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Ticino Camera di diritto tributario 05.09.2002 80.2002.117

September 5, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,378 words·~7 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00117

Lugano 5 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 23 luglio 2002

in materia di:                 revisione IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000, __________ __________ __________ indicava un importo di fr. 40'436.- per rendite della previdenza professionale, allegando i relativi attestati della cassa pensioni della Confederazione relativi all’importo della sua rendita e di quella a favore dei figli __________, nata nel 1980 e __________, nata nel 1976.

                                         L’importo le veniva integralmente esposto nella notifica di tassazione del 10 aprile 2000, che passava incontestata in giudicato.

                                         1.2.

                                         Dopo aver ricevuto anche la tassazione IC/IFD 2001-02 del 22 aprile 2002, __________ __________ -__________ con scritto del 23 aprile 2002 si rivolgeva all’Ufficio di tassazione manifestando la propria meraviglia e chiedendo lumi sulla ragione della consistente minore entità dell’imposta dovuta rispetto al precedente periodo. Nel corso di un’audizione davanti all’Ufficio di tassazione, il 4 giugno 2002, la contribuente chiedeva poi la revisione della tassazione IC/IFD 1999-2000.

                                         La domanda veniva respinta con decisione del 6 giugno successivo. L’Ufficio di tassazione riteneva in particolare irrilevante che la contribuente avesse confidato nella sommaria verifica della dichiarazione fiscale fatta, a titolo di cortesia, da un funzionario dell’Ufficio prima della presentazione. In caso di informazioni orali sarebbe infatti impossibile, secondo l’Ufficio di tassazione, verificare l’esistenza dei presupposti per considerare vincolanti le informazioni rilasciate dall’autorità.

                                         1.3.

                                         Il reclamo presentato il 13 giugno veniva respinto con decisione del 27 giugno 2002. Dei motivi della decisione verrà detto in seguito, per quanto necessario.

                                   2.   Con il presente tempestivo ricorso __________ __________ -__________ postula nuovamente la revisione della tassazione IC/IFD 1999-2000. Argomenta in particolare che l’Ufficio di tassazione non avrebbe svolto correttamente il proprio lavoro, essendosi rivolta ad un funzionario per ottenere le informazioni necessarie alla compilazione della dichiarazione d’imposta.

                                   3.   3.1.

                                         Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

                                         a)  la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

                                         b)  la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi essenziali della procedura;

                                         c)   il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

                                         (art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).

                                         3.2.

                                         Entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).

                                         L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurkommentar, Zurigo 1997, p. 728; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

                                         Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).

                                         Per principio, la revisione non è quindi data per correggere l'errato apprezzamento giuridico di una fattispecie (Richner/Frei/ Weber/ Brütsch, loc. cit.; cfr. inoltre ZStP 2000 p. 294).

                                   4.   4.1.

                                         Nel caso in esame, __________ __________ -__________ ha indicato nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 l’importo complessivo della rendita AVS e della rendita della Cassa pensioni della Confederazione, includendo anche le prestazioni a favore delle figlie e allegando nel caso della rendita della Cassa pensioni i diversi certificati concernenti le prestazioni ricevute, segnatamente il suo e quello delle figlie __________ e __________. A suo dire, essa avrebbe agito in questo modo, così consigliata da un conoscente che lavora all’Ufficio di tassazione di Mendrisio.

                                         A due anni di distanza dalla notifica della tassazione IC/IFD 1999-2000, che lasciava passare incontestata in giudicato, quando ha ricevuto la notifica di tassazione del periodo successivo, __________ __________ -__________ avvertiva che tra la precedente tassazione e quella del biennio successivo vi era una notevole diversità e che quindi l’Ufficio di tassazione avrebbe potuto essere incappato in un errore.

                                         4.2.

                                         Orbene, non v’è chi non veda come nel presente caso non vi sia alcun motivo di revisione. Semplicemente è successo, come in altri sporadici casi, che l’Ufficio di tassazione, emettendo la tassazione IC/IFD 1999-2000, avrebbe erroneamente apprezzato la fattispecie dal profilo giuridico, non avvedendosi che la figlia __________ era già maggiorenne nel periodo di computo.

                                         Per quanto questo errore possa essere spiacevole, esso non è però emendabile mediante il rimedio straordinario della revisione. La contribuente avrebbe dovuto presentare reclamo contro la notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000. Consentire la revisione in un simile caso significherebbe di fatto cancellare la distinzione che vi è tra il rimedio ordinario (del reclamo, rispettivamente del ricorso) e quello straordinario della revisione.

                                         4.3.

                                         Certo, questa Camera non vuol mettere in dubbio che prima di presentare la dichiarazione d’imposta la contribuente si sia consultata con un conoscente che lavora all’Ufficio di tassazione di Mendrisio. Ciò non viene d’altronde messo in discussione nemmeno dall’Ufficio stesso.

                                         La circostanza non è tuttavia di rilievo, anche facendo astrazione dal fatto che un’informazione orale, per altro dal contenuto ancora da ricostruire, non è idonea a costituire un’informazione vincolante che potrebbe consentire di proteggere la contribuente nella propria buona fede. L’informazione, supposta errata, data dal funzionario dell’Ufficio di tassazione interpellato dalla contribuente prima di presentare la dichiarazione, non appare determinante. E, meglio, appare superata dall’errore in cui sarebbe incorso il tassatore, al quale erano state fornite tutte le indicazioni del caso e, meglio, tutti i certificati riguardanti i diversi beneficiari delle rendite della Cassa pensioni, senza avvedersi della circostanza determinante.

                                         Certo, sarebbe stato meglio, a ragion veduta, indicare tra parentesi nella dichiarazione l’importo della rendita della figlia Laura, attirando così l’attenzione che nel periodo di computo era maggiorenne. Ma quand’anche la contribuente avesse ricevuto il consiglio di includere l'importo in questione nella dichiarazione senza precisazioni di sorta, ciò non sarebbe stato di per sé fuori luogo e nemmeno necessariamente pregiudizievole, poiché, allegando i diversi certificati alla dichiarazione, spettava comunque al tassatore esaminarli e ravvisare d’ufficio la circostanza.

                                         Purtroppo, come già detto, ciò non è avvenuto, ma questo asserito errore di sussunzione della fattispecie alla norma applicabile non è più emendabile con il rimedio straordinario della revisione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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