Incarto n. 80.2002.00103
Lugano 5 settembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2002
in materia di: imposta annua intera a fine assoggettamento o in caso di intermedia
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Il 21 novembre 1999 __________ __________, allora domiciliato a __________ __________ __________, vendeva la parcella n. __________ RFD di __________, di complessivi mq 3126, a __________ __________ al prezzo di fr. 1'450'000.-.
1.2.
A seguito del trasferimento del proprio domicilio da parte di __________ __________ a __________, l'Ufficio di tassazione di __________, con decisione del 18 marzo 2002, lo stralciava pertanto dal ruolo dei contribuenti assoggettati alla sovranità fiscale ticinese dal 15 febbraio 2001 (cfr. notifica della tassazione IC 2001-02 del 18 marzo 2002, in cui si accerta che nessuna imposta cantonale è dovuta per il periodo di assoggettamento pro rata temporis nel 2001).
1.3.
Nel frattempo, il 25 febbraio 2002 l'Ufficio di tassazione aveva notificato ad __________ __________ un'imposta annua intera a fine assoggettamento in materia di IFD, in cui stabiliva il reddito imponibile in fr. 1'095'183.- e l'imposta dovuta in fr. 125'936.50.
La decisione veniva recapitata il 27 febbraio successivo all'indirizzo __________ indicato dal contribuente.
1.4.
Il 24 aprile 2002 __________ __________, asseritamente per conto del contribuente, inviava all'Ufficio cantonale di esazione, che lo girava poi all'Ufficio di tassazione di __________, uno scritto del seguente tenore: "Il signor __________ è attualmente ammalato. È stato inoltrato certificato medico ed avviata una pratica che è da considerarsi reclamo". In effetti, già in data 10 aprile 2002 il __________. __________ di __________ __________ __________ aveva inoltrato un certificato medico, in cui si attestava che il contribuente dall'inizio di febbraio del 2002 non sarebbe più stato in grado di svolgere con solerzia e affidabilità le normali mansioni di gestione della propria contabilità. Il medico, sempre nel certificato, chiedeva inoltre all'Ufficio di tassazione di considerare la possibilità di dilazionare eventuali richiami e ingiunzioni fino a quando il paziente fosse nuovamente stato in grado di svolgere un normale lavoro amministrativo.
1.5.
Con decisione del 14 maggio 2002 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo in quanto tardivo, poiché regolarmente notificato alla rappresentante contrattuale del contribuente.
1.6.
Con il presente ricorso __________ __________, assistito dalla __________ __________, chiede l'annullamento della suddetta decisione. Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto pertinenti e per quanto necessario.
1.7.
Su richiesta del giudice il patrocinatore del ricorrente ha prodotto una relazione medica dettagliata del __________. __________, datata 1° luglio 2002, di cui si dirà in seguito, per quanto necessario.
1.8.
Con memoria del 12 luglio 2002 l'Amministrazione federale delle contribuzioni propone la reiezione del ricorso, constatando che la notifica di tassazione è passata in giudicato non essendo stata impugnata.
2. 2.1.
La Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD).
I termini stabiliti nella presente legge sono perentori (art. 119 cpv. 1 LIFD). Solo quelli stabiliti dall'autorità possono essere prorogati se esistono motivi sufficienti e la domanda di proroga è presentata prima della scadenza (art. 119 cpv. 2 LIFD)
Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 133 cpv. 1 LIFD).
L'autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro trenta giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 133 cpv. 4 LIFD).
3. 3.1.
Nel caso in esame la decisione dell'Ufficio di tassazione sull'imposta annua intera a fine assoggettamento in materia di IFD è stata correttamente intimata al contribuente personalmente al recapito zurighese da lui stesso indicato rispondendo il 29 gennaio 2002 a un richiamo relativo alla presentazione della dichiarazione d'imposta ed è stata regolarmente consegnata il 27 febbraio 2002.
Il termine di reclamo di trenta giorni è pertanto trascorso infruttuoso.
3.2.
Non occorre pertanto chiedersi più da vicino, come fa l'Amministrazione federale delle contribuzioni nella propria memoria, se il certificato medico del 10 aprile 2002 inviato dal __________ __________ all' Ufficio di tassazione e lo scritto della signora __________ del 22 aprile 2002 inviato all'Ufficio di esazione siano giuridicamente configurabili quale reclamo e, meglio, adempiano i requisiti minimi posti dalla legge, non indicando nemmeno l'eventuale decisione da cui si dissentirebbe.
4. 4.1.
Resta pertanto da chiedersi se il certificato medico del __________. __________ possa giustificare la restituzione del termine per motivi di salute.
L'Ufficio di tassazione dà risposta negativa al quesito, poiché la tassazione sarebbe stata notificata al recapito zurighese indicato dal contribuente e meglio all'indirizzo della signora __________.
Si può certo convenire con l'Ufficio di tassazione che indicando questo recapito, __________ __________ abbia autorizzato la signora __________ a ricevere gli atti e le decisioni che lo riguardavano. L'Ufficio di tassazione non può tuttavia essere seguito nella misura in cui ritiene che l'indicazione di questo recapito abbia comportato anche il conferimento di una procura che andasse al di là della semplice facoltà di ricevere atti e decisioni del fisco, poiché la mera indicazione di un recapito non comporta infatti ipso facto il conferimento di un mandato di rappresentanza alla persona presso la quale il contribuente è domiciliato o ha eletto domicilio. Una simile indicazione si esaurisce per così dire in se stessa, nel senso che altro non è che la mera indicazione dell'indirizzo (vincolante per il contribuente) al quale inviare la corrispondenza.
4.2.
Anche l'Autorità fiscale - sia detto abbondanzialmente - sembra d'altronde avere inteso in questo senso la comunicazione, poiché la decisione di cui si discute è stata notificata ad __________ __________ personalmente, anche se al recapito da lui indicato presso la signora __________ e non alla signora __________ stessa in quanto rappresentante del contribuente, come avrebbe dovuto succedere, qualora vi fosse stato mandato di rappresentanza (cfr. per le molte CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re T. B.).
Anzi, se si volesse seguire la tesi dell'Ufficio di tassazione, basterebbe in concreto far ordine all'Ufficio di tassazione di notificare la tassazione al rappresentante, facendo per ciò stesso decorrere il termine di reclamo dal momento della corretta intimazione.
Ma ciò non si verifica nel caso concreto, per quanto detto in precedenza e, meglio, per la portata della comunicazione del recapito, destinata per sua natura a esaurirsi in se stessa.
4.3.
Nel caso in esame può essere lasciata aperta la questione di sapere se nel certificato medico del 10 aprile 2002 inviato dal dott. __________ allall'Ufficio di tassazione o nel successivo scritto del 24 aprile 2002 della signora __________ __________ cantonale di esazione possa essere ravvisata una domanda di restituzione del termine.
Nel frattempo, perdurante la malattia, il contribuente è stato munito di un rappresentante contrattuale, che nel ricorso a questa Camera si è diffuso su aspetti prettamente attinenti alla restituzione del termine. Questa Camera poi, pendente il ricorso, ha chiesto una relazione medica dettagliata al __________. __________. Dalla stessa emerge una situazione valetudinaria del contribuente molto precaria, andata vieppiù peggiorando da metà gennaio del 2002 e che perdura tuttora. Lo stato ansioso depressivo che lo affligge è da qualificare come molto grave, tale da renderlo assolutamente incapace di curare i propri interessi e di svolgere i propri doveri amministrativi (cfr. relazione medica del 1° luglio 2002 del __________ __________).
Dato il perdurare di questa situazione, questa Camera ritiene per economia di giudizio di poter ammettere, nel caso concreto, gli estremi della restituzione del termine, senza che sia necessario retrocedere gli atti del procedimento all'Ufficio di tassazione perché si prionunci sulla questione d'ordine. Gli atti del procedimento vanno trasmessi all'Ufficio di tassazione perché entri nel merito della contestazione e si pronunci sulla stessa con nuova decisione su reclamo impugnabile a questa Camera.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto a'sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 14 maggio 2002, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione di merito.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Non si assegnano ripetibili
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: