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Ticino Camera di diritto tributario 08.02.2003 80.2002.186

February 8, 2003·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·485 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.186

Lugano 8 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________ rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         __________ __________, nato nel 1965, celibe, __________, domiciliato a __________, ha lavorato dal 4 febbraio al 31 dicembre 2000 presso la ditta __________ /__________ a __________.

                                         Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-02 il contribuente chiedeva la deduzione delle spese di trasporto per recarsi al lavoro per fr. 9'270.- e spese di doppia economia domestica per    fr. 1’400.-.

                                         L’Ufficio di tassazione, per contro, limitava la deduzione delle spese di trasporto a fr. 1'500.-, ammettendo invece quella per doppia economia domestica di fr. 1'400.- (cfr. notifica della tassazione dell’ 11 febbraio 2002).

                                         1.2.

                                         __________ __________ presentava reclamo, contestando tra l’altro la riduzione della deduzione per spese di trasporto.

                                         Con decisione del 21 ottobre 2002 l’UT respingeva su questo punto il reclamo, argomentando che era possibile effettuare la trasferta da __________ a __________ usando i mezzi di trasporto pubblici.

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente, assistito da __________ __________ __________, chiede nuovamente che gli venga concessa la deduzione per spese di trasporto nella misura chiesta con la dichiarazione d’imposta, affermando di non poter effettuare la trasferta con i mezzi pubblici, poiché non gli consentono di raggiungere il posto di lavoro all’orario prestabilito e impiegherebbe per rientrare oltre due ore e mezzo.

                                         L’autorità fiscale non si è determinata sul ricorso.

                                         2.2.

                                         In occasione dell’udienza del 30 gennaio 2003 si è convenuto di stabilire la deduzione per spese di trasporto e di doppia economia domestica per il periodo in discussione (4 febbraio - 31 dicembre) in complessivi fr. 14'200.-, pari a fr. 7'100.- di media annua.

                                   3.   La presenta causa viene pertanto evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente causa, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 21 ottobre 2002, gli atti sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione conformemente al consid. 2.2.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                           Il segretario:

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