Incarto n. 80.2002.00021
Lugano 16 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso dell'11 febbraio 2002
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________. __________, __________ __________, rappr. da: Studio commerciale __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Il 24 settembre 2001 l'Ufficio imposte alla fonte effettuava una revisione presso __________ __________ e constatava alcuni errori d'impostazione, segnatamente il mancato assoggettamento dei rimborsi spese forfetari e delle commissioni versate tra il 1994 e il 1998 a due dipendenti. Stabiliva pertanto che __________ __________ doveva al fisco ticinese un ulteriore importo di fr. 9'268.45, da cui andava dedotto il saldo creditore, per cui la differenza da versare ammontava a fr. 6'168.90 (cfr. rapporto di revisione/decisione del 24 settembre 2001).
2. __________ __________ presentava reclamo in tempo utile, sostenendo, da un lato, che le provvigioni a favore dei suoi dipendenti __________ __________ e __________ non sarebbero ancora state versate, ma si configurerebbero quale credito verso la società e, dall'altro, che i rimborsi spese ai dipendenti __________, __________ -__________, __________ __________ e __________, che ricoprirebbero funzioni apicali, possono essere comprovati nella loro effettiva consistenza da documenti cartacei.
Il reclamo veniva respinto con decisone del 16 gennaio 2002.
Il reddito sarebbe imponibile già dal momento in cui sussisterebbe una pretesa giuridica ferma, vale a dire sarebbe nato un credito verso la società. Il rimborso spese potrebbe essere riconosciuto tale solo se effettivamente comprovato.
3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente l'abbandono della ripresa fatta valere dall'Ufficio di tassazione sulle commissioni ai dipendenti __________ __________ e __________ e di quella sui rimborsi spese dei dipendenti __________, __________ -__________, __________ __________ e __________.
All'udienza del 26 marzo 2002, sentite le spiegazioni della ricorrente circa le spese sopportate dai dipendenti con funzioni dirigenziali e il relativo rimborso spese forfetario, accertato come ognuno di tali dipendenti sopporti delle spese di trasferta e di rappresentanza effettive e come il rimborso spese possa comprendere solo in misura ridotta una parte di salario, quando i dipendenti riescono a risparmiare sulle spese di rappresentanza, il giudice delegato ha proposto alle parti di riprendere il rimborso spese nella misura limitata di un terzo per ognuno dei 4 dipendenti.
Il rappresentante della ricorrente ha aderito seduta stante alla proposta, mentre l'Ufficio Imposte alla fonte ha manifestato il proprio assenso con scritto del 28 marzo 2002.
La contestazione è dunque stata ridotta alla questione di principio del momento in cui debbono essere assoggettate all'imposta le provvigioni. A tale proposito, la ricorrente ha ribadito che l'imposta è stata sempre trattenuta mano a mano che l'importo accreditato veniva effettivamente pagato ed ha invocato l'art. 108 cpv. 3 LT.
4. 4.1.
Sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD).
L'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
Presupposto per la trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi, rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).
4.2.
Sebbene il diritto svizzero dell'imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell'imposizione del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell'imposizione in base alla capacità contributiva, nel caso dell'imposizione alla fonte vengono presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini dell'imposizione, vengono valutate in misura molto limitata. La radicale difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e della procedura di tassazione alla fonte, dall'altra, fa sì che debba essere del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno all'imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt'al più aspirare ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque, il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell'imposta alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig, Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 376 ss.; anche Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 345).
5. La questione sollevata dal ricorso consiste nello stabilire se, come ha deciso l'autorità di tassazione, sia giustificato l'assoggettamento all'imposta alla fonte delle provvigioni maturate ma non ancora versate ai dipendenti. Secondo l'Ufficio imposte alla fonte, infatti, le commissioni spettanti ai dipendenti della ricorrente sono state addebitate a conto economico e accreditate ai beneficiari, con la conseguenza che, sebbene non siano ancora state versate, costituiscono una pretesa giuridica ferma.
5.1.
Secondo gli articoli 105 cpv. 1 LT e 84 cpv. 1 LIFD, l’imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi. Il successivo capoverso della stessa disposizione precisa che sono imponibili:
a) tutti i redditi da attività dipendente, compresi i redditi accessori come indennità per prestazioni speciali, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni in natura valutabili in denaro;
b) tutti i proventi compensativi sostitutivi del reddito da attività dipendente come pure i proventi da assicurazioni contro le malattie, da assicurazioni contro gli infortuni o dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Le prestazioni in natura sono, di regola, valutate secondo le norme dell’ assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti (art. 105 cpv. 3 LT e art. 84 cpv. 3 LIFD).
5.2.
Si considerano redditi da attività dipendente tutte le prestazioni che rientrano nel concetto di attività lucrativa dipendente nel quadro della procedura d'imposizione ordinaria. Pertanto, i redditi accessori e le prestazioni in natura sarebbero imponibili alla fonte anche se non fossero espressamente menzionati (Commission d'harmonisation fiscale, Réglementation cantonale harmonisée en matière d'impôt à la source, Berna 1994, p. 123; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 2 all'art. 84 LIFD, p. 15).
5.3.
Rifacendosi dunque ai principi generali vigenti in materia di imposizione con la procedura ordinaria, un reddito si considera realizzato in linea di principio quando il contribuente percepisce una prestazione oppure quando acquista una pretesa giuridica ferma, di cui può effettivamente disporre. Solitamente, già l'acquisto di un credito viene considerato costitutivo di reddito, purché l'adempimento non appaia dubbio (sentenza del Tribunale federale del 10 luglio 2001, in StE 2001 B 21.1 n. 10 = ZStP 2001 p. 226 = RDAF 57/2001 p. 345, con riferimento a: DTF 113 Ib 23 consid. 2e p. 26; ASA 66 p. 377 consid. 4a; ASA 61 p. 666 consid. 3b; inoltre: CDT n. 193 del 22 marzo 1995 in re D. e F. Ma; CDT n. 194 del 22 marzo 1995 in re A. e C. Ma.).
5.4.
Quanto, in particolar modo, ai redditi dell'attività lucrativa dipendente, si considerano realizzati quando un lavoratore effettua la sua prestazione di lavoro, poiché allora acquisisce una pretesa ferma e liberamente disponibile al compenso. In pratica, tuttavia, i redditi da attività dipendente vengono imposti al momento del pagamento o, al più presto, alla scadenza del credito o quando il credito diventa cedibile (Locher, Kommentar zum DGB - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Therwil/Basilea 2001, art. 17 LIFD, n. 63, p. 332, con riferimento alle sentenze del Tribunale federale del 3 maggio 2000, in RF 2000 p. 512, e del 3 luglio 1974, in ASA 44 p. 343). Il punto di vista citato per ultimo è applicabile per esempio quando un dipendente, grazie alla sua posizione dominante nella ditta per cui lavora, può determinare a suo piacimento il momento del pagamento o dell'accredito (Commissione di ricorso fiscale Canton Berna, 15 ottobre 1991, in StE 1992 B 21.2 n. 5).
Questa Camera ha così riconosciuto che il carattere di pretesa ferma non viene meno se il contribuente rinuncia a percepire il salario, acconsentendo che vada a aumentare il credito del correntista, poiché con l'approvazione del saldo a fine anno l'asserita pretesa salariale si trasforma per novazione in prestito alla società datrice di lavoro da parte del dipendente-azionista (CDT n. 193 del 22 marzo 1995, in RDAT II-1995, n. 6t, p. 442; CDT n. 194 del 22 marzo 1995 in re A. e C. Ma.; CDT n. 79 del 22 aprile 1992 in re G. A.).
Analogamente, il carattere di pretesa ferma non viene neppure meno quando il salariato-azionista, la cui pretesa salariale, riconosciuta dalla società datrice di lavoro o dall'organo di controllo, viene lasciata nella società modificando la chiusura contabile annuale oppure compensata con l'obbligo di liberare le azioni (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri/Berna 1991, §§ 22-36, n. 22, p. 144).
5.5.
Nel caso in esame, per quanto si può desumere dagli atti, due dipendenti hanno maturato dei crediti a titolo di provvigioni per contratti conclusi a favore dell'impresa ricorrente, ma, in base ad un accordo fra datore di lavoro e dipendenti, il versamento di tali componenti del salario è stato differito ad un momento successivo. All'udienza svoltasi davanti alla Camera di diritto tributario, la ricorrente ha comunque precisato che l'imposta alla fonte viene sempre trattenuta mano a mano che l'importo accreditato a tale titolo ai dipendenti viene effettivamente pagato.
Secondo l'art. 322b cpv. 1 CO, se per determinati affari è convenuta una provvigione del lavoratore, essa è dovuta allorché l’affare è stato validamente conchiuso con il terzo. Il cpv. 2 precisa, a sua volta, che, nel caso d’affari eseguendi con prestazioni successive o di contratti d’assicurazione può essere convenuto per scritto che il diritto alla provvigione sorge alla esigibilità di ogni rata o a ogni prestazione.
Ne consegue che, stando alla giurisprudenza del Tribunale federale, il momento dell'imposizione di tali redditi dovrebbe coincidere con quello dell'effettivo pagamento delle provvigioni o, al più presto, quello in cui il credito diviene esigibile o cedibile. Per quanto la giurisprudenza non sia particolarmente precisa su quest'ultimo aspetto, pare comunque potersi concludere che la seconda sia un'eccezione alla prima regola e che intervenga quando vi sono particolari elementi che possono far supporre che il creditore della prestazione sia in qualche modo in condizione di influenzare il momento del versamento, cosa che si verifica quando è anche azionista della società per cui lavora.
I dipendenti di cui qui si discute non sono azionisti della società ricorrente e, del resto, non sembrano avere particolare interesse a differire l'incasso delle provvigioni di cui si tratta. D'altronde, la ricorrente ha spiegato che è una sua consuetudine di versare le prestazioni di tale natura dilazionandole nel tempo.
Stando così le cose, non vi è ragione di censurare l'operato della ricorrente e di riprendere le componenti di reddito nei mesi in cui sono maturate senza essere state versate.
6. Il ricorso è conseguentemente accolto in larga misura. Di conseguenza, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla ricorrente è riconosciuta un'indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 16 gennaio 2002 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, affinché emetta nuovi conteggi relativi alla revisione per i periodi 1999 e 2000, nel senso che:
- le riprese sui rimborsi spese dei dipendenti __________, __________ -__________, __________ __________ e __________ sono ridotti ad un terzo degli importi rimborsati;
- si rinuncia alla ripresa delle provvigioni non versate ai dipendenti __________ __________ e __________.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla ricorrente è riconosciuta un'indennità di fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: