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Ticino Camera di diritto tributario 24.09.2002 80.2002.150

September 24, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,416 words·~7 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00150

Lugano 24 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ e __________, __________ __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, nella dichiarazione fiscale 2001/2002, i coniugi __________ e __________ __________ chiedevano la deduzione di fr. 12'000 (fr. 7'650 per l'IFD) per figli a carico e di fr. 4'650 per figli agli studi, in considerazione del fatto che i tre figli __________, __________ e __________ frequentavano istituti scolastici a __________ e __________;

                                     -   che, notificando loro, con decisione del 15 luglio 2002, la tassazione IC/IFD 2001/2002, l'Ufficio di tassazione di Biasca concedeva una deduzione di soli fr. 8'000 (fr. 5'100 per l'IFD) per figli a carico e di fr. 800 per figli agli studi;

                                     -   che i contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 5 agosto 2002, chiedendo, in primo luogo, l'aumento della deduzione per il figlio minore __________ a fr. 3'100, e, in secondo luogo, il riconoscimento delle deduzioni anche per le figlie __________ e __________, per le quali aveva percepito degli assegni regolarmente assoggettati all'imposta;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione accoglieva in parte il reclamo, con decisione del 9 settembre 2002, concedendo la deduzione di fr. 3'100 per il figlio __________, in considerazione del fatto che egli non rientrava giornalmente al proprio domicilio dalla __________ __________ di __________ di __________;

                                     -   che, invece, quanto alle altre due figlie, rilevato come per la concessione delle deduzioni per figli a carico e per figli agli studi faccia stato la situazione all'inizio del periodo fiscale, negava le detrazioni richieste, per il fatto che __________ e __________ avevano concluso gli studi durante il periodo di computo e non studiavano quindi più al 1° gennaio 2001;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ ripropongono la richiesta di beneficiare delle deduzioni per figli a carico e per figli agli studi e lamentano, a tale riguardo, una "inesatta o incompleta formulazione di due dispositivi di legge", per effetto della quale sarebbero stati imposti gli assegni per figli percepiti negli anni 1999 e 2000 mentre non si sarebbero considerate le spese avute nello stesso periodo per le figlie agli studi;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che gli articoli 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT prevedono la deducibilità dal reddito netto di un importo di 5'100 franchi per l'IFD e di 8'000 franchi per l'imposta cantonale, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede;

                                     -   che, inoltre, per la sola imposta cantonale, ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 5’600.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati»;

                                     -   che gli articoli 35 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT precisano che tali deduzioni sono stabilite «secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale»;

                                     -   che, cioè, per decidere sulla concessione della deduzione per figli agli studi, è determinante la situazione all'inizio del periodo fiscale, sia per quanto concerne la frequenza della scuola o dei corsi che danno diritto alla deduzione sia per quanto concerne il versamento del sussidio;

                                     -   che tale principio discende dalla circostanza che la situazione personale-economica si riferisce al soggetto d'imposta e non al suo oggetto (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 6 ad art. 8 DIFD, p. 120);

                                     -   che, di conseguenza, se i presupposti per ottenere la deduzione subentrano dopo l'inizio del periodo fiscale, essi non possono più essere presi in considerazione, e, viceversa, se vengono meno dopo l'inizio del periodo fiscale, la deduzione non viene meno (Känzig, op. cit. n. 1 ad art. 25 DIFD, p. 707 s.);

                                     -   che, con il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell'applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DGB, vol. I, Therwil/Basilea 2001, art. 35 LIFD, n. 69, p. 885);

                                     -   che tale principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel caso singolo può essere avvantaggiato o svantaggiato un contribuente;

                                     -   che, tuttavia, se non è possibile conseguire un'imposizione assolutamente corretta secondo il principio di capacità contributiva, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337);

                                     -   che, nel caso del principio in discussione, una simile discriminazione generale di una certa categoria di contribuenti non si produce, per il fatto che una deduzione sociale vantaggiosa viene concessa a tutti i contribuenti anche se la modifica nella situazione personale si è verificata solo per breve tempo (Bosshard/Bosshard/Lüdin, loc. cit.);

                                     -   che tali considerazioni spingono la dottrina a considerare il principio del giorno determinante come un principio assoluto, che non può essere modificato in un singolo caso a favore di un contribuente (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 112);

                                     -   che anche questa Camera ha avuto modo di decidere che la particolarità per cui, a seconda dell’anno di nascita del figlio, se pari o se dispari, il numero delle deduzioni per figli passa da dodici periodi fiscali a tredici, non costituisce una disparità di trattamento incostituzionale, a vantaggio dei figli nati in anni pari che protraggono i loro studi oltre il 24° anno di età (CDT n. __________ del 24 luglio 1998 in re M.L.);

                                     -   che, dalla motivazione della decisione impugnata, si evince che la ragione per cui l’autorità ha negato la deduzione per figli a carico e per figli agli studi è costituita dal fatto che il 1° gennaio 2001 __________ e __________ avevano cessato la frequenza delle rispettive scuole cui erano ancora iscritte nel 1999;

                                     -   che, come visto, si tratta di una conseguenza logica del sistema che il legislatore ha voluto, prevedendo il principio del giorno determinante: come vi sono contribuenti che sono avvantaggiati, per effetto della semplificazione di cui si tratta, così ve ne sono altri che ne sono svantaggiati;

                                     -   che una correzione, caso per caso, degli effetti di tale semplificazione non è auspicabile, perché finirebbe per vanificare gli scopi perseguiti dal legislatore con la schematizzazione;

                                     -   che, alla luce di tali considerazioni, appare irrilevante anche la circostanza che fra i redditi dichiarati nel periodo fiscale in questione rientrino gli assegni familiari percepiti nei primi mesi del 1999 per le figlie che allora ancora studiavano;

                                     -   che, infatti, ciò dipende semplicemente dal fatto che il periodo di computo è rappresentato dai due anni che precedono il periodo fiscale, mentre la situazione personale del contribuente viene rilevata all'inizio del periodo fiscale stesso;

                                     -   che questa è tuttavia una precisa scelta del legislatore e non una "inesatta o incompleta formulazione" della legge;

                                     -   che ben si comprende come una simile spiegazione non possa recare grande conforto ai ricorrenti, ma lo svantaggio che essi patiscono è compensato dal vantaggio di cui godono per esempio i genitori i cui figli studiavano ancora al 1° gennaio 2002 ma avrebbero terminato di farlo nelle settimane o nei mesi successivi;

                                     -   che, per le ragioni che precedono, questa Camera non può fare altro che respingere il ricorso.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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