Incarto n. 80.2002.182
Lugano 19 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2002
in materia di: IC 97, IC 98
presentato da:
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________ rappr. da: __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1
l' 1 luglio 2002 l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche notificava a __________ __________ in __________, ora in liquidazione, le notifiche di tassazione degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000. Nelle due ultime tassazioni il valore di stima degli immobili veniva stabilito in fr. 30'278'274.--; in quelle del 1997 e del 1998, invece, in fr. 36'996'527.-- risp. fr. 38'611'367.--. La differenza è dovuta al valore di stima degli immobili situati a __________, le cui stime sono state ridotte dal 1° gennaio 1999.
1.2.
Il reclamo presentato da __________ __________ veniva respinto dall'UTPG con due distinte decisioni su reclamo del 17 ottobre 2002, argomentando che l'entrata in vigore della modifica dell'art. 48 cpv. 2 LT è stata fissata al 1° gennaio 1999 dal Consiglio di Stato con Ordinanza del 3 marzo 1999.
2. 2.1.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la riduzione del 30% delle stime degli immobili siti a __________ anche per le tassazioni 1997 e 1998. Fa innanzi tutto presente che, davanti alla situazione patrimoniale e reddituale esistente, l'assemblea generale ha deciso di mettere in liquidazione la società. Rileva poi che la riduzione delle stime del 30% si giustifica perché la notifica delle tassazioni 1997 e 1998 è avvenuta soltanto l'11 luglio 2002, posteriormente quindi all'entrata in vigore della riduzione dei valori di stima, con la conseguenza che i valori di stima modificati si applicherebbero a tutte le decisioni successive al 1° gennaio 1999. Rileva infine che il caso in esame sarebbe differente da quelli già giudicati dalla Camera di diritto tributario (RDAT I-2001 n. 12t; RDAT I-2000 n. 2t; RDAT II-1999 n. 8t). Degli argomenti ricorsuali in dettaglio si dirà ulteriormente, per quanto necessario.
2.2.
L'UTPG con osservazioni del 22 novembre 2002 si conferma nelle proprie decisioni.
3. 3.1.
Le persone giuridiche devono pagare un’ imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà all’ inizio dell’ anno civile. L’ imposta immobiliare non è commisurata alla durata dell’ assoggettamento (art. 95 LT).
L’ imposta immobiliare è calcolata sul valore di stima ufficiale all’ inizio dell’ anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti (art. 97 cpv. 1 LT; cfr. anche per le persone fisiche art. 42 LT e art. 54 LT).
3.2.
L'art. 47 della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst), così come modificato dalla legge 7 febbraio 1999, in vigore dal 1° gennaio 1999, stabilisce che:
Le stime delle revisioni generali esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono, ai fini di tutte le loro utilizzazioni, considerate nella misura seguente:
- in modo invariato nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il 1.1.1977, il 1.1.1979, il 1.1.1981, il 1.1.1983, il 1.1.1985, il 1.1.1987 e il 1.1.1989,
- con una diminuzione del 30% nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il 1.1.1991, 1.1.1993, 1.1.1995 e 1.1.1997.
L'art. 48 della stessa legge, sempre nella versione in vigore dal 1° gennaio 1999, prevede poi che:
1Le stime dei fabbricati nuovi o riattati dopo le revisioni generali ed esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono, ai fini di tutte le loro utilizzazioni, considerate nella misura seguente:
- in modo invariato nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il 1.1.1977, il 1.1.1979, il 1.1.1981, il 1.1.1983, il 1.1.1985, il 1.1.1987 e il 1.1.1989,
- con una diminuzione del 30% nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il 1.1.1991, 1.1.1993, 1.1.1995 e 1.1.1997.
2Nei Comuni la cui revisione generale è entrata in vigore prima del 1.1.1991, i proprietari interessati possono chiedere all'Ufficio delle stime, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente modifica nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, una diminuzione del 30% della variazione della stima dei fabbricati nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 1.1.1991 in poi.
3.3.
La questione sollevata con il presente ricorso ha già formato oggetto di una decisione di principio di questa Camera (CDT n. 80.99.00051 del 15 marzo 1999 in re C., in RDAT I-1999 8t), di cui si ripropone la motivazione:
4.
(...)
4.2.
Negli ultimi anni la normativa in materia di stima ufficiale della sostanza immobiliare ha subìto diverse modifiche, in seguito ad interventi legislativi e giurisprudenziali:
• il 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst), che ha abrogato la legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del Cantone del 25 novembre 1936;
• il 20 marzo 1998, il Tribunale federale ha dichiarato incostituzionale l’art. 45 Lst, che non entrerà pertanto mai in vigore (DTF 124 I 159);
• con effetto retroattivo al 1° gennaio 1999, la legge del 7 febbraio 1999 ha modificato gli articoli 47 e 48 Lst.
Nel caso qui in discussione, che si riferisce alle imposte sulla sostanza dei periodi fiscali 1995/96 e 1997/98, deve pertanto essere anzitutto risolta la questione del diritto applicabile, anche in considerazione delle censure dei ricorrenti, in merito all’ applicazione della nuova legge nel tempo.
4.3.
Come accennato, la legge sulla stima del 1996 è entrata in vigore solo il 1° gennaio 1997 (cfr. Ordinanza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 1996). Essa si applicherà pertanto ai soli periodi fiscali successivi alla sua entrata in vigore. L’imposta sulla sostanza 1995/96 dipende quindi ancora dalle stime intraprese conformemente alla legge del 1936.
Quanto alle modifiche recentemente approvate dal popolo con votazione del 7 febbraio 1999, la loro entrata in vigore è stata stabilita a partire dal 1° gennaio 1999 (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato del 3 marzo 1999), sicché ne è esclusa un’ applicazione retroattiva ai periodi fiscali precedenti il 1999.
Si deve infatti ricordare che, per la legge tributaria, la sostanza imponibile è calcolata sulla consistenza patrimoniale all’inizio del periodo fiscale o dell’imponibilità (art. 54 LT); per evidenti ragioni di parità di trattamento fra i contribuenti è pertanto necessario che a tutti siano applicate le disposizioni sulla stima immobiliare che vigono al momento determinante, cioè al 1° gennaio del primo anno del periodo fiscale. I ricorrenti non possono infatti invocare una disciplina della stima immobiliare a loro più favorevole, che sia entrata in vigore in un momento successivo a tale data ma prima che la loro tassazione fosse passata in giudicato.
Per rispondere al quesito quale sia il diritto applicabile in caso di una modifica della base legale, vige infatti il principio che sono determinanti quelle disposizioni che valgono per l’adempimento della fattispecie da disciplinare giuridicamente o che comportano conseguenze giuridiche. Modifiche sopravvenute in seguito devono essere lasciate inosservate (StE 1995 B 110 n. 5; DTF 119 Ib 110 consid. 5 e giurisprudenza citata).
4.4.
Dalle premesse descritte discende la conseguenza che alla tassazione dell’imposta sulla sostanza del periodo 1995/96 si applica la legge sulla stima del 1936 mentre a quella relativa al periodo 1997/98 si applica la nuova legge del 1996, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1997 (cfr. anche RDAT II-1997 n. 28t). La modifica del 7 febbraio 1999 non è infatti applicabile alle tassazioni di periodi fiscali precedenti, le cui decisioni non siano ancora definitive, proprio perché il “fatto” di rilevanza giuridica su cui si fonda il prelievo dell’imposta sulla sostanza è la proprietà dell’immobile al momento determinante (rispettivamente, 1° gennaio 1995 e 1997).
3.4.
Quanto rilevato nel citato giudizio relativo a una persona fisica vale pari pari anche per le persone giuridiche in considerazione della perfetta identità della normativa (cfr. artt. 95 e 97 cpv. 1 LT per le persone giuridiche e artt. 42 LT e 54 LT per le persone fisiche).
Non può quindi essere rimproverato all’UTPG di aver determinato la sostanza immobiliare della ricorrente in contrasto con i disposti di legge applicabili al 1° gennaio 1997, risp. al 1° gennaio 1998.
Bastano queste considerazioni per dichiarare infondato il ricorso.
3.5.
Mal si comprende, sia rilevato a titolo puramente abbondanziale, in che cosa la fattispecie in esame diverga da quella già giudicata da questa Camera in materia di imposizione della sostanza immobiliare delle persone giuridiche.
Le argomentazioni sollevate dalla ricorrente (cfr. ricorso p. 4 in fine e 5) appaiono del tutto speciose. Non si capisce infatti per quale recondito motivo il giorno determinate per stabilire l’ imposizione della sostanza immobiliare debba valere solo per stabilire la sussistenza dei presupposti dell’imposizione e non debba invece valere per il calcolo del suo ammontare, quando è proprio la legge stessa a prevedere che "l’imposta immobiliare è calcolata sul valore di stima ufficiale all’ inizio dell’ anno civile".
Né maggiormente concludente appare l’argomento per il quale, nel caso già giudicato da questa Camera, si sarebbe trattato dell’applicazione dell’art. 48 cpv. 1 Lst e non dell’art. 48 cpv. 2 Lst, non appena si consideri che la ricorrente nemmeno pretende d’aver fatto uso nel termine di legge della facoltà conferitagli da quella norma e, meglio, della facoltà che consente appunto ai proprietari di fabbricati nuovi o riattati, che sorgono in comuni la cui revisione generale è entrata in vigore prima del 1.1.1991, di chiedere una diminuzione del 30% della stima (CDT n. __________.__________.__________ del 4 novembre 1999 in re B., in RDAT I-2000 n. 2t).
Né si vede infine ragione per ritenere che la sentenza di questa Camera del 10 agosto 2000 in re M. (cfr. CDT n. __________.__________.__________ del 10 agosto 2000 in re M., in RDAT I-2001 n. 12 t) possa in qualche modo indurre, nel caso in esame, a giungere a una diversa conclusione. Anche in quel caso era infatti stato affermato il divieto di applicazione retroattiva al momento dell’apertura della successione, avvenuta nel 1994, delle stime ufficiali più recenti, entrate in vigore solo posteriormente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1’080.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: