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Incarto n. 80.2001.00082
Lugano 27 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2001
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________ __________, domiciliato a __________, lavora presso il Conservatorio della __________ __________ di __________ in virtù di un permesso di dimora temporanea di tipo L per 120 giorni;
- che nel corso del 2000 egli ha percepito un salario lordo di fr. 53'398.55, da cui il datore di lavoro ha trattenuto l'importo di fr. 9'665.15 a titolo di imposta alla fonte, calcolata applicando l'aliquota del 18.1%;
- che, con scritto del 29 marzo 2001, il contribuente chiedeva all'Ufficio imposte alla fonte una decisione formale sulla trattenuta dell'imposta alla fonte, argomentando di essere separato legalmente e di essere tenuto al versamento di un assegno mensile di Lire 2'000'000 al mese per i propri figli;
- che l'autorità fiscale rispondeva con lettera del 2 aprile 2001, negando la deducibilità dal reddito del lavoro degli alimenti versati all'ex coniuge;
- che il contribuente contestava quest'ultima decisione, con reclamo del 26 aprile 2001, censurando l'annualizzazione del reddito effettuata ai fini dell'applicazione dell'aliquota, alla luce della portata della sua attività in Svizzera, da non considerare accessoria;
- che l'Ufficio imposte alla fonte, con decisione del 2 maggio 2001, respingeva il reclamo in questione, confermando l'annualizzazione del reddito per i contribuenti con permesso di dimora temporaneo e negando la deduzione degli alimenti;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la richiesta di essere tassato con l'aliquota corrispondente al suo reddito lordo, ritenendo discriminatoria l'applicazione della regola che prevede un sostanziale raddoppio del salario effettivamente percepito;
- che, nelle sue osservazioni del 19 giugno 2001, l'Ufficio imposte alla fonte propone di respingere il ricorso;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a) i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b) i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD);
- che l'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD);
- che, per quanto attiene alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della tassazione in una procedura ordinaria, tanto è vero che la legge stabilisce che:
• le aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
• si deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86 cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
• si deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID);
- che l'allestimento delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT);
- che l'art. 1 dell'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIF), emanata il 19 ottobre 1993 dal Dipartimento federale delle finanze, e, per l'imposta cantonale, l'art. 108 LT, definiscono quattro tipi di aliquote:
a) per persone sole;
b) per coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
c) per coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);
d) per contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria;
- che, nella fattispecie, al ricorrente è stata applicata la disciplina prevista dalle direttive della Divisione delle contribuzioni, secondo cui sono assoggettati alla trattenuta con l'aliquota relativa al corrispondente reddito per un'attività completa (annualizzazione del salario su 240 giorni lavorativi), tenuto conto della situazione familiare, i lavoratori con permessi speciali (tipo L, 90-120 giorni ecc.; cfr. Direttiva n. 1/1999 sull'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, par. III.B.5, in vigore fino al 31 dicembre 2000);
- che, cioè, in considerazione del fatto che il ricorrente ha lavorato in base ad un permesso di 120 giorni, il salario percepito nel corso del 2000 (fr. 53'398.55.–) è stato annualizzato su 240 giorni (fr. 106'797.–), con la conseguenza che si è applicata l'aliquota del 18.1%;
- che, in una recentissima sentenza, relativa proprio ad un dipendente dello stesso Conservatorio della Svizzera Italiana, questa Camera ha stabilito che l'annualizzazione del reddito si giustifica nel caso del contribuente assoggettato all'imposizione alla fonte che eserciti un'attività a tempo pieno o quasi per una parte dell'anno, mentre non si giustifica più quando l'attività è esercitata a tempo parziale lungo tutto l'anno civile (CDT n. __________.__________.__________ del 5 giugno 2001 in re P.);
- che, infatti, già in una precedente sentenza (CDT n. __________.__________.__________ del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 8t), questa Camera aveva deciso che, per il calcolo dell'imposta alla fonte dei lavoratori non domiciliati, l'annualizzazione del reddito conseguito dal lavoratore che beneficia di un permesso di 90 o di 120 giorni ha un senso, e deve quindi essere intrapresa, solo quando il contribuente eserciti in Svizzera un’attività a tempo pieno o che comunque non abbia il carattere di una semplice attività a tempo parziale, nel qual caso si applica l'apposita aliquota lineare per le attività accessorie;
- che il significato di tale giurisprudenza è da ricercare nella differenza sostanziale esistente fra la situazione di chi, sempre sulla base di un permesso di tal genere, lavora a tempo pieno per 90 o 120 giorni consecutivi, per poi tornare nello Stato in cui risiede, e quella di chi invece "distribuisce" i 90 o 120 giorni sull'arco di un intero anno, lavorando a tempo parziale;
- che, infatti, è evidente che chi lavorasse nel Canton Ticino, per esempio, da gennaio a giugno, e fosse poi assoggettato all'imposta sul reddito conseguito in tale semestre, con l'aliquota corrispondente al reddito stesso, sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto a chi lavora in Svizzera tutto l'anno, per il fatto che sarebbe tassato con un'aliquota che è pensata per redditi annuali;
- che, del resto, è lo stesso problema che si manifesta nel caso dei contribuenti soggetti all'imposta ordinaria, quando l'assoggettamento inizia nel corso dell'anno civile: la legge prevede allora che il reddito imponibile sia determinato in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale (o durante un anno, per l'imposta cantonale), calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 53 cpv. 1 lett. a LT);
- che, cioè, quando un contribuente è assoggettato solo per una parte dell'anno, il suo reddito è comunque riportato a 12 mesi, per tener conto delle caratteristiche delle aliquote, stabilite per redditi annuali;
- che ciò non si verifica, evidentemente, quando un contribuente lavora invece a tempo parziale ma è assoggettato durante l'intero anno: in tale eventualità, infatti, il reddito è inferiore a quello che percepirebbe il contribuente che facesse lo stesso lavoro a tempo pieno, ma non perché l'assoggettamento sia durato solo alcuni mesi bensì in considerazione della ridotta attività;
- che lo stesso ragionamento può essere esteso al caso del contribuente assoggettato all'imposizione alla fonte: quando esercita un'attività a tempo pieno o quasi per una parte dell'anno, si giustifica senz'altro l'annualizzazione del reddito, mentre non si giustifica più quando l'attività è esercitata a tempo parziale lungo tutto l'anno civile;
- che, in quest'ultimo caso, infatti, l'annualizzazione comporterebbe l'applicazione di un'aliquota calcolata includendo un reddito "virtuale", che avrebbe cioè potuto essere percepito qualora il contribuente avesse lavorato a tempo pieno;
- che questo è il caso del contribuente cui si riferisce la sentenza del 5 giugno 2001: avendo lavorato con un grado di occupazione intorno al 50% lungo tutto l'arco dell'anno civile, l'annualizzazione del reddito ai fini dell'applicazione dell'aliquota si sarebbe tradotta nella tassazione di un reddito ipotetico, che non vi era invece stato (CDT n. __________.__________.__________ del 5 giugno 2001 in re P.);
- che il caso ora in esame conferma l'inadeguatezza dell'applicazione indiscriminata della regola dell'annualizzazione ogniqualvolta il lavoro in Svizzera si fondi su di un permesso di 120 giorni;
- che, infatti, anche il ricorrente ha lavorato, nel corso del 2000, lungo l'intero anno, svolgendo un'attività a tempo parziale, e non invece concentrando il proprio lavoro entro un periodo consecutivo di sei mesi;
- che è vero, come sottolinea l'autorità di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, che è lo stesso ricorrente ad ammettere, nel gravame, che la sua attività non può essere qualificata parziale;
- che tuttavia tale argomento non porta alla conclusione cui perviene l'autorità fiscale, la quale vorrebbe con ciò sostenere che il contribuente ha svolto un'attività a tempo (quasi) pieno per 120 giorni e che pertanto si giustifica l'annualizzazione del reddito ai fini della scelta dell'aliquota;
- che, al contrario, da tale circostanza si ricava un'ulteriore dimostrazione del fatto che l'annualizzazione del reddito comporterebbe, in un caso come quello qui in esame, un risultato iniquo: infatti, ciò che ha spiegato il ricorrente con la controversa affermazione è che, sebbene abbia un permesso di lavoro limitato a 120 giorni, egli lavora effettivamente nella misura del 67% dell'orario completo di insegnante presso il Conservatorio;
- che ciò non appare per niente sorprendente, se si tiene conto del particolare orario di lavoro dei docenti: basti pensare, a tale proposito, a quanto prevede la legge cantonale in relazione all'orario settimanale d’insegnamento a tempo pieno, che, nelle scuole medie e postobbligatorie, è situato fra un minimo di 23 e un massimo di 27 ore (art. 79 cpv. 2 legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995 [LORD]), rispetto alle 42 ore degli altri impiegati statali (art. 69 cpv. 1 LORD), ed al fatto che le vacanze dei docenti sono effettuate durante il periodo di chiusura degli istituti scolastici secondo il calendario scolastico (art. 44 cpv. 1 LORD), quindi in misura ben più estesa di quanto si verifica per gli altri funzionari;
- che, allora, non può essere trascurata la particolarità del caso del ricorrente: come già ricordato nella precedente sentenza relativa ad un docente del Conservatorio, l'impiego a tempo pieno presso questo istituto corrisponde a 27 ore settimanali per 34/35 settimane all'anno;
- che, dunque, egli è nella peculiare condizione di poter lavorare con un orario pari ai due terzi del tempo pieno sull'intero anno, pur avendo un permesso di lavoro per mezz'anno (120 giorni);
- che, allora, come egli pertinentemente osserva, l'annualizzazione del reddito ai fini dell'aliquota comporterebbe la finzione di un orario di lavoro pari a ben oltre il 100%;
- che il ricorrente deve allora essere considerato non un contribuente che lavora per due terzi del tempo pieno durante mezz'anno, bensì come uno che lavora per due terzi del tempo pieno durante l'intero anno civile;
- che il ricorso è così accolto, con la conseguenza che può trovare applicazione l'aliquota corrispondente al reddito lordo percepito nel corso del 2000.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 2 maggio 2001 è riformata nel senso che è ammessa l'applicazione dell'aliquota corrispondente al reddito lordo percepito nel corso del 2000.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: