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Ticino Camera di diritto tributario 06.08.2002 80.2002.101

August 6, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·660 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2002.00101

Lugano 6 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

_ _ _, _ _,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-02 _ _ _ dichiarava d'aver conseguito nel 1999 un reddito netto da attività indipendente quale donna delle pulizie di fr. 17'900.- e nel 2000 di fr. 18'350.- (pari a fr. 18'125.- di media annua), da cui chiedeva la deduzione, accordatale, di fr. 733.- per oneri assicurativi;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione elevava il reddito della contribuente da fr. 18'125.di media annua a fr. 18'500.-, giustificando l'aumento con una leggera ripresa sui costi di natura aziendale per vantaggi privati, per es. per l'uso della vettura, le spese telefoniche e ev. altre (cfr. decisione su reclamo del 17 maggio 2002);

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso la contribuente contesta la ripresa effettuata dall'Ufficio di tassazione, producendo tra l'altro una ricapitolazione, priva di pezze giustificative, delle entrate e delle uscite;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che sia l’art. 130 cpv. 2 LIFD sia l'art. 204 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   che la tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die

                                         Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163);

                                     -   che nell'incarto è contenuto un documento manoscritto in cui la contribuente, oltre a precisare le entrate lorde del 1999 in fr. 21'000.- e del 2000 in fr. 21'500.-, indica spese aziendali per l'automobile di fr. 2'100.- per un anno e di fr. 2'150.- per l'altro, per il telefono di fr. 800.- e per materiale non meglio precisato di fr. 200.- per ciascuno dei due anni;

                                     -   che è del tutto evidente che i dati forniti, soprattutto per quel concerne le spese, appaiono il frutto di una ricostruzione, tant'è che gli importi sono indicati con cifre tonde, che poco o nulla si discostano da un anno all'altro;

                                     -   che è quindi del tutto plausibile ritenere che nelle spese per automobile, telefono e materiale di fr. 3'125.- di media annua vi sia anche una parte, seppur esigua, di spese che di per sé non sarebbero di natura aziendale;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione, effettuando una ripresa del 12% soltanto, si è dimostrato assai prudente;

                                     -   che pertanto il ricorso non può essere accolto;

                                     -   che nel ricorso la ricorrente afferma che avrebbe beneficiato del condono delle imposte 1999-2000 e che quindi, qualora dovesse trovarsi nel bisogno, potrà chiedere il condono delle imposte anche per il periodo in discussione alla competente autorità;

                                     -   che per questi motivi questo giudice rinuncia comunque eccezionalmente a prelevare spese e tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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