Incarto n. 80.2002.184
Lugano 18 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 21 ottobre 2002 l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2001-2002, negando loro la deduzione per spese di malattia in assenza della necessaria documentazione;
- che con ricorso del 19 novembre 2002 __________ __________ chiede nuovamente la deduzione delle ingenti spese di malattia della moglie, asserendo d'aver prodotto tutta la necessaria documentazione;
- che con osservazioni del 29 novembre 2002 l'Ufficio di tassazione invitava il ricorrente a produrre ulteriore documentazione;
- che, dopo aver preso conoscenza dell'ulteriore documentazione, l'Ufficio di tassazione convocava nuovamente il ricorrente per una discussione, nel corso della quale veniva concordato di ammettere la deduzione in ragione di fr. 6'000.- di media annua al netto della franchigia prevista dalla legge;
- che nulla osta all'accoglimento del ricorso nella misura concordata dalle parti, poiché è scaturita da un complemento d'indagini che ha consentito di quantificare con sufficiente precisione l'ammontare delle spese mediche deducibili;
- che pertanto, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 21 ottobre 2002 è riformata nel senso che al ricorrente viene concessa una deduzione per spese di malattia di fr. 6'000.- di media annua. Per il resto è confermata.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: