Incarto n. 80.2002.00165
Lugano 12 novembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2002
in materia di: IC 01/02
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
__________ __________ -__________ è assoggettata alla sovranità fiscale cantonale in quanto contribuente limitatamente imponibile, poiché proprietaria di sostanza immobiliare nel comune di __________.
Il 24 giugno 2002 l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente la tassazione IC 2001-2002, in cui elevava rispetto alla precedente tassazione il reddito della sostanza da fr. 44'525.- a fr. 49'660.-. L'autorità fiscale concedeva inoltre deduzioni per spese di manutenzione per fr. 4'452.- e per interessi passivi per fr. 2'451.-.
1.2.
Il 5 luglio 2002 la contribuente, assistita da __________ __________, __________, presentava reclamo in lingua tedesca. L'Ufficio di tassazione assegnava pertanto alla reclamante un termine fino al 20 luglio per presentare la traduzione, con l'avvertenza che in caso contrario il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile. Il 9 settembre 2002 l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo per il mancato ossequio della richiesta, munita di comminatoria, di tradurre in italiano il reclamo.
1.3.
Il 12 settembre __________ __________, __________, si rivolgeva all'Ufficio, sostenendo d'aver inviato la traduzione del reclamo il 19 luglio e producendo copia della stessa.
Il 20 settembre l'Ufficio di tassazione chiedeva a __________ __________, __________, se il suo scritto del 12 settembre era da interpretare quale ricorso alla Camera di diritto tributario.
Con lettera del 27 settembre 2002 __________ __________ precisava d'aver prematuramente presentato ricorso contro l'accertamento tributario 2001-2002. Rilevava poi che la corrispondenza sin qui intercorsa avrebbe quindi dovuto essere esaminata non appena la città di __________ avesse emesso le notifiche 1999-2000 oppure 2001 e che una volta ricevuto il riparto avrebbe ripresentato il ricorso (recte: reclamo) del 5/19 luglio. Chiedeva comunque all'Ufficio di tassazione per semplificare la procedura di rivedere già oggi la notifica secondo l'istanza di ricorso.
Questo scritto veniva trasmesso dall'Ufficio di tassazione a questa Camera per competenza.
2. 2.1.
Secondo l'art. 227 cpv. 2 LT e l'art. 140 cpv. 2 LIFD, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità.
2.2.
Dalle conclusioni deve potersi ricavare chiaramente che il ricorrente pretende l'annullamento o la riforma della decisione su reclamo ed in quale misura o in quale direzione ciò debba avvenire. Come minimo, dal contenuto complessivo del ricorso deve risultare la volontà di contestare l'ammissibilità o l'esattezza sostanziale della tassazione (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, § 34, p. 458; Cavelti, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, vol. I, tomo 2b, art. 140 LIFD, n. 11, p. 363).
Imprescindibile è comunque una motivazione del ricorso. Essa consiste nell'allegazione di quei fatti che parlano per un accoglimento del petitum. In considerazione del principio, proprio del diritto tributario, secondo cui le autorità fiscali hanno l'onere di provare i fatti che fondano l'obbligo fiscale, mentre i contribuenti i fatti che escludono o diminuiscono quest'ultimo, il contribuente ha l'obbligo di produrre i mezzi di prova per i fatti su cui si fondano le conclusioni ricorsuali (Cavelti, op. cit., art. 140 LIFD, n. 12, p. 363).
3. Lo scritto della patrocinatrice della ricorrente del 27 settembre 2002 non configura in alcun modo il un ricorso contro la decisione su reclamo del 9 settembre 2002. In effetti non viene minimamente chiesto l'annullamento della suddetta decisione, con cui il reclamo è stato dichiarato irricevibile per mancata tempestiva produzione della traduzione, né vengono addotti motivi in tal senso.
Lo scritto in questione si limita invero a preannunciare un nuovo ricorso o, meglio detto, una richiesta di revisione secondo l'art. 232 cpv. 1 lett. d LT in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale e a suggerire all'Ufficio di tassazione di entrare già ora nel merito, anche se non si vede bene come, dal momento che manca ancora la decisione dell'autorità fiscale __________.
Alla luce del tenore della lettera del 27 settembre 2002, redatta per altro da una rinomata società fiduciaria, da cui non emerge minimamente la volontà di contestare nel merito della declaratoria di irricevibilità la decisione impugnata, non si giustifica nemmeno di assegnare alla patrocinatrice della ricorrente un termine di grazia per emendare il ricorso.
La presente causa, trasmessa per competenza dall'Ufficio di tassazione a questa Camera, va pertanto stralciata dai ruoli, senza seguito né di spese né di tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La causa n. 80.02. 00165 è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: