Incarto n. 80.2002.00041
Lugano 2 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 marzo 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-2002 __________ __________ chiedeva la deduzione di un importo di fr. 12'013.- sia l'IC sia per l'IFD per persone bisognose a carico in relazione all'aiuto prestato ai suoi due fratelli. L'Ufficio di tassazione le negava invece tale deduzione, argomentando che nella fattispecie l'aiuto ai fratelli non uguagliava la somma portata in detrazione e che pertanto non erano date le condizioni per ammettere la deduzione richiesta. L'Ufficio di tassazione negava inoltre alla contribuente per la sola IFD la deduzione per liberalità di fr. 525.- (cfr. decisione su reclamo dell' 11 febbraio 2002).
2. Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente contesta l'assunto dell'Ufficio di tassazione. Rileva che ai fratelli è stato negato il beneficio della prestazione complementare e di essere pertanto tenuta ad aiutarli nell'ambito dell'assistenza tra parenti. Chiede inoltre la concessione della deduzione per liberalità di fr. 525.-.
3. All'udienza dell' 11 giugno 2002, dopo discussione, sentite le spiegazioni della ricorrente, si è convenuto seduta stante di concedere una deduzione per persone bisognose di fr. 8'000.- per l'IC e di fr. 5'100.- per l'IFD, come pure di ammettere anche per l'IC la deduzione di fr. 525.- di media annua per liberalità.
4. Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione su reclamo, conformemente a quanto stabilito al consid. 3.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: