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Ticino Camera di diritto tributario 24.09.2002 80.2002.149

September 24, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,518 words·~8 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00149

Lugano 24 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2002

in materia di:                 IC 2001/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________, celibe, è domiciliato a __________, dove vive con la madre __________, nata nel 1918;

                                     -   che, nella dichiarazione fiscale 2001/2002 indicava solo un reddito di fr. 5'468 in media annua, proveniente da una comunione ereditaria;

                                     -   che, notificandogli la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 10 giugno 2002, l'Ufficio di tassazione di Locarno aggiungeva al reddito della sostanza (fr. 5'644 in media annua) un reddito d'altra fonte di fr. 10'800, sicché il reddito imponibile ammontava a fr. 12'107, mentre la sostanza imponibile veniva commisurata in fr. 178'854;

                                     -   che il contribuente impugnava la decisione citata, con reclamo all'autorità fiscale, chiedendo l'esenzione dall'imposta sul reddito, come nel periodo precedente, in considerazione della convivenza con la madre malata;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 19 agosto 2002, nella quale argomentava che l'assistenza materiale prestata dalla madre si traduceva in un reddito imponibile secondo l'art. 15 LT;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede nuovamente lo stralcio del reddito d'altra fonte, rilevando che lui e la madre vivono del solo reddito costituito dalla rendita di vecchiaia versata dalla __________;

                                     -   che, nelle sue osservazioni del 18 settembre 2002, l'Ufficio di tassazione propone di ridurre il reddito a fr. 8'000;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che, conformemente agli articoli 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici;

                                     -   che, secondo il cpv. 2 delle succitate norme, sono pure considerati i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l'alloggio;

                                     -   che sono quindi imponibili anche anche introiti derivanti dall'assistenza privata (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Gineva/Monaco, 2000, vol. I, tomo 2a, n. 8 all'art. 16 LIFD, p. 131);

                                     -   che, secondo l'art. 23 lett. e LT e l'art. 24 lett. e LIFD, fanno eccezione le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti di cui all'art. 22 lett. f LT e all'art. 23 lett. f LIFD (cfr. art. 328 CC);

                                     -   che secondo la giurisprudenza del TF (DTF 106 II 292, cons. 3a) e la dottrina (cfr. Egger, Commento, n. 27 all'art. 328) ascendenti e discendenti, così come fratelli e sorelle si devono assistenza quando, senza questo aiuto, la persona assistita cadrebbe nel bisogno, vale a dire quando non è più in grado di mantenersi con i propri mezzi (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Gineva/Monaco, 2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all'art. 24 LIFD, p. 278);

                                     -   che per stabilire se uno si trovi in tale stato occorre, da una parte riferirsi alla tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale (cfr. CDT n. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.); dall'altra occorre considerare che uno si trova in un stato di bisogno quando non è più in grado di provvedere con le sue forze al proprio sostentamento (cfr. DTF surriferita e cit. ivi);

                                     -   che dal profilo fiscale tali introiti sono fiscalmente irrilevanti se non vi è controprestazione da parte del beneficiario, mentre sono tassabili quelli che sono in qualche modo connessi con il lavoro o con il patrimonio del beneficiario (cfr. Känzig, Wehrsteuer, ad art. 21 n. 242 il quale afferma che tale criterio è determinante per la qualifica del sostentamento non soggetto a imposta sul reddito);

                                     -   che, in linea con tale principio, questa Camera ha giudicato che non è tassabile il contributo finanziario rappresentato dal valore venale dei pasti consumati presso una sorella per una persona esercitante attività lucrativa con stipendio insufficiente per far fronte ai bisogni dell'esistenza (CDT n. 363 del 6 ottobre 1986 in re S.V.);

                                     -   che sono invece stati considerati reddito d'altra fonte i vantaggi goduti in seno alla comunione familiare da una persona in grado di esercitare attività lucrativa, che accudisce quale casalinga il fratello e la madre, che formano con lei un'economia domestica (CDT n. 367 del 7 novembre 1985 in re C.C.) o da una figlia che abbandona l'attività lucrativa per accudire i genitori non più autosufficienti e che forma con loro una unica economia domestica (CDT n. 361 del 7 novembre 1985 in re B.G.) o ancora da quei figli maggiorenni che non intendono esplicare attività lucrativa e che rimangono - con attività casalinghe o meno - nell'economia domestica con i genitori (CDT n. 637 del 12 gennaio 1976; CDT n. 576 del 30 novembre 1979 in re M.H.);

                                     -   che, per costante giurisprudenza s'è ritenuto che le prestazioni date in contropartita dei lavori di casalinga o di carattere domestico svolti in una economia di persone non unite o obbligate in virtù del vincolo della famiglia hanno carattere economico e sono valutabili in denaro: così vitto, alloggio, vestiario, disponibilità in moneta erogati dalla persona apportatrice di reddito all'altra che si occupa della casa e con la quale convive formando una economia domestica non unita dal vincolo matrimoniale e al cui sostentamento non è obbligata a sopperire in virtù dell'obbligo di assistenza fra parenti, sono considerati reddito imponibile presso la beneficiaria; così analogamente al lavoro svolto nell'ambito dell'economia domestica della figlia viene attribuito un controvalore quantificabile in moneta fiscalmente imponibile (CDT n. 261 del 4 giugno 1984 in re M.; CDT n. 171 del 4 aprile 1984 in re S.; CDT n. 140 del 21 maggio 1990 in re A. F.-R.; CDT n. 71 del 3 maggio 1993 in re I. M.);

                                     -   che è invece stata ammessa l'esistenza di un obbligo d'assistenza tra parenti nel caso di un figlio poco più che ventenne senza lavoro (CDT n. 3 dell'11 febbraio 1992 in re R. L.);

                                     -   che la giurisprudenza di questa Camera ammette quindi un'eccezione nel caso del figlio maggiorenne che non eserciti attività lucrativa "per motivi indipendenti dalla sua volontà": ciò si verifica non solo in caso di malattia del figlio, ma, ad esempio, anche di autentiche difficoltà nel collocamento lavorativo di una figlia in giovane età;

                                     -   che, anche secondo la dottrina, ha diritto alla deduzione per persone bisognose il contribuente che partecipi al sostentamento di "persone capaci di esercitare un'attività lucrativa ma che per una ragione qualsiasi non possono esercitarla, cadendo così nel bisogno, come, per esempio, i disoccupati ..." (Jung/Agner/Tatti, Complemento 1990 al Commentario Masshardt/Tatti sull'IFD, p. 71).

                                     -   che non è quindi indifferente, per stabilire a quale titolo un contribuente benefici del sostegno finanziario dei genitori, la considerazione della situazione economica di questi ultimi: il discrimine fra le prestazioni dei genitori, che sono considerate reddito d'altra fonte, e quelle che non lo sono, è infatti dato dalla natura "necessaria" o "volontaria" delle stesse;

                                     -   che sono volontari quei contributi che i genitori versano ai figli, sebbene questi ultimi non abbiano studi da concludere e siano chiaramente in grado di svolgere un'attività lucrativa;

                                     -   che la natura volontaria di aiuti offerti dai genitori ai figli può essere riconosciuta anche da circostanze di fatto particolarmente evidenti: la stessa CDT ha preso in considerazione a tal fine il fatto che i genitori siano particolarmente benestanti (v. anche CDT n. 3 dell'11 febbraio 1992 in re R. L.);

                                     -   che dagli atti tramessi alla Camera dall'Ufficio di tassazione non emerge alcuna spiegazione in merito alle ragioni per cui il ricorrente non svolge alcuna attività lucrativa (disoccupazione, malattia o invalidità ecc.);

                                     -   che, in tal modo, non è possibile valutare in che misura sia giustificata l'imposizione di un reddito d'altra fonte;

                                     -   che lo stesso ricorrente, da parte sua, si limita a documentare una malattia degli occhi della madre;

                                     -   che, tuttavia, la stessa autorità di tassazione si dice propensa a ridurre il reddito d'altra fonte a fr. 8'000, con la conseguenza che l'imposta a carico del ricorrente si ridurrebbe a zero;

                                     -   che, per economia di giudizio, si giustifica di accogliere il ricorso nel senso proposto dall'Ufficio di tassazione, ritenuto che la riduzione in questione basta a condurre il reddito imponibile al di sotto del limite di esenzione.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 19 agosto 2002 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte è ridotto da fr. 10'800 a fr. 8'000 in media annua.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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