00081

Lugano 2 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 12 maggio 2002

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 __________ __________, domiciliato a __________, docente di educazione fisica, chiedeva la deduzione delle seguenti spese professionali:

                                         - spese di trasporto                                               fr.    7'884.--

                                         - spese di doppia economia domestica             fr.    1'898.--

                                         - altre spese professionali                                    fr.    9'032.--

                                         Nella notifica di tassazione del 19 marzo 2002 l'UT concedeva integralmente al contribuente la deduzione per spese di trasporto e quella per doppia economia domestica. Riduceva invece quella per altre spese professionali a fr. 3'739.--, limitandola di fatto alle spese per materiale di cancelleria e acquisto libri, per i corsi di aggiornamento e per il locale professionale al domicilio, stralciando invece le spese per l'abbigliamento.

                                         1.2.

                                         Il reclamo presentato dal contribuente veniva respinto con decisione del 18 aprile 2002, in cui si avverte che il termine, impartitogli all'udienza del 18 gennaio 2002, per presentare la distinta delle spese professionali sostenute è trascorso infruttuoso.

                                   2.   Con scritto del 12 maggio 2002 __________ __________, invocando la sua situazione personale e professionale, chiede una proroga del termine per inoltrare la distinta delle spese professionali fino al 19 luglio 2002.

                                         Questa Camera accoglieva parzialmente la richiesta, assegnando al contribuente un termine fino al 4 giugno per presentare la distinta delle spese professionali e le relative spiegazione, con l'avvertenza che, trascorso infruttuoso il termine, la Camera avrebbe deciso sulla base degli atti.

                                         Il 24 maggio 2002 il contribuente rinnovava la richiesta di proroga fino al 19 luglio 2002, ribadendo le circostanze personali e professionali che gli avrebbero impedito di provvedere nel termine impartitogli.

                                         La richiesta veniva respinta con lettera del 29 maggio 2002, in cui si invitava il ricorrente a produrre almeno i giustificativi, per altro già esibiti all'Ufficio di tassazione.

                                         Lo scritto rimaneva senza esito.

                                   3.   Nel caso in esame, litigiosa è unicamente la questione della deduzione dei costi e delle spese per abbigliamento e articoli sportivi, quantificata dal ricorrente in uno scritto non datato in           fr. 5'444.30, cui aggiunge un importo di fr. 5'140.30 per spese varie.

                                         3.1

                                         Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

                                         Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

                                         Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

                                         3.2.

                                         Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE del 10 dicembre 1996). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE del 10 dicembre 1996). La deduzione complessiva è ridotta proporzionalmente se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).

                                         Anche per l’IFD sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1’800.-- l’anno e un massimo di fr. 3’600.-- (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Tuttavia la riduzione forfetaria va ridotta in modo adeguato se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                         3.3.

                                         Le spese per abiti civili, che vengono indossati durante il lavoro, appartengono in linea di principio al tenore di vita. Eccezionalmente possono essere annoverate tra le altre spese professionali, se a seguito dell’esercizio della professione subiscono un’usura o un logoramento straordinari, come nel caso per es. di un ingegnere che è tenuto a indossare in fabbrica o nell’officina abiti civili o un capocantiere che dirige il cantiere in abiti civili (cfr. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo, 1989, p. 90, con riferimento a ZBl 55 –1954- p. 78, come pure alla dottrina; inoltre Känzig, Wehrsteuer, op. cit., p. 690; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna, 1963, p. 336 e p. 367; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern, 1990, p. 322).

                                         Anche quando l’esercizio di una professione pone delle esigenze particolari e il datore di lavoro si attende dal proprio dipendente un abbigliamento adeguato, le spese per gli abiti sono sì in una certa relazione con la posizione professionale, ma non vengono effettuate direttamente allo scopo di conseguire il reddito. Per questa ragione, simili costi sono da considerare spese attinenti alla classe sociale d’appartenenza e quindi costi inerenti il tenore di vita (cfr. Funk, op. cit., p. 91; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 367; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz, Kurzkommentar, 2.a ed., Zurigo, 1997, p. 274 s; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, loc. cit.; inoltre: CDT n. 80.98.00093 del 28 luglio 1998 in re G. C.; BLStP, IV 196 ss.).

                                         Sono di regola considerati abiti professionali tute da lavoro, soprabiti, impermeabili e grembiuli professionali, stivali in gomma, scarpe rinforzate, ecc. (Reimann/Zuppinger/Schärrer, loc. cit.; Richner/Frei/Weber/Brütsch, loc. cit.). In altre parole, costituiscono abiti professionali unicamente quegli abiti che per la loro foggia in pratica possono essere usati esclusivamente a scopi professionali (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, loc. cit.).

                                         D'altra parte la dottrina nega la deduzione per abiti professionali quando consentono un'usura ridotta degli abiti normali, poiché in tal caso non si può più parlare di una spesa professionale (Funk, op. cit., p. 91; BLStP XIII p. 329 ss.).

                                         3.4.

                                         Come già si è visto, anche l'acquisto di altro materiale professionale è, in linea di principio, deducibile, nella misura in cui la spesa è sopportata dal contribuente in quanto necessaria all’ esercizio della professione.

                                         Va nondimeno ricordato che salvo accordo o uso contrario, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore gli utensili e il materiale di cui ha bisogno per il lavoro (l'art. 327 cpv. 1 CO). Se, d'intesa con il datore di lavoro, il lavoratore mette a disposizione utensili o materiale per l'esecuzione del lavoro, egli deve essere adeguatamente indennizzato, salvo accordo o uso contrario (art. 327 cpv. 2 CO).

                                         L'obbligo d'indennizzo da parte del datore di lavoro ha dunque mero carattere dispositivo; le parti possono quindi disciplinare la questione a loro piacimento (cfr. Rehbinder, Berner Kommentar - Der Arbeitsvertrag, Berna, 1995, p. 392; Brunner/ Bühler/ Weber, Commentaire du contrat de travail, Losanna, 1996, p. 89), come per esempio è la regola nel caso dei musicisti (cfr. Streiff/v. Känel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, Zurigo, 1992, p. 187; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1996, p. 182).

                                         Quando l'obbligo di risarcimento è escluso da convenzione particolare o dall' uso, le spese relative all'uso dei materiali si considerano compensate dallo stipendio (cfr. Rehbinder, loc. cit.).

                                   4.   4.1.

                                         Il ricorrente ha inoltrato all'Ufficio di tassazione una distinta di tutte le spese sopportate per abbigliamento, articoli sportivi e varie altre cose, senza tuttavia indicare a quale specifico tipo di spesa o di acquisto si riferiscono, al di là della generica indicazione uguale per tutte le posizioni.

                                         Invitato dall'Ufficio di tassazione a emendare questa lacuna nel termine di un mese, il contribuente non vi ha provveduto e non lo ha fatto nemmeno in sede di ricorso, non soltanto non allegandola al gravame, ma nemmeno provvedendovi nel termine concessogli dalla Camera, invero generoso non appena si consideri che i termini di ricorso previsti dalla legge non sono prorogabili.

                                         In simili condizioni, come avvertito, questa Camera non può che giudicare sulla base degli atti e, meglio, sulla base della distinta dettagliata, ma priva di specificazioni sulla causale della spesa, contenuta nell'incarto e quindi respingere il ricorso, non essendo possibile stabilire per quale causa siano state effettuate le singole spese.

                                         4.2.

                                         Vero è che questa Camera, sulla base di diffuse considerazioni, ha ammesso la deduzione, nel caso di un insegnante di educazione fisica, dei costi per l' acquisto di materiale professionale (tavole da snowboard e abbigliamento sportivo), decurtandoli incisivamente in considerazione del parziale uso privato (CDT n. __________.__________.__________ del 29 novembre 1999 in re X.).

                                         Indipendentemente dall'assenza di indicazioni della causale delle singole spese, il ricorrente non ha prodotto nel termine impartitogli nemmeno i giustificativi, come d'altronde l'aveva invitato a fare il presidente della Camera rispondendo a una telefonata del ricorrente, ed ha impedito quindi qualsiasi tipo di accertamento e di verifica da parte di questa Camera, se del caso chiedendo per es. precisazioni puntuali.

                                         In simili condizioni non è possibile altra decisione se non quella di respingere il gravame. Spese e tassa di giustizia vengono commisurate tenendo conto del difficile momento personale e finanziario del ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    150.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    230.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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