Incarto n. 80.2002.153
Lugano 2 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 settembre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________ -__________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che nella notifica di tassazione IC/IFD 2001-2002 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna esponeva al contribuente, in aggiunta ai redditi dichiarati, un reddito d’altra fonte di fr. 15'000.- di media annua, ridotto in sede di reclamo a fr. 11'898.-, poiché sulla scorta delle documentazione presentata le entrate del periodo di computo non erano sufficienti a controbilanciare le uscite del medesimo periodo (cfr. notifica della tassazione del 22 aprile 2002; decisione su reclamo del 26 agosto 2002);
- con il presente, tempestivo ricorso il contribuente, che non aveva dato seguito alla convocazione inviatagli dall’Ufficio di tassazione in occasione dell’esame del reclamo, propone un suo calcolo del dispendio, dal quale risulterebbe una disponibilità annua di fr. 1'211,60 al mese, tenuto conto del contratto di leasing e delle rate pagate nel corso del 1999 e del 2000.-;
- che l’Ufficio di tassazione propone prudenzialmente di respingere il ricorso, in attesa di poter esaminare la documentazione prodotta con il ricorso;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che all’udienza del 26 novembre 2002, esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente sulle spese di leasing e di cassa malati effettivamente sopportate e sentite le sue spiegazioni, le parti hanno aderito alla proposta del giudice di fissare il reddito d'altra fonte in fr. 3'000.- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 26 agosto 2002 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte è ridotto a fr. 3'000.- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: