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Ticino Camera di diritto tributario 13.03.2002 80.2001.87

March 13, 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·445 words·~2 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2001.00087

Lugano 13 marzo 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2001

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ e __________ __________, __________. __________,  rappr. da: __________ __________ __________ __________, __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   I coniugi __________ e __________ __________ sono proprietari di un immobile abitativo a __________ __________ __________, il cui valore di stima, escluso il giardino circostante, è di fr. 410'000.-.

                                         Nella notifica di tassazione del 20 novembre 2000 l'Ufficio di tassazione esponeva loro un valore locativo di fr. 26'000.-, calcolato sulla base del valore di stima, a fronte di quello dichiarato di        fr. 16'800.-.

                                   2.   Il reclamo presentato dai contribuenti, che ritenevano sproporzionato il valore locativo esposto loro dall'Ufficio di tassazione, veniva respinto con decisione del 14 maggio 2001.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso i contribuenti, assistiti dalla __________ __________, chiedono nuovamente la riduzione del valore di stima, argomentando che esso deve essere stabilito nel 60% del valore di mercato, che sarebbe di ca. fr. duemila mensili.

                                   4.   All'udienza del 5 marzo 2002, dopo aver sentito le spiegazioni del perito e aver ulteriormente approfondito la situazione relativa all’immobile abitato dai contribuenti, vista la particolarità del caso si è convenuto, fermo restando che in linea di principio il valore locativo venga stabilito applicando al valore di stima ufficiale i parametri stabiliti dall’autorità fiscale, di stabilire nel caso di specie il valore locativo in fr. 21'000.- di media annua.

                                   5.   Il presente ricorso viene pertanto evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 maggio 2001 è riformata nel senso che il valore locativo viene stabilito in  fr. 21'000.- di media annua.

                                         §§ Gli atti del procedimento vengono retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripertibili.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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