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Ticino Camera di diritto tributario 05.09.2002 80.2002.138

September 5, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·873 words·~4 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00138

Lugano 5 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 27 agosto 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 18 febbraio 2002 l’Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava a __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 2001-2002, in cui esponeva loro un reddito aziendale di fr. 31’00.- di media annua;

                                     -   che __________ presentava reclamo in tempo utile, chiedendo la riduzione del reddito aziendale a fr. 19'000.- di media annua e postulando l’aumento delle deduzioni dal reddito della sostanza;

                                     -   che il 23 luglio 2002, in occasione di un’audizione davanti all’Ufficio di tassazione, __________ __________ concordava con l’autorità fiscale una riduzione del reddito aziendale a fr. 30'000.- di media annua e di lasciare invariati tutti gli altri elementi della tassazione;

                                     -   che pertanto l’Ufficio di tassazione il 19 agosto 2002 evadeva il reclamo sulla base dell’accordo del 23 luglio;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso __________ e __________ __________ contestano la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione;

                                     -   che dei motivi del ricorso verrà detto in seguito, per quanto necessario;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che nel caso in esame la decisione su reclamo poggia su di un accordo raggiunto dal contribuente con l’Ufficio di tassazione in relazione ad elementi della tassazione che formano oggetto di non sempre agevole accertamento, segnatamente al reddito aziendale;

                                     -   che si pone pertanto il problema della rilevanza dell'accordo transattivo sottoscritto dal contribuente;

                                     -   che, a tale proposito, esiste una copiosa giurisprudenza di questa Camera, che, fondandosi sulla natura della transazione che interviene fra fisco e contribuente, ha escluso che il contribuente possa recedere dall'accordo, quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba.; CDT n. 259 del 4 settembre 1989 in re Ka.);

                                     -   che pertanto il contenuto di un accordo non può essere rimesso in discussione a piacimento delle parti: diversamente lo si priverebbe di ogni  rilevanza giuridica;

                                     -   che di tale avviso è pure la dottrina più recente (CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re T.; CDT n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re K.);

                                     -   che essa considera l’accordo non soltanto o non tanto dal punto di vista del principio della buona fede processuale, ma una vera e propria  manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: “Der Abschluss der Einigung trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist“ (Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; cfr. Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69);

                                     -   che l’accordo costituisce quindi un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108 s.) assimila alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica;

                                     -   che, come si vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale;

                                     -   che resta fermo, peraltro, il principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può ritenersi non  vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n. __________ del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3);

                                     -   che il testo della transazione sottoscritta il 23 luglio 2002 con l'Ufficio di tassazione di Mendrisio è estremamente chiaro e non lascia spazio a fraintendimenti di sorta;

                                     -   che deve quindi essere esclusa l’esistenza, per altro nemmeno invocata nel ricorso, di un errore essenziale al momento della sua conclusione;

                                     -   che in simili condizioni il ricorso deve essere respinto, senza che metta conto addentrarsi negli argomenti, invero alquanto confusi, sviluppati nel ricorso.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    150.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    230.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario: