Incarto n. 80.2002.00064
Lugano 28 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2002
in materia di: IC 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, con decisione del 12 novembre 2001, l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ __________, domiciliato a __________, la tassazione IC 2001/2002, commisurando il reddito della sostanza in fr. 2'333 in media annua, il reddito imponibile in fr. 431 e la sostanza imponibile in fr. 90'555;
- che il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 novembre 2001, contestando la mancata considerazione della dichiarazione inoltrata;
- che l'autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione dell'8 aprile 2002, azzerando il reddito imponibile, mentre confermava il calcolo della sostanza, argomentando che il valore di stima della quota parte derivante dalla partecipazione alla comproprietà __________ __________ -__________, __________ e __________, ammonta a fr. 117'157, conformemente alle risultanze degli estimi catastali;
- che __________ __________ ha interposto tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, in lingua tedesca, contestando il valore di stima della casa di __________;
- che, con scritto del 18 aprile 2002, la Camera lo ha invitato a tradurre il ricorso in lingua italiana, entro 15 giorni, avvertendolo che, in caso contrario, lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- che, per tutta risposta, il 7 maggio 2002, il ricorrente ha ribadito le proprie contestazioni con uno scritto in lingua tedesca;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
- che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- che l'autorità non può tuttavia limitarsi a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone: al fine di non incorrere in un eccesso di formalismo, e quindi in un diniego di giustizia, essa deve segnalare tale vizio al contribuente e attribuirgli contestualmente un termine per la traduzione (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
- che, nella fattispecie, il ricorrente, cui è stato attribuito un termine di 15 giorni per tradurre il ricorso, non vi ha proceduto, sicché il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
- che, comunque, il ricorso avrebbe verosimilmente dovuto essere respinto anche nel merito, per il fatto che la contestazione del ricorrente verte sul valore della sostanza imponibile nel Canton Ticino, la quale risulta dalla stima ufficiale dell'immobile di cui egli è proprietario comune nella misura di un terzo;
- che, a tale proposito, l'Ufficio di tassazione aveva già spiegato al ricorrente le modalità di calcolo della sostanza imponibile ed egli non ha portato alcuna prova di un diverso valore ufficiale dell'immobile, ma si è limitato a fare riferimento alla dichiarazione fiscale che egli stesso ha inoltrato all'autorità fiscale del Cantone di domicilio;
- che il ricorso è conseguentemente irricevibile.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: