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Ticino Camera di diritto tributario 05.09.2002 80.2002.121

September 5, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·858 words·~4 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00121

Lugano 5 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 9 luglio 2002

in materia di:                 IC/IFD 99/00 - 01/02

presentato da:

__________ __________, ____________________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1

                                         Il 10 giugno 2002 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000 e la successiva tassazione 2001-02, in cui deduceva dai redditi le spese di gestione e manutenzione della sostanza immobiliare, gli interessi passivi, i contributi AVS e i premi della cassa malati, come richiesto dal contribuente.

                                         1.2.

                                         Il 9 luglio 2002 __________ __________ inviava all’Ufficio di tassazione di Bellinzona uno scritto in cui faceva presente la propria situazione familiare, segnatamente lo scioglimento del matrimonio per divorzio nel 1984 e il versamento degli alimenti per il mantenimento della figlia, che nel 1996 ammontavano a fr. 958,70 e che in quell’anno sarebbe stato costretto a liquidare con un versamento unico di fr. 72'103.65. Nello scritto in questione chiedeva in sostanza di poter beneficiare della deduzione relativa al versamento della liquidazione e rivendicava inoltre una quota-parte della deduzione per persone a carico.

                                         1.3.

                                         L’Ufficio di tassazione di Bellinzona, su richiesta del contribuente, trasmetteva il suddetto reclamo alla Camera di diritto tributario perché lo considerasse quale ricorso ex art. 206 cpv. 2 LT e art. 132 cpv. 2 LIFD.

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l'art. 206 cpv. 3 LT e l' art. 132 cpv. 2 LIFD, il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario.

                                         Con questa norma, il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150; inoltre Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 133 LIFD, p. 419; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 27 all’art. 132 LIFD, p. 324; inoltre CDT n. __________ del 5 marzo 1997, in RDAT II-1997 n. 31t).

                                         Tuttavia, trattandosi di considerare un reclamo come se fosse un ricorso, la motivazione della decisione di tassazione deve adempiere i requisiti che sono propri della motivazione di una decisione su reclamo (Zweifel, op. cit., n. 30 all'art. 132 LIFD, p. 325; CDT __________ del 2 luglio 2002 in re F. C.R.; CDT n. __________ del 5 marzo 1997 in re M. R.).

                                         2.2.

                                     -   Nella fattispecie, la motivazione delle decisioni impugnate è la seguente:

                                         Imposta cantonale e imposta federale diretta 2001-2002

                                         -   Oneri permanenti non ammessi o rettificati (E2)

                                         Imposta cantonale e imposta federale diretta 1999-2000

                                         -   Oneri permanenti non ammessi o rettificati (E2)

                                         -  Valore locativo della propria abitazione o dei propri locali (C3)

                                         È quindi del tutto evidente che le decisioni di tassazione impugnate dal reclamante non sono «esaustivamente motivate», come richiesto dalla legge, limitandosi a proporre due frasi generiche, tratte dalle motivazioni codificate che sono a disposizione delle autorità di tassazione, ai fini della giustificazione delle differenze fra la dichiarazione fiscale inoltrata dal contribuente e la notifica della tassazione.

                                         In simili condizioni, il reclamo deve essere rinviato all'Ufficio di tassazione, perché emetta le relative decisioni su reclamo.

                                         2.3.

                                         Questa soluzione si impone, anche se a questa Camera nel caso in esame i termini del problema sono sostanzialmente chiari. Occorre nodimeno evitare che attraverso la procedura prevista dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 2 LIFD si arrivi al paradosso che la prima decisione motivata, contro la quale il contribuente potrà semmai ricorrere al Tribunale federale mediante ricorso di diritto pubblico per l'IC e ricorso di diritto amministrativo per l'IFD, sia quella della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, che di fatto finirebbe per decidere come istanza unica.

                                         2.4.

                                         Ciò esclude di fatto che sia concretamente possibile far capo alla procedura prevista dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 2 LIFD in tutti quei casi in cui la notifica della tassazione si limita a tradurre in lettere le generiche motivazioni precodificate, cui l'autorità fiscale suole far capo per evidenti ragioni di razionalità. La procedura di cui alle succitate norme sarà possibile unicamente in quei casi in cui l'Ufficio di tassazione suffraga la propria decisione mediante una motivazione specifica, seppur succinta, che faccia riferimento alla fattispecie, alle norme applicabili e se del caso alla giurisprudenza relativa alle stesse.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il reclamo del 9 luglio 2002 è rinviato all'Ufficio di tassazione, perché emetta una decisione su reclamo motivata.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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