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Ticino Camera di diritto tributario 19.12.2002 80.2002.152

December 19, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·570 words·~3 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.152

Lugano 19 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________

rappresentata da: avv. __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1

                                         __________ __________, di professione cambista, denunciava nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-02 un reddito aziendale di fr. 110'000.- e un guadagno accessorio di fr. 36'000.- di media annua.

                                          Il 17 dicembre 2001 l’Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ e alla moglie __________ la tassazione IC/IFD del periodo suddetto, in cui elevava il reddito aziendale a fr. 220'000.- di media annua, comprensivo anche del reddito accessorio. Il calcolo del dispendio, allestito dopo aver sollecitato ai contribuenti la presentazione di documentazione contabile e bancaria, evidenziava infatti una disponibilità annua negativa di quasi fr. 50'000.-.

                                         1.2.

                                         Con tempestivo reclamo del 21 dicembre 2001 i contribuenti contestavano il reddito aziendale esposto loro dall’Ufficio di tassazione e chiedevano un incontro per discutere e chiarire la loro posizione.

                                         A seguito di questa richiesta, l’Ufficio di tassazione convocava i contribuenti e sottoponeva loro il calcolo del dispendio, assegnando loro un termine per presentare osservazioni, con l’avvertenza che trascorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato respinto.

                                         Trascorso infruttuoso il termine, l’Ufficio di tassazione con decisione del 19 agosto 2002 respingeva il reclamo, ribadendo l’esistenza di una forte discrepanza tra entrate e uscite nel biennio di computo.

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti __________ __________, chiedono che la decisione su reclamo sia riformata e il reddito aziendale drasticamente ridotto. Affermano di aver potuto far fronte al parziale ammortamento dell’ipoteca grazie a un leggero aumento delle entrate e lamentano che il calcolo del dispendio allestito dall’Ufficio di tassazione sarebbe stato effettuato per eccesso. Essi avrebbero avuto a disposizione un capitale liquido non depositato su conti, che serviva al marito per svolgere la propria attività di cambista.

                                         I ricorrenti chiedono inoltre l’allestimento di una tassazione intermedia dal 31 dicembre 2001 per cessazione dell’attività del marito, al quale non sarebbe stato concesso il permesso di fiduciario o altro simile, necessario per svolgere l’attività di cambista.

                                         2.2.

                                         Dopo l'udienza del 21 novembre 2002, nel corso della quale l'Ufficio di tassazione si è impegnato, indipendentemente dal mantenimento o meno del ricorso, a pronunciarsi sulla domanda di tassazione intermedia per cessazione dell'attività dal 1° gennaio 2002, i ricorrenti, con lettera del loro patrocinatore del 16 dicembre 2002, hanno dichiarato di ritirare il ricorso.

                                   3.   Il presente ricorso viene pertanto deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di pronunciarsi su cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza, nella composizione di un Giudice unico.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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