Incarto n. 80.2002.00076
Lugano 28 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 23 aprile 2001 l’Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ __________ la tassazione d’ufficio IC/IFD 1999-2000;
- che il contribuente, assistito da __________ __________ __________, presentava reclamo, producendo la dichiarazione d’imposta con i relativi certificati di salario;
- che il 26 febbraio 2002 aveva luogo davanti all’Ufficio di tassazione un’audizione, dal cui verbale si evince tra l’altro:
· che il contribuente, dopo aver cessato l’attività indipendente, aveva iniziato dal 1° gennaio 1999 un’attività salariata;
· che sarebbe stata emessa una tassazione intermedia per passaggio da attività indipendente ad attività dipendente;
· che la sostanza immobiliare e il relativo reddito sarebbero stati esposti nella partita fiscale del marito e non in quella della moglie, dalla quale vive separato da oltre dieci anni e che viene imposta separatamente;
· che il reddito imponibile sarebbe stato fissato in fr. 48'272.- per l’IC e in fr. 51'072.- per l’IFD;
- che in calce al verbale si legge “il presente verbale vale quale motivazione per la decisione su reclamo”;
- che il reclamo veniva formalmente evaso con decisione del 25 marzo 2002, in cui viene ripreso il testo del verbale;
- che con il presente, tempestivo ricorso il contribuente, sempre assistito da __________ __________ __________, chiede la deduzione degli interessi ipotecari pagati negli anni di computo;
- che l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso, poiché la decisione su reclamo poggerebbe su un accordo raggiunto tra le parti;
- che è vero che le parti non possono recedere da un accordo relativo a circostanze di fatto difficili da accertare, quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. per le molte, CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re Tu.; CDT n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re Ki.);
- che i più recenti sviluppi dottrinali e giurisprudenziali ravvisano nell’accordo un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108 s.) assimila alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica;
- che, come si vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale;
- che può ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3);
- che esaminando il testo del verbale del 26 febbraio 2002 non è possibile ravvisare i termini di un accordo vero e proprio nel senso sopra enunciato;
- che dall’esame letterale del testo del verbale emerge piuttosto che lo stesso è da considerare quale motivazione sostanziale della decisione su reclamo, che rifletta il risultato di una discussione che ha visto convergere le parti sui punti controversi, ma non come un vero e proprio contratto di diritto pubblico, tanto più che nel verbale vengono toccate sia questioni di diritto, che sfuggono per loro natura a qualsiasi tipo di accordo, sia questioni di fatto, che possono invece formare oggetto di accordo;
- che in simili condizioni nulla osta a entrare nel merito della controversia;
- che, nel merito, il ricorrente produce per la prima volta in questa sede la dichiarazione bancaria, a valere come annesso per la dichiarazione d’imposta, che attesta la consistenza del debito ipotecario al 1° gennaio 1999 (fr. 410'000.-) e l’ammontare degli interessi pagati negli anni 1997 (fr. 24'600.-) e 1998 (fr. 20'875.85) (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LT; art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD);
- che nulla si oppone pertanto all’accoglimento del ricorso nel senso di ammettere una deduzione per interessi ipotecari di fr. 22'738.- di media annua;
- che, secondo l’art. 231 cpv. 3 LT, la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’ inchiesta della Camera di diritto tributario;
- che nel caso di specie è pacifico che il ricorrente avrebbe già potuto ottenere soddisfazione nella procedura di tassazione o di reclamo, se avesse prodotto la dichiarazione bancaria attestante l’ammontare del debito al 1° gennaio 1999 e gli interessi pagati negli anni 1998 e 1999, che gli era stata rilasciata dalla banca già il 16 gennaio 1998, ancor prima cioè che scadesse il termine per la presentazione della dichiarazione d’imposta 1999-2000;
- che in simili condizioni spese e tassa di giustizia devono essere integralmente caricate al ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, riformata la decisione su reclamo del 25 marzo 2002 nel senso che è ammessa la deduzione di interessi ipotecari di fr. 22'738.- di media annua, gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: