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Ticino Camera di diritto tributario 28.05.2002 80.2002.78

May 28, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·826 words·~4 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00078

Lugano 28 maggio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 24 aprile 2002

in materia di:                 imposte alla fonte

presentato da:

__________ __________ __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 6 marzo 2002 l’Ufficio cantonale delle imposte alla fonte notificava al __________ __________ __________ di __________ la decisione di rettifica del conteggio della trattenuta alla fonte del 2001, che concludeva con un saldo a favore del fisco di fr. 725.65;

                                     -   che il contribuente presentava un reclamo datato 10 aprile 2002, ma spedito soltanto il 12 aprile;

                                     -   che l’Ufficio con decisione del 17 aprile 2002 dichiarava irricevibile il reclamo in quanto tardivo;

                                     -   che la __________ __________ __________ presenta ricorso ritenendo ingiusto che per quattro giorni di ritardo le vengano “sottratti” fr. 725,65;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause che, come la presente, non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;

                                     -   che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, deve esaminare preliminarmente se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata, poiché, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono venire retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito;

                                     -   che l'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

                                     -   che per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario ( ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; per le molte: CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);

                                     -   che la tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere del destinatario (Känzig/ Behnisch, Direkte Bundes-steuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33)

                                     -   che comunque, al momento in cui le __________ hanno introdotto la distinzione tra Posta A e Posta B, lo Stato ha adottato il secondo metodo di invio (cfr. Circolare interna del 26 febbraio 1991 dell' allora ACC ai capi degli Uffici), che raggiungono, secondo il regolamento della Posta, il loro destinatario al più tardi il 3° giorno lavorativo dopo l'impostazione (escluso il sabato);

                                     -   che nel caso in esame la decisione dell’Ufficio imposte alla fonte è stata spedita mercoledì 6 marzo;

                                     -   che pertanto la stessa è stata ricevuta dal ricorrente al più tardi lunedì 11 marzo 2002;

                                     -   che il termine di reclamo è pertanto scaduto nell’ipotesi più favorevole al ricorrente mercoledì 10 aprile 2002;

                                     -   che così stando le cose l’Ufficio imposte alla fonte non poteva far altro che dichiarare tardivo il reclamo, essendo il termine di reclamo, come pure quello di ricorso, un termine perentorio, quindi non prorogabile;

                                     -   che, una volta constatato che il termine non è stato rispettato, non è di rilievo sapere se il ritardo sia di un solo giorno, di due o più giorni, diversamente si finirebbe per negare il significato stesso della perentorietà del termine e con ciò anche la sicurezza del diritto;

                                     -   che ciò preclude a questo giudice, per quanto detto in precedenza, di esaminare il merito della contestazione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    150.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.   230.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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