Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 16.04.2002 80.2002.42

April 16, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·824 words·~4 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00042

Lugano 16 aprile 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 13 marzo 2002

in materia di:                 IC 2001-02

presentato da:

__________ __________ - __________, __________ __________, __________ __________,  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che la Comunione ereditaria __________ è proprietaria di diversi immobili a __________, tra cui il mapp. __________ in zona __________, su cui sorge un'abitazione di mq 43, il mapp. n. __________, pure in zona Campedei, su cui sorge un'altra abitazione di mq 44 e il mapp. n. __________, in zona __________, su cui sorge una terza abitazione di mq 88;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione ha stabilito il valore locativo, conformemente alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 2001-2002, applicando il coefficiente del 6,25% alla somma dei tre valori di stima (fr. 295'000.-) desunta dal catastrino comunale, ridotta del 30% (fr. 206'500.-) (cfr. decisione su reclamo dell’11 febbraio 2002);

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta il valore locativo espostole dall'Ufficio di tassazione, argomentando che la casa sarebbe affittata per soli fr. 1'000.- all'anno;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che, giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT, l'uso da parte del proprietario del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo;

                                     -   che la legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria;

                                     -   che per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, come accennato sopra, applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5% risp. del 6,25%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni 2001-2002 per la compilazione della dichiarazione d'imposta);

                                     -   che il tasso del 6.25% viene applicato soltanto ai comuni in cui le stime sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 1991, ritenuto che il valore ufficiale venga preventivamente ridotto del 30%;

                                     -   che in linea di principio il modo di procedere dell'Ufficio di tassazione appare corretto;

                                     -   che per la locazione di una casa monofamiliare a un congiunto contro una pigione di favore è, di regola, determinante l'ammontare della pigione incassata e non il valore locativo dell'abitazione, sempreché non debba ammettersi un contratto diretto ad eludere l'imposta dovuta (STF 115 Ia pag. 329; inoltre CDT n. __________.__________.__________ del 24 aprile 1997 in re A. C., consid. 3.2.);

                                     -   che nel caso in esame, prima ancora di pronunciarsi su una simile eventualità, vista l’enorme discrepanza tra quanto dichiarato e il valore locativo calcolato secondo i parametri usuali, questo Giudice si vede costretto ad annullare la decisione impugnata ed a retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti;

                                     -   che è in effetti emerso da un colloquio del segretario della Camera con il Segretario comunale di __________ che non si è in presenza di un'unica abitazione, ma di tre diversi mappali su cui sorgono altrettante abitazioni, una delle quali e, meglio quella con il valore di stima maggiore, sembrerebbe essere regolamente occupata da familiari o conoscenti e un'altra invece sarebbe in fase di radicale ristrutturazione e meglio di rifacimento della soletta;

                                     -   che in simili condizioni appare quanto meno necessario accertare, con riferimento al periodo di computo che entra in considerazione (anni 1999-2000), quale fosse la reale situazione delle diverse abitazione, segnatamente se tutte e tre fossero abitabili, oppure soltanto una di loro ed anche se le due abitazioni censite in località Campedei non formino di fatto un’unica unità abitativa;

                                     -   che solo dopo simili accertamenti sarà possibile stabilire con cognizione di causa il valore locativo e, se del caso, se l’asserito canone locativo di favore di mille franchi, che dovrà eventualmente essere documentato, non sia da riguardare dal profilo dell’elusione d’imposta.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione su reclamo dell’11 febbraio 2001, gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo ulteriori accertamenti, come indicato nei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario: