Incarto n. 80.2002.00038
Lugano 2 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 marzo 2002
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Il 13 ottobre 1997 l'Ufficio AI riconosceva a __________ __________ una rendita d'invalidità retroattivamente dal 1° dicembre 1993.
L'importo degli arretrati versatigli nell'ottobre del 1997 e l'importo mensile della rendita versatogli nei mesi successivi fino al 31 dicembre 1998, gli veniva esposto in ragione di fr. 77'124.- in media annua nella tassazione IC/IFD 1999-2000 (cfr. notifica della tassazione del 12 marzo 2001).
1.2.
Il reclamo presentato dal contribuente veniva respinto con decisione dell'11 febbraio 2002, argomentando:
Secondo dottrina e giurisprudenza "un reddito è acquisito o realizzato quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma". Per l'imposizione dei versamenti di rendite posticipate è determinante il momento in cui è sorta la pretesa giuridica ferma alla rendita. Le entrate di un beneficiario rientrano allora in quel periodo di computo in cui gli sono versate ed egli ne può disporre. Pertanto, se ad una persona sono versate rendite per anni precedenti, esse devono essere imposte complessivamente in occasione della tassazione che fa riferimento al periodo di computo anche se ne deriva una imposizione aggravata rispetto a quella che si sarebbe verificata se le rendite avessero potuto essere assoggettate all'imposta negli anni di cui si trattava. E' invece esclusa una revisione di tassazioni passate in giudicato. E' dunque corretta la decisione impugnata che ha incluso fra i redditi del periodo di computo 1997/98 tutte le rendite versate dopo la decisione dell'Ufficio assicurazione invalidità, sebbene parte delle prestazioni in questione si riferisca al periodo 1 dicembre 1993 - 31 dicembre 1996.
2. Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede in sostanza lo stralcio dell'importo della rendita AI, poiché sarebbe servito a rimborsare i debiti contratti e non avrebbe quindi potuto disporne effettivamente nel periodo di computo.
3. 3.1.
Deve essere innanzi tutto rilevato che, secondo l’art. 22 cpv. 1 LIFD e l’art. 21 LT, sono imponibili tutti i proventi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.
Il secondo capoverso delle citate norme precisa poi che sono segnatamente considerati proventi dalla previdenza professionale le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.
3.2.
Va poi precisato che, secondo dottrina e giurisprudenza un reddito è acquisito o realizzato quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma; semplici previsioni sono, al contrario, insufficienti. L' acquisizione di un diritto non può invece essere considerata realizzazione del reddito se il debitore è insolvibile o non è disposto a effettuare la prestazione (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, § 15, p. 238; Känzig, Wehrsteuer, 2a ed., p. 754 s., n. 2 ad art. 41; Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2a ediz., Losanna 1998, p. 327;, p. 215 s.; DTF 105 Ib 238 consid. 4a p. 242; DTF 113 Ib 23 consid. 2e p. 26; ASA 61 p. 666 consid. 3b; RDAF 1997 II p. 651).
Nei casi in cui l'adempimento del credito è particolarmente insicuro, ci si deve fondare non sul momento dell'acquisto del credito, bensì su quello dell'adempimento effettivo (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 36 all'art. 16 LIFD, p. 138 e giurisprudenza citata).
3.3.
Nel caso in esame, l'argomento relativo alla mancata realizzazione del reddito, sviluppato nel ricorso, è chiaramente privo di fondamento. Non si può infatti negare di aver potuto disporre di un determinato reddito, perché di fatto sarebbe servito a rimborsare dei debiti. La contraddittorietà di questo argomento è manifesta. Proprio perché si è potuto disporre dell'importo, è stato anche possibile risanare la situazione debitoria.
4. Ciò nonostante il ricorso merita attenzione d'ufficio per tutt'altri altri motivi.
4.1.
Secondo gli artt. 37 cpv. 1 LT e 37 cpv. 1 LIFD, se il reddito comprende liquidazioni in capitale di prestazioni ricorrenti, l'imposta sul reddito è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, all'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece delle prestazione unica.
Entrano in considerazione non soltanto versamenti unici per aspettative ricorrenti, ma, diversamente da quanto veniva ammesso precedentemente vigente l'art. 40 DIFD (RF 2001 p. 23), anche versamenti unici per prestazioni periodiche già scadute, vale a dire per prestazioni che traggono fondamento dal passato. Di regola si esige che l'importo versato abbracci prestazioni ricorrenti per almeno un anno (RF 2001 p. 23; Baumgartner, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, ad art. 37, p. 461; Richner/Frei/Kauf-mann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 36, p. 397).
Il versamento unico produce l'estinzione del debito-base, segnatamente delle pretese ancorate nel passato, risp. delle aspettative future (RF 2001 p. 25, consid. 3a).
4.2.
La giurisprudenza cantonale ha avuto più volte occasione di confrontarsi con l’applicazione delle suddette norme in relazione ai cosiddetti piani sociali, ribadendo che di rilievo, nel contesto degli articoli 37 LT e 37 LIFD, sono le prestazioni erogate nel quadro dei cosiddetti piani sociali, nella misura in cui non sia loro attribuibile un carattere previdenziale chiaramente preponderante e non siano quindi sussumibili sotto gli articoli 38 LT e 38 LIFD, come per es. le indennità di partenza erogate per lo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro (CDT n. __________.__________.__________ dell'8 maggio 2001 in re De., con diversi riferimenti giurisprudenziali; inoltre: Richner/ Frei/ Kaufmann, op. cit., § 36, p. 398).
4.3.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che l’ agevolazione dell'aliquota prevista dagli artt. 37 LIFD e 37 LT è ammissibile unicamente nella misura in cui il versamento unico non è stato provocato dal contribuente medesimo e che non cadono quindi sotto le summenzionate norme prestazioni per loro natura periodiche, che, invece di venire distribuite a scadenze prestabilite, vengono deliberatamente accumulate durante anni per poi essere liquidate con un versamento unico, come nel caso, ad esempio, di riserve tacite non distribuite. La scelta dell'aliquota non può essere lasciata all'arbitrio del contribuente (RF 2001 p. 26, consid. 4b-c).
Diversamente dal caso delle riserve tacite deliberatamente accumulate, l’agevolazione dell’art. 37 LIFD è stata quindi ammessa dal Tribunale federale nel caso del pagamento di rendite arretrate, che si erano accumulate per diversi anni, a seguito di una transazione intervenuta tra la __________ e l’assicurato, con la precisazione che simili versamenti possono beneficiare dell' imposizione privilegiata al tasso della rendita corrispondente, secondo l' art. 37 LIFD, solo se normalmente, secondo la natura delle prestazioni di cui si tratta, un pagamento periodico sarebbe stato previsto ma non è stato effettuato, non però in conseguenza dell' intervento del contribuente cui le prestazioni erano dovute. Sono pure suscettibili di beneficiare dell’agevolazione prevista dagli articoli 37 LIFD e 37 LT altre prestazioni periodiche maturate nel passato, per es. contributi di mantenimento secondo l’art. 125 CC, oppure ancora il pagamento di salari arretrati dovuti in applicazione dell’art. 8 cpv. 3 Cost. fed. (STF del 5 ottobre 2000 (2A.68/2000) in Sammlung BGE n. 853 = RF 2001 p. 23 = StE 2001 B 29.2 n. 7 = ASA 70 p. 210).
4.4.
Questa soluzione, che circoscrive l’agevolazione prevista sia dall’art. 37 LIFD sia dall’art. 37 LT ai soli casi in cui il versamento arretrato non è frutto di scelta deliberata del beneficiario, consente un’applicazione della norma conforme al suo spirito, che è in sostanza quello di non penalizzare l’imposizione di prestazioni periodiche maturate nel passato con un’aliquota maggiorata, quando, indipendentemente dalla volontà del beneficiario, vengono liquidate con un versamento unico (STF del 5 ottobre 2000 (2A.68/2000) in Sammlung BGE n. 853).
4.5.
Orbene, il caso in esame si presenta in tutto e per tutto simile a quello giudicato dal Tribunale federale, con la sola differenza, non di rilievo, che l’ente che è stato tenuto a liquidare le rendite arretrate d’invalidità non è la __________ ma l’AI.
Si giustifica pertanto di retrocedere gli atti del procedimento all’Ufficio di tassazione perché, confermato il principio e l’entità della prestazione assicurativa imponibile, determini di nuovo l’aliquota tenendo conto di quanto prescritto sia dall’art. 37 LIFD sia dall’art. 37 LT e, meglio, dell’aliquota che, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece delle prestazione unica.
5. Malgrado l’esito del ricorso, favorevole in misura soltanto molto parziale e su un aspetto nemmeno sollevato nel ricorso, la Camera non ritiene di dover assegnare ripetibili conformemente all’art. 231 cpv. 4 LT.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, in annullamento della decisione su reclamo dell’ 11 febbraio 2002, gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova determinazione dell’aliquota e nuova calcolo dell’imposta conformemente al consid. 4.5.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Non si riconoscono ripetibili.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: