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Ticino Camera di diritto tributario 06.05.2002 80.2002.27

May 6, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,438 words·~7 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00027

Lugano 6 maggio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2002

in materia di:                 IC 98 intermedia

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il 15 gennaio 2001 l'Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC 1997-98, a valere dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998, per arrivo nel Cantone e conseguente passaggio dal precedente assoggettamento limitato, in quanto proprietari di sostanza immobiliare nel Cantone, all'assoggettamento illimitato.

                                         Distanziandosi dalla dichiarazione d'imposta, in cui venivano fatte valere spese di amministrazione dei titoli per fr. 12'156.-, l'Ufficio di tassazione limitava la deduzione a soli fr. 4'802.-.

                                         1.2.

                                         Il reclamo presentato il 7 febbraio 2002 veniva respinto con decisione dell' 11 febbraio successivo, argomentando che le spese di consulenza non possono essere equiparate alle spese di amministrazione.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso i contribuenti chiedono nuovamente la deduzione integrale delle spese da loro sopportate, se del caso diminuendo il reddito dei titoli della differenza di      fr. 7'354.-, vale a dire dell'importo delle spese non considerate strettamente di amministrazione.

                                   3.   3.1.

                                         Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate (art. 31 cpv. 1 LT; art. 32 cpv. 1 LIFD).

                                         Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:

                                         a)  le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;

                                         b)  le spese di formazione professionale;

                                         c)   le spese per l’ estinzione di debiti;

                                         d)  le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;

e)     le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe

                                         (art. 33 LT; art. 34 LIFD).

                                         3.2.

                                         Sono costi di amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per realizzare il reddito della sostanza mobiliare privata.

                                         Sono quindi deducibili unicamente i costi per l’ amministrazione da parte di terzi (cfr. P. Locher, Kommentar zum DGB, I. Teil, Therwil/Basel 2001, p. 780; B. Zwahlen, in M. Zweifel/ P. Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2.a, DGB, ad art. 32, p. 383; P. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Chur/Zürich, 1989, p. 172).

                                         3.3.

                                         In merito ai costi di amministrazione, la giurisprudenza del Tribunale federale ha precisato che sono deducibili soltanto i costi direttamente necessari al conseguimento del reddito, quindi solo quei costi che denotano un nesso causale diretto (ASA 67 477, consid. 2c con riferimenti; inoltre Sammlung BGE n. 857).

                                         Rientrano in questa categoria  - si veda al riguardo il dettagliato elenco contenuto in: Locher, op. cit., p. 780 s. -  le spese di deposito (costi di custodia in relazione al valore depositato con un minimo fisso), commissioni d’incasso di coupons (per titoli pagati all’estero), onorari per singole operazioni di gestione e tasse d’amministrazione (forfetarie in percento del valore di deposito con un minimo fisso), spese per le cassette di sicurezza e inoltre compensi per la gestione da parte di autorità amministrative (tutori, curatori, esecutori testamentari, ecc.). Entrano inoltre in considerazione le spese necessarie ad assicurare il corso delle divise negli investimenti a termine e sul mercato monetario, spese di chiusura di un conto e commissioni su interessi creditori (cfr. Locher, loc. cit., con riferimento anche a Glaus, Die steuerliche Abzugsfähigkeit der Verwaltungskosten von beweglichem Prrivatvermögen, in Schweizer Treuhänder, 65 –1991- p. 374 ss.: inoltre; B. Zwahlen, in M. Zweifel/ P. Athanas, loc. cit.).

                                         A questi costi vanno inoltre aggiunte le spese straordinarie affrontate per scongiurare una diminuzione del reddito della sostanza (cfr. Locher, loc. cit.; B. Zwahlen, in M. Zweifel / P. Athanas, loc. cit.; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz – Kurzkommentar, 2.a ed, Zurigo 1997, p. 343; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, p. 383 s.). I costi per la consulenza in relazione all'acquisto o la vendita di titoli costituiscono per contro spese per il mantenimento personale o per l'acquisto di beni e non sono deducibili, come pure i costi delle transazioni di capitali mobiliari, poiché gli incrementi o le diminuzioni di sostanza che ne derivano non rientrano tra i redditi imponibili (ASA 67 477, consid. 2e con riferimenti; cfr. Locher, loc. cit.; Richner/ Frei/Weber/ Brütsch, loc. cit.; Richner/Frei/Kaufmann, loc. cit.; B. Zwahlen, in M. Zweifel/ P. Athanas, op. cit., p. 384).

                                         Non essendo sempre agevole distinguere in che misura i costi occasionati dalla gestione del patrimonio da parte di terzi comprendano anche attività che eccedono la mera gestione patrimoniale, la prassi consolidata del Canton Zurigo, ripetutamente confermata dalla giurisprudenza di quel cantone, concede una deduzione forfetaria del 3 ‰ del valore dei titoli, a condizione che gli importi pagati per spese e onorari ammonti comprovatamente almeno a tale importo forfetario (cfr. Richner/Frei/Kauf-mann, op. cit., p. 385; Locher, op. cit., p. 781).

                                         3.4.

                                         Questa Camera considera che la consolidata prassi seguita nel Canton Zurigo possa essere applicata anche a casi come il presente, poiché agevola e rende più sicura l’applicazione della legge da parte dell’autorità fiscale, evitando che occorra analizzare caso per caso se spese e onorari pagati dal contribuente per la gestione del proprio patrimonio mobiliare non includano anche e in quale misura spese e onorari per la consulenza fiscale, finanziaria e in materia di investimenti.

                                         Ciò appare d’altronde sostanzialmente in linea con la prassi dell’autorità fiscale cantonale, che così sono riassunti nelle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche:

                                         16b Spese di amministrazione titoli:

                                         Sono deducibili le spese effettive di amministrazione dei titoli. Si tratta in particolare delle spese di custodia e gerenza ordinaria di titoli in depositi aperti (spese di deposito) e delle spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese le spese necessarie per conseguire il reddito di titoli come spese d’incasso, ecc.

                                         Non è ammesso il computo di un compenso per l’incomodo avuto dal contribuente o la deduzione di spese che non concernono l’amministrazione propriamente detta dei titoli (esempio: commissioni e spese d’acquisto o vendita di titoli, spese per consulti in materia di investimenti della sostanza, in materia d’imposte, per la compilazione di dichiarazioni d’imposta, ecc.).

                                         Le autorità fiscali si riservano il diritto di esigere i documenti giustificativi.

                                   4.  

                                         Dall’esame dell’elenco titoli appare che la sostanza mobiliare dei ricorrenti, che ammonta complessivamente a ca. fr. 1'770'000.-, consta in parte di obbligazioni e altri titoli a reddito fisso emessi da istituti diversi, come pure di azioni di diverse società, che comportano sicuramente costi di gestione e amministrazione non indifferenti, ma occasionano anche, in considerazione della diversificazione degli investimenti, numerose altre operazioni legate alla vendita di azioni e al rinnovo degli investimenti in campo azionario, come pure all’acquisto di nuove obbligazioni in sostituzione di quelle giunte a scadenza. Tutte queste operazioni si svolgono attraverso due istituti bancari e sono coordinate da una fiduciaria zurighese.

                                         Complessivamente, nel 1997, i ricorrenti hanno speso per tutte queste attività fr. 12'156.-, parte dei quali e, meglio, fr. 4'802.- sono stati versati alle banche e il resto alla fiduciaria e, meglio, fr. 7'354.- (pari al 4 ‰ del valore del patrimonio gestito).

                                         Per quanto precede, questa Camera, nell’impossibilità di stabilire in quale misura gli importi versati alle banche e quelli versati alla fiduciaria siano da qualificare quale spese di amministrazione deducibili e in quale misura invece costituiscano spese di consulenza (da considerare quali spese per il mantenimento personale) o spese per l' acquisto di beni, ritiene di poter ammettere una deduzione massima pari al 3 ‰ del patrimonio mobiliare privato, che ammontava a fr. 1'770'618.-, vale a dire pari a fr. 5'312.-.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’ 11 febbraio 2002 è riformata nel senso che la deduzione per spese di amministrazione del patrimonio mobiliare privato è elevata da fr. 4'802.- a fr. 5'312.-. Per il resto è confermata.

                                         §§  Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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