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Ticino Camera di diritto tributario 05.09.2002 80.2002.122

September 5, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·948 words·~5 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00122

Lugano 5 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 29 luglio 2002

in materia di:                 multa disciplinare

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, non avendo __________ __________ inoltrato all'Ufficio imposte alla fonte (UIF) il conteggio annuale per il 2001 entro il termine stabilito, l'autorità fiscale gli notificava dapprima un richiamo (7 maggio 2002) e quindi una diffida per raccomandata (29 maggio 2002), attribuendogli un termine di 30 giorni;

                                     -   che, in seguito, l'UIF gli notificava, con decisione del 18 giugno 2002, una multa disciplinare di fr. 200;

                                     -   che il debitore impugnava la suddetta decisione con reclamo del 12 luglio 2002, così motivato:

                                         Come stabilito al telefono dichiaro che la mia donna di pulizia non guadagna più di 800.– all'anno. Prego di inviarmi il calcolo e di rinunciare alla multa;

                                     -   che l'UIF respingeva il reclamo con decisione del 17 luglio 2002, nella quale osservava che il reclamante era già stato multato per la stessa ragione negli anni 1998, 1999 e 2000, anche se le multe erano state eccezionalmente annullate, e che il gravame non era motivato;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente l'annullamento della multa, adducendo in particolare una crisi depressiva che gli avrebbe impedito di gestire gli impegni e le scadenze;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

                                     -   che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

                                         •  l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:

                                         •  e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

                                     -   che il Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

                                     -   che, nel caso in esame, la condizione oggettiva della diffida non appare adempiuta: infatti, dal preavviso trasmesso a questa Camera dall'UIF, risulta che la diffida è stata notificata al ricorrente in data 29 maggio 2002, con l'attribuzione di un termine di 30 giorni, con la conseguenza che la decisione di multa, notificata il 18 giugno 2002, è chiaramente prematura;

                                     -   che, comunque, anche la misura della sanzione solleverebbe qualche dubbio: in primo luogo, le osservazioni dell'UIF parlano di recidiva, anche se poi precisano che le multe inflitte al ricorrente negli anni precedenti erano sempre state "eccezionalmente" annullate, circostanza quest'ultima che indurrebbe ad escludere che si possa parlare di recidiva in senso stretto;

                                     -   che, inoltre, la circolare n. 12 del 16 maggio 1997 della Divisione delle contribuzioni, che si occupa della commisurazione delle multe disciplinari, contiene le seguenti direttive per le sanzioni in materia di imposte alla fonte:

                                         Secondo giurisprudenza ... "l'importo della multa non è da commisurare unicamente sulla base del numero dei di­pendenti, ma anche tenuto conto della capacità contri­butiva del contribuente.

                                         Circostanze attenuanti o aggravanti potranno poi influire sul risultato finale. Il numero dei dipendenti può costituire un elemento di giudizio ma non certamen­te il solo ..." (sent. CDT n. __________ del 20.8.1980).

                                         La capacità contributiva sarà tenuta in considerazione in base all'allegata tabella e va riferita al debitore della prestazione imponibile (settore A: persone fisiche; settore B: persone giuridiche);

                                     -   che, alla luce di tale circolare, una multa di fr. 200, per avere omesso di inoltrare il conteggio annuale relativo ad una donna delle pulizie che percepisce un salario annuo di fr. 800, appare difficilmente giustificabile;

                                     -   che, tuttavia, tale questione può essere lasciata aperta, dovendo la multa essere annullata già per altre ragioni.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la multa disciplinare del 18 giugno 2002 e la decisione su reclamo del 17 luglio 2002 sono annullate.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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