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Ticino Camera di diritto tributario 01.03.2002 80.2002.5

March 1, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,454 words·~7 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00005

Lugano 1 marzo 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2002

in materia di:                 imposte alla fonte

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ & __________ __________, __________ __________ __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, in data 14 marzo 2001, l'Ufficio imposte alla fonte (UIF) notificava alla __________ __________ __________ di __________ una decisione, con cui chiedeva il versamento di un importo di fr. 10'239.40, avendo riscontrato, in seguito ad un controllo del conteggio relativo alle ritenute effettuate nel corso del 2000, una differenza fra l'imposta dovuta e quella pagata, a causa dell'applicazione di un'aliquota inferiore;

                                     -   che il 21 marzo 2001 la __________ __________ __________ scriveva all'autorità di tassazione, contestando la suddetta decisione e chiedendo l'annullamento della ripresa effettuata;

                                     -   che l'indomani l'autorità fiscale invitava la reclamante a voler precisare entro 10 giorni i salari effettivi ed il dettaglio delle spese, precisando che in caso di mancata risposta la decisione sarebbe stata confermata;

                                     -   che il 23 novembre 2001 l'UIF richiamava la società al pagamento dell'importo contestato;

                                     -   che, con scritto del 6 dicembre 2001, la società contestava il richiamo, confermando il proprio reclamo del 21 marzo 2001;

                                     -   che l'UIF rispondeva con scritto del 10 dicembre 2001, del seguente tenore:

                                         Dobbiamo informarvi che da parte del nostro ufficio, in data 22 marzo 2001, era già stata data una risposta al reclamo 21 marzo 2001 della Spett. __________ __________ __________, con l'invito a voler produrre la necessaria documentazione entro il termine di 10 giorni, con la comminatoria che in caso negativo la nostra decisione del 14 marzo 2001 era da considerare confermata.

                                         Al riguardo non abbiamo più avuto nessuna risposta da parte della __________ __________ __________, motivo per cui la nostra decisione del 14 marzo 2001 è divenuta definitiva.

                                         La vostra richiesta di annullamento della nostra pretesa di fr. 10'239.40 è pertanto respinta.

                                         Contro la presente decisione è dato diritto di ricorso, entro 30 giorni, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello in Lugano;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ __________ postula l'annullamento della decisione su reclamo e contesta che la decisione del 14 marzo 2001 sia passata in giudicato, per il fatto che la lettera del 22 marzo 2001 non può essere considerata una decisione su reclamo, in quanto non qualificata come tale, non motivata e non provvista dell'indicazione dei rimedi giuridici;

                                     -   che, nelle proprie osservazioni del 19 febbraio 2002, l'Amministrazione federale delle contribuzioni propone di rinviare gli atti all'UIF perché emetta una decisione formale sul reclamo della ricorrente;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che, adìta dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);

                                     -   che, per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);

                                     -   che l’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti;

                                     -   che una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, p. 284; Scolari, Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89);

                                     -   che per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249);

                                     -   che la motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 9 all'art. 116 LIFD, p. 194);

                                     -   che, nella fattispecie, non è mai stata emessa una decisione su reclamo, non potendosi evidentemente qualificare come tale la lettera del 22 marzo 2001 dell'UIF, con cui l'autorità si è limitata a chiedere alla reclamante ulteriore documentazione;

                                     -   che, infatti, come sottolineato sia dalla ricorrente stessa sia dall'AFC nelle osservazioni al ricorso, non solo tale scritto non contiene alcuna motivazione ma neppure indica i rimedi giuridici, come richiesto dagli articoli 116 cpv. 1 LIFD e 189 cpv. 1 LT;

                                     -   che, d'altronde, tale scritto conteneva semplicemente la richiesta, alla reclamante, di produrre documentazione a supporto della propria tesi, e proprio per tale ragione non può in alcun modo configurare una decisione finale;

                                     -   che non può neppure essere condiviso l'argomento dell'UIF, contenuto nelle osservazioni al ricorso, secondo cui, decorso il termine del 31 marzo dell'anno che segue l'assoggettamento, la tassazione passa in giudicato e l'autorità non è tenuta ad alcuna ulteriore notifica;

                                     -   che, infatti, un simile ragionamento ignora il fatto che il termine, previsto dagli articoli 210 cpv. 1 LT e 137 cpv. 1 LIFD, per esigere, fino alla fine del mese di marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento, si riferisce alla contestazione sulla ritenuta d'imposta effettuata dal datore di lavoro;

                                     -   che, invece, nel caso in esame, la contestazione della società era rivolta non contro la ritenuta d'imposta bensì contro una decisione con cui l'autorità fiscale, in base agli articoli 211 LT e 138 LIFD, aveva obbligato la debitirce dell'imposta a versare un'imposta non trattenuta;

                                     -   che, per impugnare simili decisioni, il termine non è ovviamente quello del 31 marzo dell'anno successivo bensì, per il combinato disposto degli articoli 212 e 206 LT e 139 e 132 LIFD, quello di 30 giorni dalla notifica della decisione di cui si tratta;

                                     -   che, di conseguenza, essendo stata impugnata il 21 marzo 2001 la decisione del 14 marzo precedente, la reclamante aveva diritto ad una decisione su reclamo;

                                     -   che ne consegue che gli atti devono essere riviati all'UIF, affinché quest'ultimo emetta una decisione su reclamo conformente agli articoli 212 LT e 139 LIFD;

                                     -   che, visto l'esito del ricorso, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali né si concedono ripetibili alla ricorrente, la quale giustamente non le ha chieste, avendo essa stessa provocato il gravame con l'inosservanza della lettera del 22 marzo 2001.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, gli atti sono riviati all'UIF, affinché quest'ultimo emetta una decisione su reclamo conformente agli articoli 212 LT e 139 LIFD.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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