Incarto n. 80.2002.00052
Lugano 16 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ dei __________ __________ e __________, __________ __________. __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2001-02 il 17 settembre 2001;
- che, avvalendosi dell'assistenza di __________ __________ e __________, i contribuenti presentavano reclamo il 10 gennaio 2002, argomentando che il ritardo nella presentazione del reclamo sarebbe stato causato da un disguido postale nella trasmissione della notifica di tassazione alla fiduciaria;
- che con decisione del 25 marzo 2002 l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile perché tardivo il reclamo;
- che con il presente, tempestivo ricorso i contribuenti, sempre assistiti da __________ __________ e __________, chiedono l'annullamento della decisione con cui l'Ufficio di tassazione ha dichiarato tardivo il loro reclamo;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che l'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ). Una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD);
- che in materia di imposta federale diretta e dal 1° gennaio 2001 anche per l'imposta cantonale basta la semplice manifestazione della volontà di contestare la tassazione (Agner/ Jung/Steinmann, Kommentar zum Bundesgesetz über di direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 418 s.);
- che invece in materia di imposta cantonale il reclamo deve essere motivato e indicare le conclusioni (cfr. art. 206 cpv. 2 LT), ma che comunque in caso di vizio di forma l'autorità fiscale deve concedere al reclamante un termine di grazia per rimediarvi o semplicemente per chiedere di essere sentito (art. 206 cpv. 2 in fine LT);
- che la notifica di tassazione è stata ricevuta dai ricorrenti al più tardi il 24 settembre 2001, come risulta dalle affermazioni contenute nel reclamo e ribadite anche nel ricorso;
- che pertanto il reclamo è stato pacificamente presentato quando era già scaduto da lungo tempo il termine utile di trenta giorni;
- che è vero che il ritardo è dovuto, come chiaramente spiegato sia nel reclamo sia nel ricorso, a un disguido intercorso nella trasmissione della copia della notifica di tassazione da parte dei contribuenti a __________ __________ e stime;
- che eventuali errori del rappresentante (cfr. StE 2001 B 92.8 n. 7; inoltre p. es. CDT n. __________.__________.__________ del 7 novembre 2000 in re G. D.L.) o disguidi insorti tra rappresentato e rappresentante sono inidonei a esplicare effetti sulla regolarità della notifica di un atto;
- che una eventuale inadempienza nell'esecuzione del mandato è questione di diritto civile, che concerne i rapporti interni tra rappresentato e rappresentante;
- che non è quindi di alcun rilievo l'eventuale disguido che sarebbe intercorso nella trasmissione della copia della notifica di tassazione da parte dei contribuenti al loro rappresentante;
- che per altro non sono dati, e nemmeno possono venire invocati motivi di restituzione del termine secondo gli articoli art. 192 cpv. 5 LT e art. 133 cpv. 3 LIFD, dal momento che viene pacificamente ammessa la correttezza della notifica della tassazione;
- che pertanto è preclusa a questa Camera la possibilità di entrare nel merito della contestazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: