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Ticino Camera di diritto tributario 01.02.2002 80.2002.6

February 1, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,591 words·~8 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00006

Lugano 1 febbraio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, con decisione del 17 settembre 2001, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 2001/2002, commisurando il reddito aziendale in fr. 50'000 in media annua ed il reddito imponibile in fr. 44'343 per l'IC e fr. 45'827 per l'IFD;

                                     -   che la contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo pervenuto all'Ufficio di tassazione il 24 ottobre 2001, chiedendo di essere convocata per discutere la tassazione e giustificando la tardività del reclamo con l'assenza per vacanze all'estero, protrattasi per oltre un mese;

                                     -   che, convocata dall'Ufficio di tassazione all'udienza del 13 novembre 2001, la contribuente ribadiva di essere stata assente per vacanze e l'autorità fiscale le comunicava che tale giustificazione non costituiva un presupposto per la restituzione dei termini;

                                     -   che, con decisione del 10 dicembre 2001, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto inoltrato dopo la scadenza del termine di trenta giorni;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone le contestazioni contro il calcolo del reddito aziendale e, in relazione alla tardività del gravame, argomenta di non avere potuto fare capo all'assistenza di nessun famigliare durante l'assenza all'estero, per verificare la tassazione;

                                     -   che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   che, infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   che l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

                                     -   che il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);

                                     -   che per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);

                                     -   che la tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere ("Herrschaftsbereich") del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);

                                     -   che, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 65 ss.);

                                     -   che all'autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell'intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.);

                                     -   che costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.);

                                     -   che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3);

                                     -   che la facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p. 87 consid. 5): il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento; al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920);

                                     -   che, nella fattispecie, alla contribuente la decisione è stata intimata in data 17 settembre 2001, mentre il reclamo è pervenuto all'autorità di tassazione solo il 24 ottobre 2001;

                                     -   che l'autorità fiscale non è in grado di comprovare la data in cui la decisione è stata notificata alla ricorrente, non essendo l'intimazione avvenuta mediante lettera raccomandata;

                                     -   che è comunque altamente probabile che la decisione sia stata recapitata al domicilio della ricorrente nei tre giorni successivi, dal momento che quella indicata è la "data della spedizione" e che, al momento in cui la Posta ha introdotto la distinzione tra Posta A e Posta B, lo Stato ha adottato il secondo metodo di invio (cfr. Circolare interna del 26 febbraio 1991 dell'ACC ai capi degli Uffici), che comporta la distribuzione "due o tre giorni feriali dopo quello dell'impostazione" (cfr. art. 24 cpv. 1 dell'abrogata Ordinanza della legge sul servizio delle poste, RU 783.01);

                                     -   che non è peraltro ben chiaro neppure quando il reclamo sia stato inoltrato dalla ricorrente, non essendo reperibile, fra gli atti trasmessi alla Camera dall'Ufficio di tassazione, la busta che lo conteneva;

                                     -   che l'unica indicazione che si può ricavare dal reclamo stesso è quella risultante dal timbro apposto al momento in cui è stato registrato dall'Ufficio di tassazione (24 ottobre 2001), sicché si dovrebbe ragionevolmente concludere che la consegna alla Posta sia avvenuta almeno un giorno prima, se spedito con posta A e due o tre de spedito con posta B;

                                     -   che, in simili circostanze, appare tuttavia ben difficile provare la tesi sostenuta dall'autorità di tassazione, non essendo dimostrata né la data della notifica della decisione né quella dell'inoltro del reclamo ed essendo intercorsi, del resto, poco più di trenta giorni fra i soli due termini conosciuti, ovvero la data di spedizione della decisione (17 settembre) e la data di ricevimento del reclamo (24 ottobre);

                                     -   che la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il reclamo, non può pertanto essere tutelata, proprio in considerazione dell'onere della prova a suo carico;

                                     -   che il ricorso deve conseguentemente essere accolto, nel senso che la decisione su reclamo viene annullata e gli atti rinviati all'Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10 dicembre 2001 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del 24 ottobre 2001.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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