Incarto n. 80.2002.00055
Lugano 6 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 aprile 2002
in materia di: IC 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
__________ __________, 1964, giurista, è domiciliato a __________, lavora alle dipendenza della Camera di commercio del Canton Ticino a __________. La moglie, __________ -__________ __________ __________, 1967, avvocata, è domiciliata a __________ (Canton __________) e lavora a __________ presso il __________ __________ di __________.
1.2.
__________ -__________ __________ __________ è imposta sui suoi fattori di reddito e sostanza nel suo cantone di domicilio.
__________ __________ è invece imposto nel Canton Ticino.
Per l’imposta federale diretta i coniugi __________ sono imposti in entrambi i Cantoni (sic !).
1.3.
Il 29 ottobre 2001 l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2001-2002.
Per l’imposta cantonale venivano esposti unicamente i fattori di reddito e di sostanza di __________ __________. Al reddito imponibile veniva applicata l’aliquota A, riservata ai coniugati, che veniva determinata tenendo conto anche dei fattori imponibile della moglie.
Per l’imposta federale diretta i fattori di reddito di entrambi i coniugi venivano cumulati e all’imponibile veniva applicata l’aliquota A.
2. 2.1.
Il 22 novembre 2001 __________ __________ presentava reclamo all’Ufficio di tassazione chiedendo tra l’altro la deduzione delle spese effettive di trasporto, la deduzione per doppia economia domestica per il pranzo, la deduzione dal reddito d’attività lucrativa dei coniugi massima prevista dalla legge (fr. 4'400.-), le spese professionali effettive, comprendenti una formazione postgrado.
2.2.
Con decisione dell’ 11 marzo 2002 l’Ufficio di tassazione ammetteva il reclamo con l’indicazione “come a domanda”.
3. 3.1.
__________ __________ presenta ricorso in tempo utile contro la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione. Contesta nel merito l’applicazione dell’aliquota A, così come è stata determinata dall’Ufficio di tassazione. L’Ufficio, pur menzionando nella decisione l’aliquota A, avrebbe di fatto applicato l’aliquota B: l’aggravio fiscale corrisponderebbe infatti a quello di una persona non coniugata, cui sarebbe stata applicata l’aliquota B.
Contesta inoltre l’inclusione tra i suoi fattori di reddito e di sostanza di elementi attribuibili alla moglie e già imposti nel Canton __________: segnatamente un’assicurazione sulla vita di fr. 16'000.-, titoli intestati alla moglie per fr. 92'352.- e il reddito di detti titoli di fr. 1'755.-.
Chiede infine la deduzione integrale di fr. 4'400.- dal reddito dei coniugi.
Il ricorrente chiede inoltre l’annullamento della decisione in materia di imposta federale diretta nell’attesa che venga raggiunto un accordo nel senso che l’autorità fiscale vodese si astenga a sua volta dal procedere.
3.2.
L’Ufficio di tassazione conferma d’aver proceduto a imporre i contribuenti per l’IFD previo accordo in tal senso con il Canton Vaud. Non si oppone a stralciare fattori di sostanza e di reddito che si rivelassero di pertinenza della moglie, in quanto già imposti nel di lei cantone di domicilio. Per il resto chiede la reiezione del ricorso.
4. Aliquota applicabile
4.1.
Secondo il ricorrente, l’Ufficio di tassazione, benché menzioni nella decisione su reclamo l’aliquota A, avrebbe di fatto applicato l’aliquota B.
4.2.
L'art. 25 cpv. 1 CC nella sua formulazione originaria stabiliva che il domicilio della moglie seguiva quello del marito. Nel frattempo il diritto civile è stato modificato e l'art. 25 cpv. 1 CC nella sua nuova versione, in vigore per altro dal 1° gennaio 1988, non subordina più il domicilio della moglie a quello del marito. La moglie può quindi avere un domicilio principale proprio diverso da quello del marito (cfr. Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 59 s.; Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung, in ASA 56 p. 18; Bauer-Balmelli/Robinson, commento all'art. 3 LAID, in Zweifel/ thanas, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Basel - Frankfurt am Main, 1997, p. 47).
4.3.
Il Tribunale federale ha comunque confermato, in recenti sentenze, che due coniugi che, pur continuando la comunione matrimoniale e condividendo i mezzi comuni, hanno tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno comunque ad una tassazione come quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo domicilio, cioè al cumulo dei fattori imponibili (StE 1995 A 24.24.3 n. 1 = DTF 121 I 14 = RF 50 / 1995 p. 287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65 p. 593; anche CDT n. __________.__________.__________ del 6 aprile 2001 in re P. W.; RF 2001 p. 726 = Sammlung BGE n. 868). In altre parole, fintanto che i coniugi non sono separati di fatto, continua pertanto a vigere il principio della tassazione congiunta (Locher, Einführung cit., p. 59). I cantoni interessati devono comunque effettuare la ripartizione dei fattori imponibili.
4.4.
Ne discende che per determinare l’aliquota A applicabile al contribuente l’Ufficio di tassazione deve per legge tenere conto anche dei fattori di reddito e di sostanza della moglie. L’aliquota così determinata verrà poi applicata ai soli fattori di reddito e di sostanza del marito, imponibili nel Canton Ticino.
Dall’esame degli atti dell’incarto risulta che l’Ufficio di tassazione ha proceduto in questo modo. Al reddito imponibile del marito ha aggiunto, solo per la determinazione dell’aliquota A, i fattori di reddito della moglie.
Non stupisce certo che l’ammontare dell’imposta non si discosti da quello che sarebbe risultato applicando l’aliquota B, commisurata sui soli redditi del marito, ai suoi fattori di reddito. Anzi, ciò depone semmai per l’equità del sistema fiscale cantonale: l’imposizione del reddito della famiglia con l’aliquota A non si discosta infatti nella sostanza dall’imposizione separata dei redditi di due conviventi imposti separatamente con l’aliquota B.
Applicare in concreto l’aliquota A determinata sui soli fattori di reddito del marito, come vorrebbe il ricorrente, comporterebbe di fatto lo splitting dei redditi e condurrebbe proprio a quella disparità di trattamento che il Legislatore ha voluto eliminare introducendo la doppia scala delle aliquote.
Su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto.
5. Deduzione dal reddito d’attività lucrativa dei coniugi
5.1.
La censura del ricorrente solleva in sostanza la questione delle modalità attraverso le quali deve essere effettuato il riparto delle deduzioni sociali.
La giurisprudenza ha stabilito a questo proposito che nel caso di contribuenti soggetti a sovranità fiscali diverse, le deduzioni sociali vengono effettuate in proporzione ai fattori di reddito imponibili e ripartite fra i cantoni interessati (CDT n. __________.__________. __________ del 6 aprile 2001 in re P. W.; DTF 104 Ia 260 e segg. confermata in DTF 107 Ia 43 cons. 2; inoltre Circolare della Divisione delle contribuzioni n. 14 del 16 maggio 1997, cifra 4.1.). Per altro, il principio dell'imputazione proporzionale delle deduzioni sociali vale anche quando l'assoggettamento del contribuente alla sovranità fiscale di due cantoni risulta, in uno di essi dal domicilio e nell'altro dalla proprietà immobiliare (cfr. DTF 104 Ia 261 cons. 4c; STF dell' 8 novembre 1985 in re B., consid. 5a, in RTT 1987, n. 4, p. 697 ss.; cfr. inoltre StE 1994 B 11.3 n. 7 e n. 9).
5.2.
Nell'impugnata decisione l'Ufficio di tassazione si è sostanzialmente attenuto ai principi sopra elencati, suddividendo equamente a metà la deduzione dal reddito d’attività lucrativa dei coniugi massima prevista dalla legge di complessivi fr. 4'400.-.
Tale modo di procedere può essere condiviso, anche se non si attiene rigidamente al principio della ripartizione proporzionale. Dalla dichiarazione d'imposta risulta infatti che il reddito del marito e quello della moglie sostanzialmente si equivalgono, anzi quello della moglie nel 2000 era leggermente superiore.
La decisione dell'Ufficio di tassazione appare pertanto meritevole di conferma anche sotto questo profilo.
6. Stralcio dei fattori di sostanza e di reddito della moglie
Resta da esaminare se i fattori di sostanza (titoli) e il relativo reddito appartengano alla moglie e siano quindi imponibili nel suo cantone di domicilio oppure al marito.
Dall'esame dell'elenco titoli e della documentazione annessa risulta chiaramente che tutti i titoli e i relativi redditi riportati nell'elenco titoli sono intestati alla moglie e sono depositati presso istituti bancari vodesi.
Essi risultano per altro essere stati imposti nel Canton __________, come si rileva anche dalla notifica di tassazione del 14 giugno 1999 di quel Cantone, come pure dalla tassazione provvisoria del 5 marzo 2002.
La sostanza mobiliare e il relativo reddito (fr. 1'755.- di media annua), di cui all'elenco titoli, vanno quindi stralciati dalla tassazione del ricorrente.
Se lo stralcio di questi fattori comporta una leggera riduzione del reddito imponibile, esso è invece irrilevante per l'imposta sulla sostanza, poiché indipendentemente dallo stralcio di questi fattori la sostanza del contribuente non raggiunge la soglia del minimo imponibile.
7. Imposta federale diretta
Il ricorrente rileva che entrambi i Cantoni hanno notificato loro la tassazione IFD.
La Divisione delle contribuzioni, in una lettera dell'11 aprile 2002 al ricorrente, rileva di essersi accordata con il Canton __________, nel senso che l'Autorità fiscale cantonale ticinese avrebbe concordato con il Canton __________ di assumersi la competenza in materia di IFD e che tale accordo sarebbe stato confermato con uno scritto del 21 gennaio 2002 indirizzato all'Autorità fiscale vodese.
Ciò nonostante anche il Canton __________, dopo che il Canton Ticino aveva notificato la decisione su reclamo l'11 marzo 2002 concernente anche l'IFD 2001-02, notificava ai coniugi __________ il 26 marzo 2002 una tassazione provvisoria (?) per il 2001 in materia di IFD.
A questo punto, questa Camera non può far altro che annullare la tassazione in materia di IFD e trasmettere per competenza l'incarto fiscale all'Amministrazione federale delle contribuzioni perché proceda nei propri incombenti. Secondo l'art. 108 cpv. 1 LIFD, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Una volta stabilita la competenza, il Cantone designato procederà a notificare nuovamente la tassazione ai contribuenti, dando loro facoltà di impugnarla.
A giusta ragione il ricorrente osserva che tra una tassazione e l'altra, emesse entrambe in applicazione di una medesima legge, vi è una differenza d'imponibile di ben fr. 17'000.-!
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
§ la decisione su reclamo dell'11 marzo 2002 in materia di IC è riformata conformemente a quanto stabilito nel consid. 6 e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
§§ la decisione su reclamo dell'11 marzo 2002 in materia di IFD è annullata in ordine e gli atti del procedimento saranno trasmessi all' Amministrazione federale delle contribuzioni perché proceda nei propri incombenti (consid. 7).
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente in ragione di due terzi (fr. 320.-).
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: