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Ticino Camera di diritto tributario 05.09.2002 80.2002.128

September 5, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,667 words·~8 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

140  

Incarto n. 80.2002.00128

Lugano 5 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso dell'8 agosto 2002

in materia di:                 revisione IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________, __________ __________, 

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, con decisione del 18 febbraio 2002, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava ai coniugi __________ e __________ Be__________tini la tassazione IC/IFD 2001/2002, nella quale commisurava il reddito del lavoro in fr. 126'192 ed il reddito della sostanza in          fr. 12'737.- in media annua;

                                     -   che la motivazione allegata alla decisione menzionava in particolar modo "proventi in natura e prestazioni valutabili in denaro";

                                     -   che la decisione in questione, non impugnata, passava in giudicato;

                                     -   che, in data 18 aprile 2002, __________ __________ inoltrava all'Ufficio di tassazione un'istanza di revisione, adducendo di avere ravvisato, in sede di allestimento dei rendiconti annuali e della relativa dichiarazione fiscale della __________ e __________ __________ di __________, una difformità fra la ripresa per prestazioni valutabili in denaro intrapresa nella tassazione della persona giuridica (fr. 8'237.- nel 1999 e fr. 8'629.- nel 2000) e quella effettuata nella tassazione della persona fisica dell'azionista, socio al 50% (fr. 8'000.- in media annua);

                                     -   che l'autorità fiscale respingeva l'istanza con decisione del 27 maggio 2002, spiegando, da un lato, che la misura della ripresa dipendeva anche dal fatto che egli non aveva immatricolato vetture proprie e, dall'altro, che non vi era alcun motivo di revisione, dato che nella notifica della tassazione egli era stato correttamente informato della rettifica intrapresa;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione respingeva poi, con decisione del 6 agosto 2002, un reclamo dell'istante, ribadendo che i motivi esposti nell'istanza di revisione avrebbero potuto essere fatti valere con i rimedi giuridici ordinari;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede nuovamente la revisione della decisione di tassazione del 18 febbraio 2002, lamentando che la ripresa operata nei suoi confronti contemplerebbe la totalità di quanto conteggiato a titolo di prestazione valutabile in denaro presso la persona giuridica, sebbene egli sia socio solo al 50%;

                                     -   che, a suo avviso, le argomentazioni dell'autorità fiscale, secondo cui lo avrebbe correttamente informato, non sono condivisibili, in mancanza di più appropriate indicazioni;

                                     -   che sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

                                         a)  la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

                                         b)  la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi es-senziali della procedura;

                                         c)   il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla sentenza.

                                         (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD);

                                     -   che la revisione è però esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD);

                                     -   che decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision re-chtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichti-gen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436);

                                     -   che, di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451);                     

                                     -   che il Tribunale federale ha per esempio deciso che la revisione non può essere richiesta per porre rimedio ad una dimenticanza verificatasi nella procedura ordinaria di ricorso, sicché, quando I'autorità fiscale comunica per iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione, delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA 67 p. 391 = RDAF 55/1999 p. 440);

                                     -   che, alla luce di questi principi, la decisione dell'autorità di tassazione, di negare la revisione, appare ineccepibile, se si tiene conto del fatto che la notifica della tassazione attirava l'attenzione sul fatto che l'Ufficio aveva effettuato una ripresa a titolo di prestazione valutabile in denaro e che l'importo tassato quale reddito della sostanza era nettamente superiore a quello dichiarato dal ricorrente;

                                     -   che, in altre parole, alla luce della notifica della tassazione e della motivazione allegata, il contribuente sarebbe senz'altro stato in grado di contestare la ripresa nella sua tassazione personale, lamentando l'inconguenza a suo avviso esistente con la tassazione della persona giuridica, pure a lui già nota;

                                     -   che comunque neppure la premessa su cui si fonda l'istanza di revisione è condivisibile: il ricorrente presuppone infatti che il fatto che nella tassazione della società anonima sia stata effettuata una ripresa di circa fr. 8'000.- per ognuno degli anni che costituiscono periodo di computo per la tassazione delle persone fisiche per il periodo fiscale 2001/2002 dovrebbe comportare necessariamente che lo stesso importo sia suddiviso fra i due azionisti, nelle rispettive tassazioni personali;

                                     -   che tuttavia persone fisiche e persone giuridiche sono soggetti fiscali indipendenti e la legge prevede espressamente una tassazione separata di azionisti e società anonima: le disposizioni delle leggi tributarie che si riferiscono al reddito imponibile della persona fisica e quelle che invece sono relative all'utile imponibile della persona giuridica non sono fra loro legate ma solo speculari, con la conseguenza che non si possono escludere risultati contrastanti (Commissione di ricorso in materia di imposta federale diretta del Canton Zurigo, 25 ottobre 1989, in StE 1990 B 24.4 n. 23);

                                     -   che pertanto l'accertamento relativo ad una distribuzione occulta di utili, che è già stato oggetto, nei confronti della persona giuridica, di un procedimento di tassazione passato in giudicato, non è vincolante per la procedura di tassazione dell'azionista, nell'ambito della quale si tratta di verificare se tale distribuzione costituisca per quest'ultimo reddito della sostanza;

                                     -   che l'idea che la res iudicata della tassazione della persona giuridica si rifletta automaticamente sulla tassazione della persona fisica costituisce un'erronea supposizione, non foss'altro perché è solo il dispositivo di una decisione che può passare in giudicato ma non i motivi che essa contiene e, nel caso delle decisioni di tassazione, il dispositivo si limita a stabilire i fattori fiscali (reddito e sostanza imponibili o utile e capitale imponibili) mentre le singole componenti di tali fattori (redditi e deduzioni, attivi e passivi) rientrano nella motivazione della tassazione (Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, 8 febbraio 1995, in StE 1995 B 92.3 n. 8, e 7 dicembre 1994, in ZStP 1995 p. 163);

                                     -   che, di conseguenza, il fatto che l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) abbia commisurato in fr. 8'237.- per il 1999 e fr. 8'629.- per il 2000 la ripresa per prestazioni valutabili in denaro non implica affatto che debba considerarsi frutto di un errore dell'Ufficio di tassazione delle persone fisiche la commisurazione della ripresa in fr. 8'000.- per ognuno degli azionisti;

                                     -   che, del resto, tale ipotesi deve già essere esclusa per il fatto che gli atti dell'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna contengono uno scritto col quale questo ufficio comunica all'UTPG di discostarsi dalla ripresa da quest'ultimo effettuata, in considerazione del fatto che "nessuno dei due azionisti ha autovetture proprie";

                                     -   che tale considerazione, peraltro già richiamata nella decisione del 27 maggio 2002 con cui veniva respinta l'istanza di revisione, suggerisce la conclusione che, al momento di valutare se la ripresa a titolo di distribuzione occulta di utile intrapresa nella tassazione della società anonima costituisse reddito della sostanza per gli azionisti, l'Ufficio di tassazione delle persone fisiche ha ritenuto la commisurazione di tale ripresa insufficiente, alla luce di un fatto che probabilmente all'UTPG non era neppure noto, cioè la circostanza che gli azionisti non erano proprietari di alcun autoveicolo e si servivano pertanto esclusivamente di quelli intestati alla SA anche per le proprie esigenze private;

                                     -   che l'indipendenza dell'accertamento dei due uffici è del resto dimostrata dal fatto stesso che l'Ufficio di tassazione delle persone fisiche non ha assolutamente preteso che l'UTPG intraprendesse un ricupero d'imposta, alla luce dell'accertamento fatto in merito alla titolarità delle automobili usate dagli azionisti;

                                     -   che il ricorso si rivela pertanto privo di fondamento.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.   480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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