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Ticino Camera di diritto tributario 01.03.2002 80.2002.8

March 1, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·458 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00008

Lugano 1 marzo 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2002

in materia di:                   imposta sugli utili immobiliari

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________. __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                         che il 2 dicembre 1996 __________ __________ nata __________ donava alle figlie __________ e __________ in ragione di metà ciascuna il mapp. n. __________ RFD di __________ con la relativa quota di comproprietà coattiva sul mapp. n. __________ e il mapp. n. __________ RFD di __________ con relativa quota di comproprietà coattiva sul mapp. n. __________;

                                     -   che l'11 luglio 2000 __________ e __________ __________ decidevano di sciogliere la comproprietà, assegnando in proprietà esclusiva a __________ il mapp. n. __________ e la relativa quota di coattiva e alla sorella __________ l'altro mappale, senza versamenti di conguaglio in denaro, poiché i valori attribuiti in esclusiva proprietà si equivalgono;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione, dopo aver chiesto all'Ufficio cantonale di stima di esprimersi sul valore dei due fondi oggetto dello scioglimento delle comproprietà, con due decisioni del 27 agosto 2001 imponeva lo scioglimento delle comproprietà, considerandolo nella sostanza una permuta di quote di comproprietà e non uno scioglimento in natura, stabilendo che l'imposta dovuta da __________ __________ ammonta a fr. 8.30 e quella invece dovuta dalla sorella __________ a fr. 2'830.25;

                                     -   che con tempestivo reclamo del 21 settembre 2001 __________ e __________ __________ insorgevano contro le rispettive notifiche di tassazione, invocando il differimento dell'imposizione secondo l'art. 125 LT;

                                     -   che i rispettivi reclami venivano respinti con due distinte decisioni del 27 dicembre 2001, delle cui motivazioni si dirà in seguito per quanto necessario;

                                     -   che con tempestivo ricorso del 15 gennaio 2001 __________ e __________ __________ presentano ricorso contro le rispettive decisioni su reclamo, ribadendo che l'imposizione deve essere differita in applicazione dell'art. 125 LT;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che in occasione dell'udienza del 15 febbraio 2002 la ricorrente, sentite le spiegazioni del giudice, ha dichiarato di ritirare il ricorso.

Per questi motivi,

visti per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                        Il segretario:

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