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Ticino Camera di diritto tributario 05.09.2002 80.2002.137

September 5, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,818 words·~9 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00137

Lugano 5 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 24 agosto 2002

in materia di:                 revisione IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, non avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1999/2000 neppure dopo la diffida del 12 agosto 1999 e la multa disciplinare del 16 settembre 1999, l'Ufficio di tassazione di Lugano Città gli notificava, con decisione dell'8 novembre 1999, la tassazione d'ufficio IC/IFD 1999/2000, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 51'300 per l'IC ed in fr. 52'900 per l'IFD;

                                     -   che, non impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato;

                                     -   che, con istanza del 19 febbraio 2002, il contribuente chiedeva la revisione della tassazione IC/IFD 1999/2000, argomentando di non avere interposto reclamo contro tale decisione a causa di problemi personali di salute, sconforto di fronte alla necessità di dover provare il suo reddito imponibile senza, suo malgrado, poter disporre dei necessari certificati di salario, incompetenza riguardo alla procedura da seguire;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione respingeva l'istanza, con decisione dell'11 giugno 2002, nella quale osservava che il contribuente non invocava alcuno dei motivi di revisione previsti dalla legge e che comunque l'istituto della revisione non permette di rimediare ad inadempienze del contribuente, tanto più che nel caso concreto egli si era lasciato tassare d'ufficio non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale;

                                     -   che l'istante impugnava la decisione con reclamo all'Ufficio di tassazione, ribadendo le considerazioni già proposte nella precedente istanza ed invocando un "giusto e necessario riconoscimento" per i suoi sforzi per distanziarsi dalla tossicodipendenza;

                                     -   che il reclamo veniva respinto con decisione del 6 agosto 2002, nella quale l'autorità di tassazione rilevava che il reclamante non aveva presentato nuove obiezioni idonee a contrastare la precedente decisione;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la decisione dell'Ufficio di tassazione, sottolineando, in tono polemico, che i documenti da lui prodotti con l'istanza di revisione sono nuovi mezzi di prova e contestando le considerazioni in merito alla diligenza che si sarebbe potuta da lui pretendere, quando ha ricevuto la notifica della tassazione; 

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

                                         a)  la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

                                         b)  la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi es-senziali della procedura;

                                         c)   il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla sentenza.

                                         (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD);

                                     -   che la legge esclude poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT; art. 147 cpv. 2 LIFD): l’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;

                                     -   che decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision re-chtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichti-gen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436);

                                     -   che, di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451);                     

                                     -   che questa Camera ha già avuto modo di decidere che non ha diritto ad una revisione della tassazione cresciuta in giudicato il contribuente che, per errore, ha chiesto la deduzione degli interessi ipotecari relativi solo ad una parte del periodo di computo: la mancata deduzione di parte degli interessi non è infatti imputabile ad un errore essenziale e manifesto dell’autorità di tassazione (CDT n. __________ del 13 febbraio 1996 in re G.Z.);

                                     -   che lo stesso Tribunale federale ha ancora recentemente deciso che la revisione non può essere richiesta per porre rimedio ad una dimenticanza verificatasi nella procedura ordinaria di ricorso, sicché, quando I'autorità fiscale comunica per iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione, delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14);

                                     -   che, secondo il ricorrente, il motivo di revisione sarebbe costituito dalla documentazione da lui prodotta con l'istanza del 19 febbraio 2002, con la quale avrebbe dimostrato l'inesattezza della tassazione d'ufficio emessa nei suoi confronti;

                                     -   che, tuttavia, la scoperta di mezzi di prova decisivi costituisce motivo di revisione quando tali mezzi sono idonei a provare l'esistenza di fatti rilevanti al momento della decisione di cui è chiesta la revisione, fatti che erano già stati addotti nella procedura di tassazione, ma che non erano stati provati, sicché non erano stati presi in considerazione (Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Gineva/Monaco, 2000, vol. I, tomo 2b, art. 147 LIFD, n. 11, p. 392);

                                     -   che, cioè, proprio perché la revisione non deve servire a rimediare alla negligenza del contribuente, un mezzo di prova può essere considerato nuovo solo se non esisteva al momento della procedura di tassazione o, pur esistendo già, non era possibile produrlo nella procedura stessa;

                                     -   che, anche volendo ammettere che il ricorrente, come egli sostiene, non disponesse dei certificati di salario al momento della procedura di tassazione, per motivi riconducibili solo ai diversi datori di lavoro succedutisi nel periodo di computo, si deve tuttavia riconoscere che il contribuente stesso non potesse non essere a conoscenza dei propri redditi e che pertanto potesse per lo meno inoltrare una dichiarazione priva di allegati;

                                     -   che, in altri termini, la mancanza dei certificati di salario non può giustificare né il mancato inoltro della dichiarazione fiscale né la rinuncia al rimedio giuridico del reclamo, quando il ricorrente aveva ricevuto la tassazione d'ufficio ed aveva dovuto prendere atto della sproporzione fra le proprie entrate e l'importo stabilito dall'autorità fiscale nella decisione di tassazione d'ufficio;

                                     -   che è peraltro vero che l'autorità di tassazione non ha preso in  considerazione l'altro argomento addotto dal ricorrente, cioè quello relativo alla diligenza che si sarebbe potuta da lui pretendere, in considerazione dei problemi personali e di salute invocati con l'istanza di revisione e documentati da un certificato medico;

                                     -   che, in effetti, il certificato medico prodotto con l'istanza di revisione attesta uno "stato psichico particolarmente alterato" negli anni 1998-99 e 2000;

                                     -   che la malattia non configura un motivo di revisione, ma gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD prevedono una restituzione in intero dei termini, quando è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;

                                     -   che, secondo giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata);

                                     -   che, nel caso concreto, può essere lasciata aperta la questione se la malattia sia stata così grave da impedire l'adempimento degli obblighi procedurali del ricorrente, dal momento che, secondo il certificato medico, lo stato di alterazione psichica è comunque stato riscontrato negli anni 1998, 1999 e 2000;

                                     -   che, dunque, se anche il contribuente fosse stato ostacolato nell'adempimento dei propri obblighi al momento della presentazione della dichiarazione e della notificazione della decisione di tassazione d'ufficio, avrebbe comunque dovuto chiedere la restituzione del termine di reclamo nel corso del 2001, senza attendere oltre un anno per procedervi;

                                     -   che, infatti, la restituzione del termine deve essere chiesta entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Gineva/Monaco, 2000, vol. I, tomo 2b, art. 133 LIFD, n. 20, p. 335);

                                     -   che, pur comprendendo la volontà del ricorrente di cercare di regolarizzare una situazione che, secondo le sue stesse affermazioni, gli pesa, questo giudice non può che constatare come gli istituti giuridici della revisione e della restituzione dei termini non offrano la soluzione auspicata;

                                     -   che, tutt'al più, può essere attirata l'attenzione del ricorrente sul tenore dell'art. 246 cpv. 1 LT, che consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti;

                                     -   che, secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;

                                     -   che, viste le particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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