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Ticino Camera di diritto tributario 13.03.2002 80.2002.16

March 13, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·967 words·~5 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00016

Lugano 13 marzo 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2002

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________ __________ __________ __________ e __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che l'Ufficio di tassazione di Lugano Città notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 13 novembre 2000, commisurando il reddito imponibile in fr. 33'584 in media annua;

                                     -   che la decisione veniva impugnata, con reclamo del 12 dicembre 2000, con cui la contribuente contestava il reddito d'altra fonte, argomentando di essere studentessa all'Università della __________;

                                     -   che l'autorità di tassazione invitava a due riprese la contribuente a presentarsi ed a produrre i giustificativi a comprova delle uscite e delle entrate dai conti bancari, in relazione al finanziamento dell'acquisto di un'automobile;

                                     -   che l'unico esito delle ripetute convocazioni è consistito nell'inoltro di copia di un accredito bancario a favore della reclamante;

                                     -   che, di conseguenza, l'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 17 dicembre 2001, argomentando che la contribuente non aveva presentato i documenti a comprova dei mezzi utilizzati per far fronte al suo sostentamento, negli anni 1997 e 1998, e che inoltre non aveva prestato alcuna collaborazione per l'evasione del reclamo;

                                     -   che, con scritto del 16 gennaio 2002, indirizzato all'Ufficio di tassazione e da quest'ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario per ragioni di competenza, __________ __________ contesta genericamente la tassazione ed il reddito d'altra fonte;

                                     -   che, con decreto del 28 gennaio 2002, il presidente della Camera ha attribuito alla ricorrente un termine di grazia di dieci giorni per motivare il ricorso e produrre o indicare i mezzi di prova, avvertendola che, in caso di inadempienza, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                     -   che il suddetto termine è stato poi prorogato fino al 4 marzo 2002, su richiesta della ricorrente;

                                     -   che, in data 6 marzo 2002, la ricorrente ha inviato alla Camera di diritto tributario due dichiarazioni circa la proprietà e l'utilizzo dell'automobile a lei intestata e giustifica il ritardo nell'inoltro della documentazione con l'argomento che la documentazione doveva provenire dagli __________;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che secondo l'art. 227 cpv. 1 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;

                                     -   che lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;

                                     -   che dunque, nella fattispecie, la Camera di diritto tributario ha attribuito alla ricorrente, con decreto del 28 gennaio 2002, un termine di 10 giorni per motivare il gravame, sia per l'IC sia per l'IFD, avvertendola che la scadenza infruttuosa di tale termine avrebbe comportato il rifiuto di entrare nel merito dello stesso;

                                     -   che, dando prova di una comprensione estrema, questa Camera ha poi prorogato tale termine di ben tre settimane, venendo incontro ad una richiesta della ricorrente;

                                     -   che, per il fatto che, come detto, la motivazione del ricorso è stata inviata solo in data 6 marzo 2002, la Camera deve constatare l'irricevibilità del gravame, tanto più che un termine di dieci giorni è considerato sufficiente a consentire la sanatoria di un ricorso, a meno che non si voglia attribuire al ricorrente un termine di ricorso più lungo di quello che spetta agli altri contribuenti, per il solo fatto che il suo gravame è difettoso (cfr. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 428);

                                     -   che, nel presente caso, la ricorrente ha interposto ricorso contro la decisione notificatale il 17 dicembre 2001, all'ultimo giorno utile, cioè il 16 gennaio 2002, senza peraltro alcuna motivazione e senza allegare alcun mezzo di prova;

                                     -   che, come detto, in considerazione del fatto che il termine di grazia, concesso ai contribuenti per emendare i ricorsi non conformi alle prescrizioni legali, non deve permettere di avvantaggiare i ricorrenti meno scrupolosi, sarebbe senz'altro stato legittimo attribuire alla ricorrente un termine improrogabile di ulteriori dieci giorni, tanto più che la procedura di reclamo si era già protratta per oltre un anno, anche a causa della mancata collaborazione della contribuente stessa;

                                     -   che, tuttavia, questa Camera ha ulteriormente prorogato il suddetto termine di ben tre settimane, in considerazione del fatto che la ricorrente, che peraltro, come già nella procedura di reclamo, era assistita da un professionista, asseriva di trovarsi all'estero per ragioni di studio;

                                     -   che l'inosservanza dell'ultimo termine prorogato impedisce comunque alla Camera di diritto tributario di entrare nel merito del ricorso.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.   280.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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