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Ticino Camera di diritto tributario 28.05.2002 80.2002.72

May 28, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·875 words·~4 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00072

Lugano 28 maggio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2002

in materia di:                 IC/IFD 1999/2000

presentato da:

__________ __________, __________ __________ __________,  rappr. da__________. __________, __________ __________, 

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, in data 17 gennaio 2001, __________ __________ inoltrava la dichiarazione fiscale 1999/2000, nella quale indicava un reddito aziendale di fr. 70'000 in media annua ed un imponibile di fr. 21'469 per l'IC e fr. 24'669 per l'IFD;

                                     -   che, notificandogli la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 12 febbraio 2001, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava, per apprezzamento, l'utile aziendale in fr. 150'000 in media annua, con la conseguenza che il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 108'565 per l'IC e fr. 111'765 per l'IFD;

                                     -   che il contribuente, assistito dalla __________ __________ di __________, impugnava la suddetta decisione con reclamo del 15 febbraio 2001, contestando il reddito aziendale e chiedendo di essere convocato ad un'audizione;

                                     -   che l'autorità di tassazione convocava il reclamante a due riprese, per il 20 febbraio 2002 e per il 12 marzo 2002, ma il contribuente non si presentava senza addurre giustificazioni;

                                     -   che, con decisione del 25 marzo 2002, l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, invocando la mancata presentazione del reclamante alle due udienze cui era stato convocato e sottolineando che era stato il suo stesso rappresentante a chiedere all'autorità fiscale di convocare direttamente il contribuente;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula, in via principale, l'annullamento della decisione su reclamo, per violazione del diritto di essere sentito, e, in via subordinata, la riduzione del reddito aziendale a fr. 70'000 in media annua, conformemente alla dichiarazione fiscale;

                                     -   che la notifica della tassazione del 12 febbraio 2001 si discostava in modo significativo dal reddito dichiarato dal contribuente, il quale era peraltro difficilmente verificabile, mancando ogni contabilità relativa all'attività indipendente svolta nel periodo di computo;

                                     -   che gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   che, in tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;

                                     -   che, nella fattispecie, quella notificata al contribuente non può essere considerata una valida tassazione d'ufficio secondo gli articoli 204 LT e 130 LIFD, per il semplice fatto che è mancata la "diffida" richiesta dalla legge: una tassazione d'ufficio non preceduta dalla diffida costituirebbe infatti una violazione del diritto di essere sentito del contribuente (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 34 all’art. 130 LIFD, p. 307);

                                     -   che, d'altronde, se si fosse trattato di una tassazione d'ufficio, il reclamo avrebbe dovuto adempiere i requisiti previsti dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, che esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova;

                                     -   che, per il fatto che tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552), l’autorità fiscale avrebbe dovuto indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze in caso di inottemperanza o, tutt'al più, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, avrebbe dovuto invitare quest’ultimo a emendare il gravame, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f);

                                     -   che, essendosi limitato ad imporre un reddito aziendale nettamente superiore a quello dichiarato dal contribuente, senza spiegare le modalità di calcolo, l'Ufficio di tassazione non ha rispettato i presupposti cui la legge subordina una tassazione d'ufficio;

                                     -   che ciò basta a giusitificare l'annullamento della decisione impugnata;

                                     -   che tale conclusione rende superfluo l'esame della censura relativa alla pretesa irregolarità della convocazione all'udienza, che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere inviata non a lui stesso bensì al suo rappresentante contrattuale.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 25 marzo 2002 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, affinché emetta una decisione conforme ai requisiti previsti dagli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Al ricorrente è riconosciuta un'indennità di fr. 1'000 per ripetibili.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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