Incarto n. 80.2002.170
Lugano 8 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-02 __________ __________ chiedeva di poter dedurre dal reddito immobiliare, comprendente gli affitti incassati per i parcheggi realizzati sul mapp. n. __________ RFD di __________ -__________ una quota d’ammortamento, che l’Ufficio di tassazione nella notifica del 24 giugno 2002 invece non concedeva.
1.2.
Il reclamo presentato dal contribuente veniva respinto su questo punto con decisione del 30 settembre 2002, in cui l’Ufficio di tassazione precisava che la deduzione della quota di ammortamento sui costi di costruzione del posteggio non poteva venire concessa in quanto non si tratta di sostanza aziendale.
2. Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente rinnova la richiesta di dedurre la quota d’ammortamento relativa ai costi sopportati per la realizzazione di posteggi.
3. All’udienza del 29 gennaio 2003 il ricorrente, sentite le spiegazioni dell'Ufficio di tassazione e del giudice, ha dichiarato di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: