Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 24.09.2002 80.2002.148

September 24, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·659 words·~3 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00148

Lugano 24 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso dell'8 settembre 2002

in materia di:                 IC/IFD 2000

presentato da:

__________ __________ __________, __________ Pregassona,  rappr. da: __________

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, nonostante un richiamo ed una diffida, la __________ __________ (__________) __________, con sede a __________, non ha inoltrato la dichiarazione fiscale 2000;

                                     -   che di conseguenza, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, con decisione del 9 aprile 2002, le notificava la tassazione d'ufficio IC/IFD 2000, commisurando l'utile imponibile in fr. 5'000 e il capitale imponibile in fr. 20'000;

                                     -   che la contribuente interponeva reclamo contro la suddetta decisione, con scritto datato 8 maggio 2002, nel quale adduceva che la società era inattiva e che il socio, domiciliato nella __________ __________, non aveva ancora approvato il bilancio ed il conto economico;

                                     -   che l'autorità fiscale dichiarava irricevibile il gravame, con decisione dell'8 agosto 2002, rilevando la tardività dell'impugnazione;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ (__________) __________ ribadisce di non svolgere alcuna attività e chiede pertanto la modifica della tassazione;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che gli artt. 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;

                                     -   che gli artt. 192 cpv. 1 e 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;

                                     -   che, nel caso in esame, la tassazione d'ufficio è stata intimata mediante invio raccomandato del 9 aprile 2002 ed è stata ritirata dalla socia e gerente __________ __________ il giorno successivo (10 aprile 2002);

                                     -   che il termine di reclamo ha allora cominciato a decorrere il giorno successivo (11 aprile 2002) ed è scaduto venerdì 10 maggio 2002;

                                     -   che, come opportunamente indicato dall'Ufficio di tassazione nella decisione impugnata, il reclamo, sebbene rechi la data dell'8 maggio, è stato spedito sabato 11 maggio 2002 ed è conseguentemente tardivo;

                                     -   che, d'altra parte, la ricorrente non ha minimamente giustificato il ritardo invocando e comprovando uno dei motivi previsti dalle succitate norme, ma si è limitata ad addurre problemi nella comunicazione con il socio maggioritario;

                                     -   che essa non ha così sostanziato la domanda di restituzione del termine e che nemmeno in questa sede lo ha fatto;

                                     -   che in simili condizioni l'Ufficio di tassazione non poteva far altro che dichiarare tardivo il reclamo, in quanto presentato dopo la scadenza del termine di trenta giorni;

                                     -   che pertanto questa Camera non può che respingere il gravame con seguito di tassa e spese giudiziarie.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    250.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    330.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

80.2002.148 — Ticino Camera di diritto tributario 24.09.2002 80.2002.148 — Swissrulings