Incarto n. 80.2002.202
Lugano 8 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-02 il contribuente, dipendente della __________ dichiarava un salario di fr. 160'042.- di media annua, che l’UT elevava a fr. 167'865.-, aggiungendovi integralmente i rimborsi spese ricevuti negli anni di computo (cfr. notifica della tassazione del 22 luglio 2002).
1.2.
A seguito del reclamo presentato dal contribuente, l’UT riduceva il salario imponibile in media annua a fr. 163'665.-, limitando la ripresa sul rimborso spese del 2000 a soli fr. 5’000.- invece di fr. 13'400.-.
2. Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente ribadisce nuovamente la richiesta di stralciare del tutto i rimborsi spese ricevuti, ad eccezione di un piccolo importo di fr. 347.- relativo a indennità per orario irregolare, conformemente agli accordi intervenuti tra la __________ e il fisco.
3. In occasione dell’udienza del 29 gennaio 2003, dopo riesame del caso, l'Ufficio di tassazione ha aderito alla richiesta di riprendere per il 1999 unicamente la quota del 40% sul compenso per orari irregolari e, meglio, fr. 347.- su un importo complessivo di fr. 869.-, vale a dire la parte che non è già stata inclusa nel salario certificato dal datore di lavoro. Il reddito da attività dipendente ammonta pertanto a fr. 160'415.- di media annua.
4. La presenta causa viene pertanto evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente causa, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta una nuova decisione su reclamo conformemente a quanto convenuto e, meglio, al consid. 3 del presente giudizio.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: