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Ticino Camera di diritto tributario 08.02.2003 80.2002.170

February 8, 2003·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·279 words·~1 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.170

Lugano 8 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-02 __________ __________ chiedeva di poter dedurre dal reddito immobiliare, comprendente gli affitti incassati per i parcheggi realizzati sul mapp. n. __________ RFD di __________ -__________ una quota d’ammortamento, che l’Ufficio di tassazione nella notifica del 24 giugno 2002 invece non concedeva.

                                         1.2.

                                         Il reclamo presentato dal contribuente veniva respinto su questo punto con decisione del 30 settembre 2002, in cui l’Ufficio di tassazione precisava che la deduzione della quota di ammortamento sui costi di costruzione del posteggio non poteva venire concessa in quanto non si tratta di sostanza aziendale.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente rinnova la richiesta di dedurre la quota d’ammortamento relativa ai costi sopportati per la realizzazione di posteggi.

                                   3.   All’udienza del 29 gennaio 2003 il ricorrente, sentite le spiegazioni dell'Ufficio di tassazione e del giudice, ha dichiarato di ritirare il ricorso.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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