Incarto n. 80.2002.00022
Lugano 1 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2002
in materia di: IC 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 30 marzo 1999 __________ __________, nata nel 1959, presentava in bianco la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000, allegando una lettera accompagnatoria in cui spiegava di non aver lavorato dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 e di vivere in famiglia con i genitori;
- che nella notifica di tassazione dell’ 11 dicembre 2000 l'Ufficio di tassazione esponeva alla contribuente un reddito d'altra fonte di fr. 18’300.- di media annua al netto di ogni e qualsiasi deduzione;
- che con tempestivo reclamo del 1° gennaio 2001 la contribuente negava l'esistenza di un reddito d'altra fonte;
- che con decisione del 21 gennaio 2002 l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo il reddito d'altra fonte a fr. 14'700.-, pari al minimo vitale (fr. 11'100.-) più una parte dell’affitto (fr. 3'600.-);
- che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente lo stralcio del reddito d'altra fonte, ribadendo sostanzialmente che non esiste nessun reddito d’altra fonte;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che questa Camera in una precedente sentenza del 30 agosto 2000 aveva già avuto modo di esporre compiutamente alla ricorrente norme e principi che presiedono all’imposizione di un reddito d’altra fonte;
- che questa Camera, anche in questo caso, non può far altro che ribadire quanto già noto alla ricorrente;
- che, conformemente agli articoli 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici;
- che, secondo il cpv. 2 delle succitate norme, sono pure considerati i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l'alloggio;
- che sono quindi imponibili anche introiti derivanti dall'assistenza privata (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, vol. I, tomo 2a, n. 8 all’art. 16 LIFD, p. 131);
- che, secondo l'art. 23 lett. e LT e l'art. 24 lett. e LIFD, fanno eccezione le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti di cui all'art. 22 lett. f LT e all'art. 23 lett. f LIFD (cfr. art. 328 CC);
- che secondo la giurisprudenza del TF (DTF 106 II 292, cons. 3a) e la dottrina (cfr. Egger, Commento, n. 27 all'art. 328) ascendenti e discendenti, così come fratelli e sorelle si devono assistenza quando, senza questo aiuto, la persona assistita cadrebbe nel bisogno, vale a dire quando non è più in grado di mantenersi con i propri mezzi (Ziegerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/ Ginevra/Monaco, 2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all’art. 24 LIFD, p. 278);
- che per stabilire se uno si trovi in tale stato occorre, da una parte riferirsi alla tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale (cfr. CDT n. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.); dall'altra occorre considerare che uno si trova in uno stato di bisogno quando non è più in grado di provvedere con le sue forze al proprio sostentamento (cfr. DTF surriferita e cit. ivi);
- che dal profilo fiscale tali introiti sono fiscalmente irrilevanti se non vi è controprestazione da parte del beneficiario, mentre sono tassabili quelli che sono in qualche modo connessi con il lavoro o con il patrimonio del beneficiario (cfr. Känzig, Wehrsteuer, ad art. 21 n. 242 il quale afferma che tale criterio è determinante per la qualifica del sostentamento non soggetto a imposta sul reddito);
- che, in linea con tale principio, questa Camera ha giudicato che non è tassabile il contributo finanziario rappresentato dal valore venale dei pasti consumati presso una sorella per una persona esercitante attività lucrativa con stipendio insufficiente per far fronte ai bisogni dell'esistenza (CDT n. 363 del 6 ottobre 1986 in re S.V.);
- che sono invece stati considerati reddito d'altra fonte i vantaggi goduti in seno alla comunione familiare da una persona in grado di esercitare attività lucrativa, che accudisce quale casalinga il fratello e la madre, che formano con lei un’economia domestica (CDT n. 367 del 7 novembre 1985 in re C.C.) o da una figlia che abbandona l'attività lucrativa per accudire i genitori non più autosufficienti e che forma con loro una unica economia domestica (CDT n. 361 del 7 novembre 1985 in re B.G.) o ancora da quei figli maggiorenni che non intendono esplicare attività lucrativa e che rimangono -con attività casalinghe o meno- nell'economia domestica con i genitori (CDT n. 637 del 12 gennaio 1976; CDT n. 576 del 30 novembre 1979 in re M.H.);
- che è per contro stata ammessa l'esistenza di un obbligo d'assistenza tra parenti nel caso di un figlio poco più che ventenne senza lavoro (CDT n. 3 dell'11 febbraio 1992 in re R. L.);
- che la giurisprudenza di questa Camera ammette quindi un'eccezione nel caso del figlio maggiorenne che non eserciti attività lucrativa "per motivi indipendenti dalla sua volontà": ciò si verifica non solo in caso di malattia del figlio, ma, ad esempio, anche di autentiche difficoltà nel collocamento lavorativo di una figlia in giovane età;
- che, anche secondo la dottrina, ha diritto alla deduzione per persone bisognose il contribuente che partecipi al sostentamento di "persone capaci di esercitare un'attività lucrativa ma che per una ragione qualsiasi non possono esercitarla, cadendo così nel bisogno, come, per esempio, i disoccupati ..." (Jung/Agner/Tatti, Complemento 1990 al Commentario Masshardt/Tatti sull'IFD, p. 71).
- che non è quindi indifferente, per stabilire a quale titolo un contribuente benefici del sostegno finanziario dei genitori, la considerazione della situazione economica di questi ultimi: il discrimine fra le prestazioni dei genitori, che sono considerate reddito d'altra fonte, e quelle che non lo sono, è infatti dato dalla natura "necessaria" o "volontaria" delle stesse;
- che sono volontari quei contributi che i genitori versano ai figli, sebbene questi ultimi non abbiano studi da concludere e siano chiaramente in grado di svolgere un'attività lucrativa;
- che la natura volontaria di aiuti offerti dai genitori ai figli può essere riconosciuta anche da circostanze di fatto particolarmente evidenti: la stessa CDT ha preso in considerazione a tal fine il fatto che i genitori siano particolarmente benestanti (v. anche CDT n. 3 dell'11 febbraio 1992 in re R. L.);
- che nel caso in esame questa Camera non può giungere a conclusione diversa da quella cui è giunto l'Ufficio di tassazione;
- che, come già nel precedente periodo, la ricorrente non ha fornito la benché minima spiegazione sulle ragioni per le quali non esercitava alcuna attività lucrativa, non beneficiava di prestazioni di assicurazioni sociali (AD, AI) o dell'assistenza, come pure sulle sue fonti di sostentamento;
- che in simili condizioni non vi sono motivi per ammettere che ci si trovi di fronte a un caso di assistenza tra parenti con conseguente non imponibilità degli aiuti che la ricorrente avrebbe ricevuto dai genitori;
- che il calcolo del dispendio allestito dall'Ufficio di tassazione appare ineccepibile e persino prudenziale, non appena si consideri che si fonda sul minimo vitale valido in materia esecutiva e che il contributo per l'alloggio è stato fissato in soli fr. 3'600.-, pari a fr. 300.- mensili;
- che, tutto ben considerato, potrebbe porsi addirittura il quesito di una riforma del ricorso a svantaggio della ricorrente;
- che per economia di giudizio questa Camera ritiene di potersi limitare a confermare la valutazione dell'Ufficio di tassazione effettuata in sede di reclamo, che, alla luce di quanto precede, appare tutt'altro che ingenerosa.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: