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Ticino Camera di diritto tributario 06.07.2001 80.2001.77

July 6, 2001·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,586 words·~8 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 80.2001.00077

Lugano 6 luglio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 21 maggio 2001

in materia di:                 IC/IFD 97/98 - 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         __________ __________, nato nel 1932, cittadino svizzero, pensionato, è residente a __________ (__________), dove possiede un'abitazione, dal 1° maggio 1998. Nella dichiarazione d'imposta 1999-2000 del 23 aprile 2001 dichiarava tra l'altro di beneficiare di una rendita italiana dell'INPS di fr. 25'690.- di media annua, che l'Ufficio di tassazione gli esponeva quale reddito imponibile in Svizzera nella notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 del 22 gennaio 2001, come pure nella notifica di tassazione per inizio dell'assoggettamento IC/IFD per arrivo nel Cantone 1997-98 con effetto dal 1° maggio 1998.

                                         1.2.

                                         Il contribuente presentava reclamo in tempo utile, chiedendo lo stralcio dall'imponibile della pensione dell'INPS. Rilevava di essere residente in entrambi gli stati con relazioni personali più strette in Italia.

                                         Con decisione del 23 aprile 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, avvertendo che la pensione INPS era imponibile in Svizzera in virtù dell'art. 21 della Convenzione italo-svizzera sulla doppia imposizione e che il contribuente poteva richiedere all'altro Stato l'esonero dalle imposte e la restituzione integrale di quanto già pagato.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente ripropone la domanda di stralcio della rendita INPS dai redditi imponibili in Svizzera. Ribadisce d'aver residenza in entrambi gli Stati, Svizzera e Italia e di trascorrere in quest'ultimo, segnatamente a Milano, il novanta per cento del suo tempo. A Ranzo trascorrerebbe soltanto 20-30 giorni all'anno, dove però nel 1997 ha depositato i documenti, poiché aveva dovuto sottoporsi a una grave operazione al polmone a __________. Rileva infine che l'INPS rifiuta il trasferimento della pensione d'anzianità (e non di vecchiaia)  in Svizzera, fintanto che mantiene la residenza in __________.

                                   3.   3.1.

                                         Il diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera. Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv.  2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale. Secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

                                         a.   almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;

                                         b.   almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.

                                         Se non sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli esercita in Svizzera un'attività lucrativa (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 4 cpv. 1 lett. a LT).

                                         3.2.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione di rimanervi stabilmente.

                                         Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:

                                         -  l'effettiva residenza in un certo luogo (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, parte III, vol. I, § 3, IA, 2b, n. 12);

                                         -  l'intenzione di rimanervi in modo duraturo (Locher, Doppelbesteuerungsrecht, parte III, vol. I, § 3, IA, 1, n. 16 s.). A tal fine, non è determinate la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Perché il risiedere in un dato luogo possa definirsi duraturo non occorre che taluno intenda rimanervi fino alla morte; tale requisito è dato anche qualora una persona intenda rimanere in quel luogo, p. es., per tutta la durata di un rapporto di lavoro (cfr. Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 2.a edizione, Berna 2000, p. 207 s.; Locher, Doppelbesteuerungsrecht, parte III, vol. I, §3, IA, 2b, n. 8).

                                         3.3.

                                         Di regola il domicilio fiscale coincide con quello civile.

                                         In particolare, nella determinazione del domicilio fiscale, si attribuisce in determinate situazioni maggior peso alle relazioni economiche con un determinato luogo, che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio di diritto civile, fondato sui legami familiari.

                                         Se i presupposti del domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale il principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense (cfr. Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, cit., p. 207; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 46; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Bern 1983, p. 105). Il domicilio si trova laddove una persona ha il centro delle proprie relazioni vitali (Lebensverhältnisse), di carattere sia ideale sia materiale (Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 47; ).

                                         Può dunque accadere che taluno abbia dei legami ideali ad un determinato luogo e delle relazioni materiali con un posto diverso; in particolare, può esservi una separazione fra luogo di lavoro e luogo in cui vive la famiglia. La giurisprudenza del TF ha stabilito che, in simili casi, domicilio civile e domicilio fiscale possono non coincidere (cfr. Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, cit., pp. 47 ss.; Locher, § 3, IB, 3, n. 15; Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna, 1993, p. 106).

                                         3.4.

                                         Va innanzi tutto rilevato che il domicilio del ricorrente risulta essere in Svizzera a __________, come egli stesso chiaramente indica nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 e nell'allegato elenco titoli.

                                         Ciò risulta confermato anche dall'apposito avviso di mutazione del comune di __________, da cui emerge che il ricorrente ha preso domicilio in quel comune dal 1° maggio 1998 proveniente da __________. A questo indizio, di per sé non determinante, deve comunque essere conferito, nel caso di specie, un certo qual peso, poiché dagli atti non emergono per altro indizi di segno contrario circa un domicilio in altro Stato. Non bastano invero a provarlo le affermazioni del ricorrente, non altrimenti suffragate, fatte sia in sede di reclamo sia in sede di ricorso, di risiedere prevalentemente in Italia, non appena si consideri che il ricorrente medesimo giustifica il trasferimento di domicilio in Svizzera con ragioni di salute e di cura.

                                         La decisione dell'Autorità fiscale cantonale di assoggettare il ricorrente quale contribuente illimitatamente imponibile in Svizzera, risp. in Ticino, dal 1° maggio 1998, per altro neppure censurata in modo esplicito, appare senz'altro corretta.

                                   4.   4.1.

                                         La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, del 9 marzo 1976 (CDI-I; __________) si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti (art. 1). Sono considerate tali le persone che, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono assoggettate all'imposta nello stesso Stato a motivo del loro domicilio o della loro residenza. Non ricadono invece in tale categoria i contribuenti assoggettati unicamente in modo limitato, ovvero solo per il reddito che essi ricavano da fonti situate in detto Stato (art. 4 n. 1 CDI-I).

                                         4.2.

                                         Va comunque ricordato che la Convenzione italo-svizzera in materia di doppia imposizione stabilisce che lo Stato di residenza ha il diritto di imporre tutti gli elementi di reddito del contribuente che non sono attribuiti all'altro Stato in virtù di particolari disposizioni convenzionali (art. 21 CDI-I), come p. es. in materia di stipendi ed altre rimunerazioni, versati quale corrispettivo di un'attività dipendente, che sono imponibili, salvo particolari fattispecie che qui non interessano, nello Stato in cui è svolta l'attività (art. 15 n. 1 CDI-I).

                                         Fra gli "altri redditi" sono comprese le prestazioni della sicurezza sociale dello Stato (in Svizzera: AVS, AI, APG, assicurazione disoccupazione; in Italia: versamenti dell'INPS), i sussidi per il mantenimento, gli alimenti, nonché le rendite vitalizie versate da una società d'assicurazioni privata in base a un contratto d'assicurazione, le indennità versate a titolo di risarcimento danni (torto morale), le commissioni per una vendita (cfr. Menétrey, Convenzione italo-svizzera sulla doppia imposizione, in Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta, Porza, 1985, p. 612; si vedano inoltre, per quanto concerne l'assoggettamento delle pensioni INPS: CDT n. 265 del 4.10.1991 in re G. A.; CDT n. 294 del 31 ottobre 1991 in re G. B., CDT n. 135 del 23 giugno 1994 in re V. R.; per quanto concerne le pensioni della sicurezza sociale francese a beneficio di persone domiciliate in Svizzera: RF 50 / 1995 p. 562).

                                         4.3.

                                         Ne viene, per quanto precede, che la decisione dell'Ufficio di tassazione appare del tutto corretta anche da questa angolazione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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