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Ticino Camera di diritto tributario 12.11.2002 80.2002.132

November 12, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,377 words·~17 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00132

Lugano 12 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 29 luglio 2002

in materia di:                 IC/IFD 93/94 - 95/96 - 97/98 - 99/00

presentato da:

dr. __________ __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         __________ __________ __________, 1929, cittadino italiano e domenicano, ha beneficiato a partire dal 18 agosto 1994 di un permesso di dimora temporanea di tipo “__________ ”, che gli consentiva di svolgere attività di consulente finanziario con una retribuzione di mille franchi al giorno per 90 giorni all'anno per la __________ in __________.

                                         Accanto alla dimora luganese, __________ __________ aveva altre residenze, segnatamente a __________ __________, stato del quale possiede pure la nazionalità, a __________ e in __________ a __________ e a __________.

                                         A dipendenza dell'attività (finanziaria e immobiliare) svolta nel __________ e in qualche modo riconducibile a __________ __________ __________, come pure ai legami familiari (alloggio presso la figlia in __________ __________ a __________ dapprima, nella lussuosa __________ a __________ poi) e ad altre relazioni personali, l'Ufficio di tassazione si chiedeva se __________ __________ __________ non fosse di fatto domiciliato in __________ e non fosse quindi soggetto fiscale illimitatamente imponibile nel nostro __________.

                                         Il Ministero pubblico, dal canto suo, dava avvio a un procedimento penale per diversi titoli di reato: violazione della Legge cantonale sui fiduciari, della Legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, della Legge federale sui fondi d'investimento e della Legge tributaria, che si concludeva il 30 giugno 1998 con un decreto di non luogo a procedere.

                                         Tra l'Autorità fiscale cantonale e il patrocinatore di __________ __________ intercorreva uno scambio di corrispondenza, nell'ambito del quale l'avv. __________, per conto del suo cliente, con lettera del 14 dicembre 1999, comunicava che, a seguito della mutata normativa fiscale italiana, __________ __________ __________ sarebbe verosimilmente stato considerato soggetto fiscale di quel __________ e chiedeva pertanto la sospensione della procedura aperta dal fisco ticinese fino a definizione della situazione fiscale in Italia, dando nel contempo atto che avrebbe rinunciato a prevalersi dell'eccezione di prescrizione per i periodi fiscali 1995-96 e seguenti.

                                         1.2.

                                         Il 20 novembre 2000 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Città, dopo aver sentito l’avv. __________, notificava a __________ __________ __________ le tassazioni IC/IFD 1993-94 (a valere dal 1° ottobre 1994), 1995-96, 1997-98 e 1999-2000, in cui stabiliva il reddito imponibile in       fr. 500'000.- e la sostanza imponibile in fr. 10'000'000.-.

                                         1.3.

                                         I reclami presentati contro le suddette tassazioni venivano tutti respinti con decisioni su reclamo del 13 agosto 2001 (IC/IFD 1999-200, risp. del 16 luglio ( IC/IFD 1997-98, 1995-96 e 1993-94). Dei motivi delle suddette decisioni verrà detto, in seguito, per quanto necessario.

                                   2.   2.1.

                                         Con ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________, assistito __________. __________, contestava le suddette decisioni, chiedendo in via principale l’annullamento delle stesse e in via subordinata una riduzione degli importi esposti a titolo di reddito e sostanza imponibili dall’Ufficio di tassazione.

                                         Contestava in particolare l’esistenza di un domicilio fiscale in Svizzera e avvertiva che la rinuncia a sollevare l’eccezione era subordinata alla sospensione del procedimento svizzero in attesa di conoscere l’esito di quello aperto in __________.

                                         2.2.

                                         Con sentenza del 1° marzo 2002, questa Camera respingeva il ricorso in merito al problema dell'assoggettamento, riconoscendo che il ricorrente è illimitatamente imponibile nel Canton Ticino, avendovi domicilio o almeno dimora fiscale e non essendo stato provato un legame più intenso con un altro luogo, nonostante il contribuente sia proprietario di abitazioni in diversi luoghi di villeggiatura, ove tuttavia non svolge alcuna attività.

                                         La Camera rinviava tuttavia gli atti all'Ufficio di tassazione, perché avviasse una vera e propria procedura di tassazione, volta ad accertare con maggior precisione, per quanto possibile, reddito e sostanza del contribuente da imporre con l'imposta cantonale e l'imposta federale diretta.

                                   3.   3.1.

                                         In data 7 marzo 2002, il contribuente inoltrava all'Ufficio di tassazione il formulario per la dichiarazione fiscale in bianco, affermando, in una lettera allegata, di risiedere, "come a voi noto", a __________ e di essere quindi illimitatamente assoggettato al fisco italiano.

                                         3.2.

                                         Convocato in audizione dall'autorità fiscale, il 6 maggio 2002, il contribuente faceva le seguenti dichiarazioni:

                                         -  di essersi spossessato di tutti i propri beni nel 1975 a favore della figlia __________ __________, domiciliata a __________, a fronte di un impegno a versargli un vitalizio di fr. 15'000 al mese;

                                         -  di non avere altri beni o conti bancari;

                                         -  che la tomba di famiglia al cimitero di __________ è stata interamente finanziata dalla figlia __________;

                                         -  di essere disposto a pagare imposte arretrate fino al 31 dicembre 1998 versando un importo complessivo di fr. 200'000, pagabile in rate mensili di fr. 5'000 a partire dal settembre 2003.

                                         3.3.

                                         Con decisioni del 15 luglio 2002, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna emetteva nuove decisioni su reclamo per i periodi fiscali 1993/94, 1995/96, 1997/98 e 1999/2000, commisurando il reddito imponibile in fr. 500'000 in media annua e la sostanza imponibile in fr. 10'000'000.

                                         La motivazione allegata ad ognuna delle decisioni era la seguente:

                                         In seguito alla sentenza  della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello no. __________ del 1.3.2002, che ha confermato il fatto che il signor __________ __________ è illimitatamente imponibile nel Cantone Ticino (in Svizzera per l'imposta federale diretta) a partire dal 1.10.1994, l'autorità di tassazione ha inviato al contribuente, in data 17 aprile 2002, la dichiarazione d'imposta (con i relativi allegati) con l'invito a compilarla ed a presentarla all'audizione fissata per il 6 maggio 2002.

                                         All'audizione del 6 maggio 2002 il contribuente si è presentato senza aver compilato i documenti richiesti. Si è giustificato affermando che nel 1995 si è spossessato di tutti i suoi averi a favore della figlia __________ __________, domiciliata a __________, a fronte di un impegno della stessa a corrispondergli un vitalizio di fr. 15'000 mensili. Questo vitalizio gli viene ancora corrisposto, salvo qualche ritardo nell'ultimo anno per problemi finanziari sorti a decorrere dal 1998. Ha poi aggiunto che non ha nessun bene mobiliare o immobiliare, nessun conto bancario a lui intestato o del quale è beneficiario economico; l'automobile da lui utilizzata è intestata alla __________ __________ e, per l'uso della stessa, paga un leasing mensile di fr. 1'000.– (vedi verbale di audizione del 6 maggio 2002).

                                         Secondo gli articoli 204 LT e 130 LIFD, l'autorità di tassazione esegue la tassazione d'ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. L'autorità di tassazione può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Nel reclamo contro una tassazione d'ufficio il contribuente deve dimostrare che la stessa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (vedi art. 206 cpv. 2 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Nella fattispecie, visto quanto precede, si ritiene che il reclamante non abbia dimostrato la manifesta inesattezza della tassazione d'ufficio. Dovendo procedere in via valutativa, l'autorità di tassazione considera il contribuente come l'usufruttuario della sostanza a suo tempo ceduta alla figlia. Sulla base degli investimenti effettuati nelle varie società di cui quest'ultima è azionista, tenuto conto inoltre del tenore di vita, si decide di confermare tutti gli elementi della sostanza e del reddito, così come sono stati stabiliti d'ufficio in sede di tassazione.

                                         Il reclamo è respinto.

                                   4.   4.1.

                                         Con scritto del 29 luglio 2002 alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ dichiara di impugnare le decisioni su reclamo, "confermando il verbale di audizione del 6 maggio 2002 presente il signor __________ __________ e signor __________ __________ ", e ribadisce di essere disposto a versare un importo mensile di fr. 5'000 a partire da settembre 2003.

                                         4.2.

                                         Con decreto del 14 agosto 2002, il vicepresidente della Camera ha attribuito al ricorrente un termine di 10 giorni per produrre le decisioni impugnate, precisare le conclusioni del ricorso, esporre la motivazione, produrre o indicare i mezzi di prova e lo ha avvertito che, in caso di inadempienza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile.

                                         4.3.

                                         Il ricorrente ha reagito al decreto in questione, con scritto del 21 agosto 2002, precisando che il suo ricorso "ha unicamente lo scopo di raggiungere una transazione in termini per me sopportabili, anche se gravosi, e per il fisco svizzero in termini accettabili, anche se non pienamente soddisfacenti" (sottolineatura del ricorrente).

                                         Ribadisce di essere assoggettato illimitatamente all'imposta anche in Italia e contesta le conclusioni fondate sul suo tenore di vita, argomentando che l'affitto per la casa in cui abita "quelle poche volte che sono a __________ " è sì elevato ma è pagato dalla figlia e non da lui stesso.

                                         Aggiunge che la sua disponibilità a trattare con il fisco svizzero "nasce unicamente dal desiderio di mantenere buoni rapporti con un paese che mi ha accolto ed aiutato in momenti per me difficili e precisamente nel 1974 quando è fallito il __________ di __________, di cui ero il direttore generale".

                                         Definisce la proposta di versare complessivamente fr. 200'000 come "il massimo" che gli consenta la sua attuale situazione finanziaria, considerate le difficoltà economiche in cui si trova ora anche la figlia ed il fatto che anche la __________ (ora __________) ha dovuto cessare l'attività e licenziare tutti i collaboratori.

                                         In conclusione, asserisce che gli sembra evidente "che l'atteggiamento e le decisioni delle autorità fiscali e del Tribunale nei miei riguardi siano stati influenzati dal clima politico che si è vissuto in __________ negli ultimi anni", ma "considerato che il clima politico si sta ora rasserenando", che egli ha "portato tanto lavoro e tanti clienti italiani alle banche di __________ ", e che ha fatto e continua a fare "del bene all'economia ticinese", chiede una "decisione serena e obbiettiva, non influenzata da fattori politici".

                                         4.4.

                                         All'udienza del 10 ottobre 2002, le parti si sono riconfermate nelle proprie rispettive posizioni.

                                   5.   5.1.

                                         Secondo l'art. 227 cpv. 2 LT e l'art. 140 cpv. 2 LIFD, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità.

                                         5.2.

                                         Dalle conclusioni deve potersi ricavare chiaramente che il ricorrente pretende l'annullamento o la riforma della decisione su reclamo ed in quale misura o in quale direzione ciò debba avvenire. Come minimo, dal contenuto complessivo del ricorso deve risultare la volontà di contestare l'ammissibilità o l'esattezza sostanziale della tassazione (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, § 34, p. 458; Cavelti, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, vol. I, tomo 2b, art. 140 LIFD, n. 11, p. 363).

                                         Imprescindibile è comunque una motivazione del ricorso. Essa consiste nell'allegazione di quei fatti che parlano per un accoglimento del petitum. Sul piano sostanziale, deve confrontarsi con le questioni dell'assoggettamento, dell'imponibile, del calcolo dell'imposta e dell'aliquota (Blumenstein/Locher, loc. cit.).

                                         In considerazione del principio, proprio del diritto tributario, secondo cui le autorità fiscali hanno l'onere di provare i fatti che fondano l'obbligo fiscale, mentre i contribuenti i fatti che escludono o diminuiscono quest'ultimo, il contribuente ha l'obbligo di produrre i mezzi di prova per i fatti su cui si fondano le conclusioni ricorsuali (Cavelti, op. cit., art. 140 LIFD, n. 12,  p. 363).

                                         5.3.

                                         Come ricordato in narrativa, lo scritto del 29 luglio 2002, indirizzato all'Ufficio di tassazione e da quest'ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario, contiene esclusivamente la dichiarazione di impugnare le decisioni su reclamo, "confermando il verbale di audizione del 6 maggio 2002 presente il signor __________ __________ e signor __________ __________ ", cui si affianca l'affermazione del contribuente di essere disposto a versare un importo mensile di fr. 5'000 a partire da settembre 2003.

                                         Ritenendo non adempiuti i requisiti degli articoli 227 cpv. 2 LT e 140 cpv. 2 LIFD, con decreto del 14 agosto 2002, il vicepresidente della Camera ha attribuito al ricorrente un termine di grazia di 10 giorni, conformemente agli articoli citati.

                                         Nello scritto del successivo 21 agosto 2002, il contribuente non ha tuttavia adempiuto i requisiti menzionati, non entrando nel merito della definizione degli elementi imponibili o del calcolo dell'imposta, ma affermando anzi espressamente che il suo ricorso "ha unicamente lo scopo di raggiungere una transazione in termini per me sopportabili, anche se gravosi, e per il fisco svizzero in termini accettabili, anche se non pienamente soddisfacenti" (sottolineatura del ricorrente).

                                         A ben vedere, la sola censura vera e propria concerne l'assoggettamento illimitato nel Canton __________, che contesta adducendo di essere soggetto fiscale italiano. Si tratta tuttavia dell'unico aspetto che non può più essere censurato, essendo stato definitivamente affrontato da questa stessa Camera, nella sentenza del 1° marzo 2002, passata in giudicato.

                                         Per il resto, si limita a considerazioni poco pertinenti in merito alle ragioni per cui sarebbe disposto a trattare in vista di una transazione con il fisco svizzero. E certo non si può considerare una motivazione la sua affermazione conclusiva, secondo cui sarebbe "evidente che l'atteggiamento e le decisioni delle autorità fiscali e del Tribunale nei miei riguardi siano stati influenzati dal clima politico che si è vissuto in __________ negli ultimi anni".

                                         5.4.

                                         Ne consegue che il ricorso è irricevibile, in quanto non adempie i presupposti di cui agli articoli 227 cpv. 2 LT e 140 cpv. 2 LIFD.

                                   6.   Comunque, se anche la motivazione del ricorso a questa Camera fosse stata considerata sufficiente, alla luce dei requisiti legali, ad un suo esame nel merito si sarebbe opposta già la circostanza stessa che la tassazione, contro cui il ricorso è indirizzato, è una tassazione per apprezzamento. Gli articoli 227 cpv. 1 LT e 140 cpv. 1 LIFD riservano infatti espressamente gli articoli 206 cpv. 2 LT e 132 cpv. 2 LIFD.

                                         6.1.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio, in base ad una «valutazione coscienziosa», se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede, l'autorità può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti; la valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).

                                         6.2.

                                         Per gli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

                                         Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (Tribunale federale, 21 novembre 1997 [2A.49/1997], in DTF 123 II 552 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54/1998 p. 455).

                                         6.3.

                                         Il Tribunale federale ha peraltro precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze in caso di inottemperanza; vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità.

                                         In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54/1998 p. 455, consid. 4f).

                                         6.4.

                                         Nel caso in esame, il contribuente non ha mai collaborato con l'autorità di tassazione, nell'intento di definire gli elementi imponibili e, di conseguenza, le imposte a suo carico. Per questa ragione, già la tassazione impugnata con il primo ricorso a questa Camera costituiva una tassazione per apprezzamento. Ritenendo che si giustificasse comunque il riconoscimento di una nuova possibilità, per il contribuente, di riprendere la collaborazione, una volta risolta in modo definitivo la questione dell'assoggettamento illimitato, questa Camera aveva annullato la decisione su reclamo ed invitato l'autorità fiscale ad emetterne una nuova, dopo avere concesso al ricorrente la possibilità di partecipare all'accertamento dei fattori imponibili, presentando una dichiarazione completa con gli allegati necessari. Subito dopo la riapertura della procedura di reclamo, l'Ufficio di tassazione ha inviato al contribuente il formulario per la dichiarazione fiscale, invitandolo a compilarlo ed a presentarlo in occasione dell'audizione prevista per il 6 maggio 2002. Ma il contribuente si è limitato a comparire senza alcun documento, affermando di essersi spossessato di tutti i beni fin dal 1975, contro un vitalizio di fr. 15'000 al mese.

                                         Come è evidente, il ricorrente ha così continuato a rifiutare ogni collaborazione con l'autorità fiscale, limitandosi a pretendere una sorta di tassazione "su misura", nei limiti della sua personale disponibilità a pagare.

                                         Dunque, alla luce degli articoli 206 cpv. 2 LT e 132 cpv. 2 LIFD, il ricorso appare ancor meno ricevibile di quanto non accada in base agli articoli articoli 227 LT e 140 LIFD.

                                   7.   Si può ancora aggiungere che, sebbene l'inammissibilità del ricorso non consenta a questa Camera di entrare nel merito del calcolo, quest'ultimo appare comunque rispettoso dei presupposti di cui agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD. Considerata la totale assenza di collaborazione all'accertamento da parte del ricorrente, la commisurazione del reddito e della sostanza imponibili, definiti per apprezzamento dall'autorità fiscale, è infatti senza dubbio verosimile, non appena si consideri il tenore di vita del ricorrente negli anni che costituiscono basi di calcolo per i periodi fiscali in discussione e soprattutto alla luce delle ingenti spese sostenute dall'ingresso in Svizzera.

                                         Come affermato nella stessa decisione impugnata, il contribuente può essere considerato come usufruttuario della sostanza a suo tempo donata alla figlia. Nello stesso senso parlano anche le risultanze della revisione fatta dall'Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni presso la __________ __________ il 25 ottore 2001. Vi si afferma infatti che, dopo la morte della madre del ricorrente, avvenuta nel 1988, tutto il patrimonio è stato trasferito alla figlia del ricorrente, "probabilmente per motivi fiscali".

                                         Non va inoltre dimenticato quanto emerge dagli accertamenti intrapresi dal Ministero pubblico, nell'ambito delle informazioni preliminari assunte d'ufficio a carico del ricorrente nel 1998, sfociate nel decreto di non luogo a procedere del 30 giugno 1998. Ebbene, la __________ ha accertato, in tale occasione, che "prima dell'autunno 1994, data in cui la __________ __________ è divenuta operativa, __________ __________ ha gestito patrimoni di terzi per un ammontare complessivo rilevante (circa 3/4 Mio a suo dire, rispettivamente circa 10 Mio a detta dei testi)"; poi, a partire dal 1994, ha iniziato a gestire capitali di terzi a titolo professionale (portafoglio complessivo di circa 80 milioni nel 1998) tramite la __________ __________, colla collaborazione di un dipendente e di un fiduciario. Fra l'altro, a partire dal 1994, il ricorrente, tramite la __________ __________, ha percepito dalla __________ commissioni in qualità di gestore esterno.

                                         Ne consegue che, se anche il ricorso fosse ricevibile, con ogni verosimiglianza avrebbe dovuto essere respinto nel merito.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 3'000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.    100.–

                                         per un totale di                                                       fr. 3'100.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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