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Ticino Camera di diritto tributario 06.05.2002 80.2002.43

May 6, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·321 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00043

Lugano 6 maggio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 15 marzo 2002

in materia di:                 multa disciplinare

presentato da:

__________ __________, Lic. jur. __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 15 novembre 2001 l'Ufficio di tassazione infliggeva a __________ __________ una multa di fr. 75.- per la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta IC 2001-02, malgrado un richiamo e una diffida;

                                     -   che con decisione del 26 febbraio 2002 il reclamo presentato contro la decisione di multa veniva dichiarato irricevibile in quanto tardivo;

                                     -   che lettera del 15 marzo 2002 il contribuente avverte di non aver presentato alcun reclamo, non avendo mai ricevuto la decisione di multa;

                                     -   che con osservazioni del 17 aprile 2002, l'Ufficio di tassazione propone di abbandonare la procedura di multa, poiché per errore decisione del 15 novembre 2001, benché indirizzata al contribuente, è stata inviata per errore a una terza persona;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che alla luce di quanto emerso la presente causa va stralciata dai ruoli, avendo l'Ufficio di tassazione, a seguito dell'errore procedurale in cui è incorso, abbandonato la procedura contravvenzionale.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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