Incarto n. 80.2002.194
Lugano 19 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________ __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che nella primavera del 2001 __________ __________ è rientrato in Svizzera per motivi di sicurezza personale dopo quarantadue anni di residenza in __________;
- che l'Ufficio di tassazione gli ha pertanto inviato il formulario per la dichiarazione d'imposta per inizio dell'assoggettamento;
- che __________ __________ l'ha ritornato in bianco, accompagnato da un breve scritto in cui espone le ragioni che lo hanno indotto a rimpatriare, facendo pure presente di doversi frequentemente assentare all'estero essendo stato costretto a disfarsi dei suoi beni;
- che pertanto l’ Ufficio di tassazione di __________, senza compiere, per quanto emerge dall'incarto, ulteriori passi istruttori e senza renderlo attento alle possibili conseguenze in caso di notifica di una decisione durante un'assenza all'estero, il 12 agosto 2002 gli notificava una tassazione d'Ufficio, in cui gli esponeva un reddito d'altra fonte di fr. 60'000.- di media annua dal 1° giugno 2001 al 31 dicembre 2002;
- che il contribuente, rientrato dalla __________ alla fine di settembre 2002, chiedeva all'Ufficio di tassazione con lettera del 10 ottobre, un appuntamento per esporre la sua particolare situazione;
- che l’Ufficio di tassazione, considerando lo scritto del 10 ottobre alla stregua di un reclamo, lo respingeva in quanto tardivo con decisione dell' 11 novembre 2002;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario,
__________ __________ postula l’annullamento della decisione dell’autorità fiscale, ribadendo i motivi che l'hanno indotto a ritornare in patria, spiegando le ragioni della sua assenza all'estero e negando di conseguire redditi in Svizzera;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
- che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- che l'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;
- che questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT );
- che una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD);
- che, in linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente é stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 pag. 523 = Sammlung n. 736);
- che una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 pag. 630 = RF 1992 - pag. 220; inoltre CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; DTF 106 II 173; CDT n. __________.__________.__________ del 3 settembre 1997 in re A. e G. M.);
- che, per costante giurisprudenza, un soggiorno preventivato all'estero non costituisce motivo di restituzione del termine (CDT 285 del 31 ottobre 1991 in re D. S.; CDT n. 73-74 del 9 marzo 1990 in re A. T.; CDT n. 393 del 22 novembre 1989), così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile (CDT 241 del 6 settembre 1985 in re S.G.; inoltre: Bottoli, Lineamenti di diritto tributario, p. 120);
- che, di regola, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) é limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno;
- che, come per gli altri impedimenti, anche l'assenza all'estero deve sopraggiungere o deve protrarsi in modo che non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei termini;
- che la fattispecie in esame presenta particolarità tali che non permettono di inquadrarla a priori tra i casi di assenza preventivata o preventivabile all'estero per ragioni di lavoro, ma piuttosto come caso di specie in cui l'incertezza, dovuta al particolare momento sociale e politico della __________, sembra essere la regola;
- che per poter decidere se concedere o meno la restituzione del termine occorrono maggiori chiarimenti sui motivi dell'assenza, sulla sua prevedibilità, risp. sulla prevedibilità del suo protrarsi per diversi mesi;
- che per altro il contribuente, con lettera del 10 ottobre 2002, aveva chiesto all'Ufficio di tassazione di convocarlo per poter esporre la particolarità della propria situazione;
- che occorre pertanto annullare in ordine la decisione di irricevibilità dell'Ufficio di tassazione e retrocedergli gli atti per nuova decisione sulla tempestività del reclamo dopo ulteriori approfondimenti e, in caso di risposta affermativa, per la decisione di merito.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza la decisione dell' 11 novembre 2002 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione sulla tempestività del reclamo e, in caso affermativo, per la decisione di merito di sua competenza.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: