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Ticino Camera di diritto tributario 20.01.2003 80.2002.206

January 20, 2003·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,074 words·~5 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.206

Lugano 20 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2002

in materia di:                 multa disciplinare

presentato da:

__________ __________ __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, non avendo la Impresa __________ __________ __________ inoltrato all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) la dichiarazione fiscale 2001 entro il termine stabilito, l'autorità fiscale le notificava dapprima un richiamo (11 luglio 2002) e quindi una diffida per raccomandata (20 agosto 2002), attribuendole un termine di 30 giorni ed avvertendola che la sua inosservanza avrebbe comportato una multa;

                                     -   che, non essendo stato rispettato il termine in questione, l'UTPG notificava alla società contribuente, con decisione del 12 settembre 2002, una multa disciplinare di fr. 1'200;

                                     -   che il 13 settembre 2002, poi, l'autorità di tassazione accoglieva una richiesta di proroga del termine per l'inoltro della dichiarazione fino al 30 novembre 2002;

                                     -   che la contribuente impugnava la decisione di multa con reclamo del 18 ottobre 2002, argomentando di essere stata costretta a licenziare il proprio contabile;

                                     -   che l'UTPG respingeva il reclamo con decisione del 15 novembre 2002, nella quale osservava che multe disciplinari erano già state inflitte alla reclamante negli anni 1999 e 2000 e che nessuna documentazione contabile era stata inoltrata dopo quella dell'esercizio 1998;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la Impresa __________ __________ __________ postula nuovamente l'annullamento della multa, adducendo di avere dovuto licenziare il proprio contabile all'inizio del 1999;

                                     -   che, conformemente all'art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.- al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.- al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

                                     -   che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

                                         Ø   l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:

                                         Ø   e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

                                     -   che il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

                                     -   che, nel caso in esame, non può essere messo in discussione l'adempimento delle condizioni per la punibilità dell'omissione della ricorrente: nonostante il richiamo e la diffida, essa non ha inoltrato né la dichiarazione né la documentazione contabile necessaria e neppure si è curata di chiedere una proroga se non quando il termine impartitole con la diffida era già ampiamente scaduto;

                                     -   che le considerazioni in merito al preteso licenziamento del contabile ed alle conseguenti difficoltà nella tenuta dei conti non possono giustificare una diversa soluzione, per il fatto che non avrebbero comunque impedito di chiedere una proroga del termine per l'inoltro della dichiarazione;

                                     -   che appare peraltro almeno insolita, anche alla luce degli obblighi previsti dalla legge, la situazione di una persona giuridica che per quattro anni rinuncia alla chiusura dei conti per il solo fatto di avere licenziato il contabile;

                                     -   che non può del resto essere sottovalutata la ripetizione delle inadempienze, che mostra una ben scarsa propensione a collaborare con l'autorità fiscale;

                                     -   che, per quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del 16 maggio 1997 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva;

                                     -   che, pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato;

                                     -   che sia la legge cantonale sia quella federale prevedono pene più aspre, fino a raggiungere l’importo di 10’000 franchi, per i «casi gravi o di recidiva»;

                                     -   che, per i casi di recidiva, la già citata Circolare della Divisione delle contribuzioni prevede che l’importo calcolato in base alla tariffa sia raddoppiato, se si tratta della prima recidiva, triplicato, se si tratta della seconda e così via;

                                     -   che alla ricorrente, come già rilevato, erano state inflitte multe disciplinari già negli anni 1999 e 2000, circostanza che spiega l'entità della sanzione disciplinare;

                                     -   che appare giustificata, in simili circostanze, una conferma della decisione impugnata, proprio perché le tariffe allestite dall’autorità fiscale per il calcolo delle multe disciplinari perseguono lo scopo di rendere il più possibile uniformi i criteri di commisurazione delle sanzioni.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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